IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di approvare, ai sensi del D.Lgs. 05/02/97 n. 22 artt. 27 e 28 - L.R. 28/04/2000 n. 83 – Decreto Legislativo 13/01/2003 n° 36, il progetto presentato dal Comune di Pizzoli (AQ) per la realizzazione e l’esercizio di una discarica “per rifiuti inerti” ubicata nella cava di “S. Mauro” in località Cermone del Comune di Pizzoli (AQ), identificabile nel N.C.T. dello stesso al foglio 56 particella 224 per una volumetria totale di mc 214.500, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Mese di Settembre Anno 2002

a)  Tavola A - nulla-osta e pareri acquisiti – Allegato 1 -

b)  Tavola F – documentazione fotografica – Allegato 2 -

c)   Tavola RG – relazione generale – Allegato 3 -

d)  Tavola RT – relazione tecnica – Allegato 4 -

e)  Tavola R2 – relazione geologica – Allegato 5 -

f)   Tavola 1 - documentazione cartografica – Allegato 6 -

g)  Tavola 1.1 - inquadramento territoriale – Allegato 7 -

h)  Tavola 1.2 – corografia – Allegato 8 -

i)   Tavola 1.3 – carta dei venti – Allegato 9 -

j)   Tavola 1.3.1 – stralcio del piano regionale paesistico – Allegato 10 -

k)  Tavola 1.3.2 – viabilità su carta provinciale – Allegato 11 -

l)   Tavola 1.3.3 – vincolo paesaggistico e archeologico aree protette – Allegato 12 -

m) Tavola 1.3.4 – vincolo idrogeologico, forestale e zone sismiche – Allegato 13 -

n)  Tavola 1.3.5 – carta della vegetazione – Allegato 14 -

o)  Tavola 1.3.6 – planimetria Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Allegato 15 -

p)  Tavola 1.3.7 – dati pluviometrici e nivometrici – Allegato 16 -

q)  Tavola 1.4 – carta uso del suolo – Allegato 17 -

r)   Tavola 1.5 – carta geologica e geomorfologica – Allegato 18 -

s)   Tavola 1.6 – carta topografica con indicazioni – Allegato 19 -

t)   Tavola 1.7 – ortofotocarta – Allegato 20 -

u)  Tavola 1.8 – cartografia numerica – Allegato 21 -

v)  Tavola 1.9 – stralcio strumenti urbanistici comunali – Allegato 22 -

w)  Tavola 2.1 – planimetria quotata di rilievo - Allegato 23 -

x)  Tavola 2.2 – stralcio planimetria catastale – Allegato 24 -

y)  Tavola 2.3 – planimetria di progetto – Allegato 25 -

z)   Tavola 2.4 – planimetria quotata sistemazione finale di progetto – Allegato 26 -

aa)             Tavola V – calcolo dei volumi di riempimento – Allegato 27 -

bb)Delibera del Consiglio Comunale di approvazione del progetto – Allegato 28 -

Documentazione integrativa

Mese di Gennaio Anno 2005

cc) Relazione tecnica di adeguamento della discarica al Decreto Legislativo n. 36/2003 a firma dell’Ing. Vittorio Polidori – Allegato 29 -

2)   di autorizzare il Comune di Pizzoli (AQ) a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;

4)   di autorizzare il suddetto Comune, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

dell’A.R.T.A. – Dipartimento Prov.le di L’Aquila prot. n. 2146 del 15/05/2003:

1.   Nella fase di recupero del detrattore ambientale, le superfici dove i fronti di scavo preesistenti assumono inclinazioni di 80°/90°, devono essere oggetto di bonifica rispetto alle condizioni di instabilità come evidenziato nella relazione geologica integrativa del Dott. Geologo Alessandro Lorè del 17/03/2003;

2.   La compattazione dei materiali di colmamento avvenga fino al raggiungimento di una densità relativa non inferiore al 60% e che la stessa sia documentata mediante prove di laboratorio o in sito. Si sottolinea la rilevanza di questo aspetto essendo stata effettuata la verifica di stabilità in condizioni statiche ed essendo il sito in area classificata come sismica di 2a categoria in corso di riclassificazione alla 1a categoria.

e prot. n. 2978/BT/02/MS del 11.05.2005:

1.   Nella fase di recupero del detrattore ambientale, le superfici dove i fronti di scavo preesistenti assumono inclinazioni di 80°/90°, devono essere oggetto di bonifica rispetto alle condizioni di instabilità, come evidenziato nella relazione geologica integrativa del 17.03.2003 redatta dal Dott. Geologo Alessandro Lorè;

2.   La compattazione dei materiali di colmamento avvenga fino al raggiungimento di una densità relativa non inferiore al 60% e che la stessa sia documentata mediante prove di laboratorio o in sito. Si sottolinea la rilevanza di questo aspetto essendo stata effettuata la verifica di stabilità in condizioni statiche ed essendo il sito in area classificata come sismica di 2a categoria;

3.   Il fondo della discarica dovrà essere realizzato opportunamente così come descritto nella relazione tecnica e dovrà soddisfare i requisiti richiesti dal punto 1.2.2 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 13.01.2003; dovranno, di conseguenza, essere assicurati l’estrazione e lo smaltimento delle acque di percolazione eventualmente accumulatesi nell’impianto, al fine di garantire un battente minimo sul fondo dello stesso.

5)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell’impianto, (comunicata in n. tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale) nelle forme e nei modi previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. 28.4.2000, n. 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della predetta L.R. n. 83/00;

6)   di stabilire che, per quanto concerne i rifiuti ammissibili nella discarica di che trattasi, siano conferite esclusivamente le tipologie stabilite dal D.M. 13.03.2003;

7)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8)   di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

9)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

a)   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni  inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

d)  devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

e)   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

f)   è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;

10) di richiamare il Comune di Pizzoli (AQ) autorizzato, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di L’Aquila e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

11) di richiamare il Comune, al pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite dal Decreto Legislativo 13.01.2003 n. 36 e dal Decreto Ministeriale 13.03.2003;

12) di richiamare altresì, il Comune a quanto stabilito dalla Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 art. 28 e art. 29;

13) di obbligare il Comune, beneficiario della presente autorizzazione a produrre, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia - Regione Abruzzo, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004;

14) di obbligare altresì, il Comune ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.2003 e n. 1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia , conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2); detta “garanzia finanziaria” sarà controfirmata e restituita a codesto Comune, previa verifica da parte di questo Servizio;

15) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 04, del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22;

16) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pizzoli (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

17) di notificare ai sensi di Legge copia del presente provvedimento al Comune di Pizzoli (AQ);

18) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Massimo Di Giacinto