Il Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 10.9.1993, n. 56 (integrata dalla L.R. 28.4.1995, n. 83) su proposta del Componente la Giunta alle Politiche Culturali, deve procedere alla nomina di otto Membri costituenti il Comitato Tecnico Scientifico per le attività culturali, che resterà in carica per l’intera legislatura.

Il comitato è presieduto dal Dirigente del Servizio Politiche Culturali, Editoriali e dello Spettacolo  o suo delegato e i Componenti di cui sopra sono scelti tra esperti nelle seguenti aree disciplinari (in possesso di qualità morali, capacità, competenza ed esperienza): attività storico-umanistica e delle tradizioni popolari, editoria,  arti figurative, comunicazione, teatro, musica, e danza, cinema e audiovisivi, attività di interesse scientifico.

Le proposte di candidatura in carta semplice, con l’indicazione dell’oggetto dell’avviso e corredate dalla dichiarazione, in allegato,  attestante il possesso dei requisiti  di cui all’art. 1 della L.R. 41/77 (“....qualità morali, capacità, competenza ed esperienza dei candidati) vanno presentate alla competente Direzione della Giunta Regionale DIREZIONE QUALITA’ DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA’ CULTURALI, SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE – Viale Bovio, 425 – 65124 Pescara -  entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, secondo quanto disposto dell’art. 8 dalla L.R.56/93 e dall’art.1  della L.R. 83/95 :

-    roposte dovranno indicare:

a)   ati anagrafici e residenza del candidato;

b)           professione e l’occupazione abituali, l’elenco delle eventuali cariche ricoperte attualmente o precedentemente nelle istituzioni, associazioni o organismi culturali operanti nella Regione;

c)           possesso di titoli, attestati, pubblicazioni e quant’altro possa dimostrare la specifica competenza, l’esperienza, la capacità professionale.  

-    iniziativa di proposta per le candidature spetta ai singoli consiglieri regionali, agli istituti universitari degli atenei abruzzesi delle aree di riferimento delle singole discipline, agli organi dirigenti di istituzioni, fondazioni, associazioni culturali operanti nella Regione.

-    non possono far parte del Comitato tecnico-scientifico: i Consiglieri regionali; i Parlamentari; i Presidenti e gli Assessori delle Amministrazioni provinciali; i Sindaci e gli Assessori dei Comuni; i Segretari regionali e/o provinciali dei partiti, ovvero componenti di loro organismi dirigenti di pari livello; i legali rappresentanti, i membri dei Consigli di Amministrazione, dei consigli direttivi, dei collegi dei revisori dei conti di Organismi, Enti, Istituzioni e Associazioni Culturali che beneficiano comunque di contributi derivanti  da leggi regionali in materia di promozione culturale,  e tutti coloro che hanno con essi un rapporto, anche se non continuativo, di lavoro, di consulenza, di prestazione di servizi:

IL DIRETTORE

Dott. Claudio Di Giampietro