GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

che con propria deliberazione n. 1085 adottata nella seduta del 15.11.2004 sono state approvate le “Modalità di assegnazione delle risorse a sostegno di famiglie mediante buoni acquisto ai titolari di pensioni sociali minime in attuazione di quanto stabilito con l’art. 42 L.R. 15/2004, successivamente modificato dall’art. 11 della L.R. 32/2004;

- che con la precitata deliberazione si è stabilita la modalità di riparto della somma di € 1.000.000,00, di cui all’art. 42 l.r. 15/2004 modificato con l’art. 11 della l.r. 32/2004, ai 35 Ambiti Territoriali Sociali (di cui alla deliberazione di C. R. n. 59/5 del 19.03.2002);

CONSIDERATO che diversi Ambiti Territoriali Sociali hanno inviato le più svariate richieste in merito alle modalità di assegnazione delle risorse a sostegno delle famiglie mediante buoni acquisto, di cui alla deliberazione di G.R. n. 1085/2004, e che quelle che possono essere accolte a modifica delle medesime sono relative a:

1.             individuazione della “pensione minima sociale”;

2.             possibilità di stipulare convenzioni solo con i Centri Commerciali della grande distribuzione e non anche con i piccoli esercizi commerciali presenti nei Comuni in particolare quelli montani;

RITENUTO

di dover garantire l’attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione n. 1085/2004 da parte degli Ambiti Territoriali Sociali prevedendo la possibilità di stipulare convenzioni eventualmente anche con esercizi commerciali presenti nei singoli Comuni;

- altresì di dover specificare che i soggetti destinatari degli interventi di cui alla citata deliberazione sono gli ultrasessantacinquenni titolari di pensione sociale o assegno sociale erogati dall’INPS;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Qualità della vita, beni ed attività culturali, promozione sociale” in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 14.9.1999, n. 77, con la firma in calce al presente provvedimento;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

-    di modificare parzialmente l’allegato a) alla deliberazione di G.R. n. 1085 del 15.11.2004 denominata: “L.R. 26.06.2004 n. 15 (finanziaria regionale) e successiva modificazione con L.R. 18.08.2004 n. 32: art. 42 “Misure di sostegno al sistema delle famiglie” punto a), comma 1 – Importo di € 1.000.000,00 – Modalità di assegnazione delle risorse agli Ambiti Territoriali Sociali e riparto somme” nel seguente modo:

1.   all’art. 1 “Finalità” dopo il primo comma viene aggiunto il seguente:

“I buoni acquisto possono essere erogati ai titolari di pensioni sociali minime, intendendo con tale definizione le pensioni sociali o gli assegni sociali erogati dall’INPS”;

2.   all’art. 2 “Destinatari” la lettera a) viene sostituita con la seguente:

“a) la persona ultrasessantacinquenne titolare esclusivamente di pensione sociale o assegno sociale erogati dall’INPS, che vive da sola, anche se in alloggio di proprietà”;

3.   all’art. 2, “Destinatari” la lettera b) viene sostituita con la seguente:

“b) le persone ultrasessantacinquenni titolari di pensione sociale o assegno sociale appartenenti a nuclei familiari con reddito inferiore ad € 10.000,00;

4.   all’art. 3 “Enti assegnatari delle risorse” il comma 3 viene sostituito con il seguente:

“al fine di consentire l’utilizzo di buoni acquisto da parte dei soggetti interessati, ciascun Ente d’Ambito Territoriale Sociale, a seguito di specifica delega in tal senso da parte di ciascun Comune, provvederà a stipulare convenzioni preferibilmente con le strutture commerciali della grande distribuzione esistenti sul territorio regionale o con altri esercizi commerciali”;

5.   all’art. 4 “Modalità di riparto delle risorse agli Ambiti Territoriali Sociali” comma 1 le parole “titolari di pensioni minime sociali” vengono sostituite con “titolari di pensioni sociali o assegni sociali INPS”

6.   all’art. 6 “Liquidazione e rendicontazione” al secondo comma – 4^ interlinea la data del “30.06.2005” è sostituita con “30.09.2005”.

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).