Il dirigente del servizio

Vista la L.R. 3.4.1995, n.25 recante: “Norme per la concessione di contributi regionali per l’utilizzazione del metano e gas GPL o similari” e le LL.RR. n.115 del 15.11.1996, n.80 del 21.09.1999 e n.141 del 23.12.1999 che modificano ed integrano la stessa L.R. n.25/95;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.2969/C del 7.08.1996, pubblicata sul B.U.R.A. n.8 Speciale del 7.03.1997 con la quale la Regione Abruzzo ha assegnato, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.25/95 sopra citata, al Comune di Montazzoli (CH) il contributo annuo, di durata quindicennale, dell’importo massimo di €.6.651,96 (£.12.880.000), pari all'8% della spesa complessiva di €.83.149,56 (£.161.000.000) ammessa a finanziamento;

Considerato che il finanziamento assegnato con la deliberazione sopra citata è destinato alla realizzazione, in concessione di costruzione e gestione, del servizio di distribuzione del gas metano, che andrà a servire un numero di utenze convenzionali, determinato secondo i parametri di cui all’art.3, comma 4, della L.R.25/95, pari a 66;

Considerato che con la Convenzione Rep. n.71 del 7.08.1992, integrata con la convenzione Rep. n.11 del 15.04.1999, sottoscritta dal rappresentante del Comune di Montazzoli (CH) e da quello della società CONS.COOP (Consorzio tra Cooperative di produzione e lavoro) di Forlì, sono stati disciplinati i rapporti tra il Concedente ed il Concessionario;

Considerato che la quota definitiva del contributo regionale deve essere determinata, ai sensi dell’art.3, comma 8, della L.R. n.25/95, in sede di omologazione del certificato di collaudo sulla base del numero di utenze convenzionali servite con il progetto realizzato e della spesa effettiva dell'intervento da esso risultanti;

Visto il certificato di collaudo dei lavori delle opere, datato 10.09.2002, da cui risulta che l’impianto di metanizzazione realizzato è idoneo a servire il numero di utenze previste e che le parti hanno operato nel rispetto del contratto di concessione;

Vista la relazione economica acclarante i rapporti fra concedente e concessionario, in data 10.09.2002, da cui risulta una spesa complessiva delle opere pari a €.153.002,04 di cui €.83.149,56 ammesse a finanziamento con il contributo regionale annuo, della durata quindicennale, di €.6.651,96;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Montazzoli n.36 del 19.04.2005, di approvazione del collaudo dei lavori di distribuzione del gas GPL nel territorio comunale;

Visto il parere favorevole espresso con nota n.10288/02 del 3.12.2002 dall’Ufficio Attività Tecniche del Servizio Normativa, Contenzioso, Contratti, relativamente al certificato di Collaudo ed ai relativi atti;

Considerato che il Comune di Montazzoli ha trasmesso il sopra citato provvedimento di approvazione del certificato di collaudo con nota n.1358 del 29.04.2005, oltre il termine di cinque anni stabilito dal comma 2 dell’art.9 della L.R. n.25/95, come modificato dal comma 4 dell’art.8 della L.R. n.141/99, dato che la consegna dei lavori di che trattasi è avvenuta in data 1.04.1999;

Ritenuto che, ai sensi del comma 3 dell’art.9 della L.R. n.25/95 citata, è necessario provvedere alla definizione del finanziamento sulla base delle spese sostenute e documentate alla data del 1.04.2004;

Rilevato che il costo complessivo dell’intervento, risultante dagli atti della contabilità finale dei lavori, è superiore alla spesa di €.83.149,56 ammessa a finanziamento regionale e che tutte le spese indicate nella documentazione finale dell’intervento devono ritenersi ammissibili ai sensi della L.R. n.25/95 in quanto documentabili alla data di ultimazione dei lavori avvenuta il 15.05.2001, e quindi entro i cinque anni sopra stabiliti;

Ritenuto di dover:

-    Omologare il Certificato di collaudo dei lavori di distribuzione del gas GPL nel Comune di Montazzoli;

-                  Determinare la spesa definitiva ammissibile a finanziamento, ai sensi della L.R. 25/95 e successive modifiche, nell’importo di €.83.149,56, pari cioè alla spesa massima ammessa a finanziamento con deliberazione della Giunta Regionale n.2969/C del 07.08.1996;

-    Confermare il contributo regionale annuo, della durata di quindicennale, pari all’8% della spesa di €.83.149,56, nell’importo di €.6.651,96;

Atteso che nella realizzazione dell’intervento e del rispetto del vincolo di destinazione dei fondi ogni adempimento e responsabilità anche di ordine amministrativo e contabile, resta a carico del beneficiario;

Visto l’art.33 della L.R. 25.03.2002, n.3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

Vista la L.R. 14.09.1999, n.77 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l'art.5, comma 2, lettera a) della stessa, che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DISPONE:

Per le motivazioni specificate in premessa:

1.   Di omologare il certificato di collaudo dei lavori delle opere di costruzione dell’impianto di distribuzione del gas GPL nel Comune di Montazzoli, così come approvato con la Giunta Comunale n.36 del 19.04.2005 e di accertare la spesa definitiva ammissibile a contributo regionale nell'importo di €.83.149,56.

2.   Di determinare il contributo regionale annuo, della durata quindicennale, nell’importo di €.6.651,96, pari all’8% della suddetta spesa di €.83.149,56.

Il presente atto non comporta nuovo impegno di spesa poiché il relativo onere trova capienza nell’impegno n.2 assunto sul Cap. 152360 con la deliberazione della Giunta Regionale n.6363 del 21.12.1995.

Il presente provvedimento è pubblicato, per estratto, sul B.U.R.A. ed ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente od al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente  di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Arch. Francesco D’Ascanio