CORTE COSTITUZIONALE

ROMA

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme . integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 61 depositato il 24 maggio 2005

del Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma

nei confronti

della Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente,

per la dichiarazione della illegittimità costituzionale

della legge regionale 3 marzo 2005 n. 11, Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 45 recante: “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall 'inquinamento elettromagnetico”, negli articoli 2, comma 5, 4 e 5, comma 3 (B.U.R. n. 15 del 18 marzo 2005).

La legge regionale n. 45 del 13.12.2004 è stata impugnata davanti a codesta Corte in diverse sue norme con ricorso del 14 febbraio 2005.

La legge regionale n. 11 del 2005 l'ha modificata ed integrata, ma la nuova formulazione non è sufficiente ad assicurare la legittimità costituzionale delle sue norme.

Art.2,

comma 5

Dall' art. 1.1 della legge n. 239/2004 sono assegnate allo Stato la elaborazione e la definizione degli obiettivi e le linee di politica energetica nazionale nonché i criteri generali per la sua attuazione.

Trattandosi di politica nazionale la competenza non poteva essere attribuita a soggetti con competenza territoriale minore.

In corrispondenza l'art. 7, lett. c) tra le funzioni esercitate dallo Stato riporta la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione e trasporto, stoccaggio e distribuzione dell' energia.

Anche questo è un principio al quale si deve attenere la legislazione regionale.

Un sistema a rete, come quello elettrico, è necessariamente unitario e codesta Corte ha già avuto occasione di rilevarlo.

Di conseguenza le caratteristiche tecnico-costruttive non possono essere che uniformi perché solo così ne sono assicurate la funzionalità e la sicurezza.

Se ne ha una conferma domandandosi quale sarebbe l'efficienza dell'intero sistema se la potestà di interferire sulle sue caratteristiche tecniche, nell'ambito del rispettivo territorio, fosse riconosciuto ad ogni Regione, come sarebbe inevitabile se fosse ritenuta legittima l'iniziativa della Regione Abruzzo.

La norma impugnata ha inserito nell'art. 2 della legge regionale n. 45/2005 questo comma: "La Regione prescrive ed incentiva i gestori all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato".

La potestà di prescrivere per incentivare comporta che i gestori sarebbero tenuti ad adottare le tecnologie volute dalla Regione, che potrebbe agire unilateralmente senza nessuna verifica sulla compatibilità con le esigenze unitarie della rete.

La norma statale richiamata va coordinata con l'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 3 marzo 2001, n. 36 che tra i principi fondamentali pone anche l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili che, in quanto rientranti tra quei principi, non possono essere individuate se non dallo Stato.

Art.4

I procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica sono disciplinati dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003.

La competenza è attribuiti agli Enti locali che provvedono dopo che l'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'art. 14 delle legge n. 36/2001, ha accertato la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto delle legge n. 36/2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

Il procedimento è lo stesso su tutto il territorio nazionale per assicurare la uniformità della rete nazionale.

In questo modo hanno trovato attuazione anche le Direttive 2002/20/CE e 2002/21 CE che richiedono la uniformità, garanzia anche di trasparenza, dei procedimenti, che possono differire solo in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti di comunicazione pubbliche o non (art. 11 Dir. N.2002/21/CE).

In materia, pertanto, va escluso ogni intervento legislativo della Regione che comprometta l'uniformità degli aspetti della disciplina, indispensabile su tutto il territorio nazionale.

La norma impugnata, che ha modificato l’art. 11 della legge regionale n. 45/2004, non prevede nessuna verifica della compatibilità con le esigenze della rete nazionale.

Dispone che nel P.R.G. o nella variante dello strumento urbanistico sono definiti i siti per la localizzazione o la delocalizzazione secondo criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, criteri demandati agli stessi Comuni senza nessuna valutazione circa la conformità alle esigenze della rete.

I gestori si debbono attenere al norme del regolamento che vi è previsto e potranno utilizzare le informazioni contenute nello strumento di pianificazione, che sarà il Comune stesso a mettere a loro disposizione

Qualunque sia la competenza legislativa concorrente che la Regione abbia inteso esercitare, competenza non desumibile dalla norma impugnata, quest'ultima viene ad essere costituzionalmente illegittima per essere andata al di là della potestà legislativa regionale, violando i principi fondamentali definiti nell'art. 1, in particolare comma 3, nell'art. 7, in particolare lett. c) e g), e nell'art. 8, in particolare lett. a) n. 1) e n. 3), della legge n. 239/2004, interferendo anche nella legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s) Cost).

Art. 5,

comma 3

Il quinto comma dell' art. 16 della legge regionale n. 45/2004 è stato impugnato a suo tempo.

La norma impugnata in questa sede vi apporta modifiche di dettaglio.

Secondo la nuova versione il parere della Regione può essere rilasciato (invece di è rilasciato) anche a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto, o porzione di esso (parte aggiunta) venga realizzato con cavo interrato.

Le modifiche non sottraggono la norma ai profili di illegittimità costituzionale già portati all'esame di codesta Corte.

La norma continua ad imporre un vincolo diretto su certe aree non per la loro qualità naturale, ma in funzione degli interessi che vi insistono, interessi non individuati senza che siano nemmeno fissati i criteri per la loro individuazione successiva, cosicché non è possibile sapere se sono soltanto quelli tutelati dal d. lgs. n. 41/2004 o anche quelli che trovano il loro riconoscimento negli strumenti urbanistici.

La genericità e la eterogeneità della aree alle quali la norma è applicabile e la mancata individuazione degli interessi, a tutela dei quali è stato previsto il vincolo, sono tali da poter pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione di energie elettrica.

La Regione ha così finito con l'esercitare la sua potestà legislativa in materia di tutela di beni culturali che, invece, compete allo Stato, come è confermato dalla giurisprudenza di codesta Corte.

Per queste ragioni

si conclude

perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 5, 4 e 5, comma 3 della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 3 marzo 2005.

Roma 14 maggio 2005.

Vice avvocato generale dello stato

Glauco Nori