il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

1)   di approvare il Piano di trattamento temporaneo dei rifiuti urbani prodotti nel territorio di competenza del CO.GE.SA. di Sulmona (AQ), in ingresso all’impianto di selezione e biostabilizzazione ubicato in località Noce Mattei del Comune di Sulmona (AQ), autorizzato con provvedimenti regionali n. 3890/88, 399/89, 4833/92, 1850/94, 556/96 e DF3/37/22.04.03, intestati al predetto Consorzio Intercomunale;

2)   di stabilire che l’approvazione del Piano di trattamento di cui al punto precedente viene espressa nei limiti e condizioni stabilite dal parere ARTA – Dipartimento di L’Aquila, prot. n. 3151/CHA/01/MS del 19.05.05;

3)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 comma 7 del D.Lgs 05.02.97 n. 22, il Consorzio Intercomunale CO.GE.SA. – via Vicenne- loc. Noce Mattei- 67039 SULMONA (AQ)- all’esercizio di un impianto mobile di trattamento dei rifiuti a condizione che siano rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di cui alla nota prot. n. 3151/CHA/01/MS del 19/05/05, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte;

4)   di stabilire che, l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 3) è concessa per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83;

5)   di stabilire, altresì, che le attività concernenti lo stoccaggio provvisorio delle ecoballe di  frazione secca da R.U., lo stoccaggio della frazione umida da R.U. ed ogni altra attività strettamente connessa a tali operazioni, fatta eccezione per l’esercizio dell’impianto mobile, possono essere esercitate per un periodo massimo di anni uno a far data dalla notifica del presente provvedimento, eventualmente rinnovabile su istanza del Consorzio;

6)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni : 

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria e dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;

-             dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

7)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

9)   di richiamare il Consorzio in oggetto:

-    agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/97;

-             all’acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;

10) di richiamare, altresì, il Consorzio a quanto stabilito dalla L.R. 28.04.2000 n. 83 artt. 28 e 29; 

11) di obbligare il Consorzio CO.GE.SA. all’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98 art. 8 comma 1, lettera g);

12) di obbligare, altresì, il Consorzio Intercomunale CO.GE.SA. ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.03 e  n. 1387/20.12.04, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della L.R.  28.04.2000 n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n. 1387 del 29/12/04 (Allegato A art.2); detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

13) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;

14) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Sulmona, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’Albo Nazionale Imprese esercenti Attività nel settore dei rifiuti c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

15) di trasmettere altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

16) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento al Consorzio CO.GE.SA.- Via Vicenne – loc. Noce Mattei – 67039 SULMONA (AQ);

15) di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Massimo Di Giacinto