Il dirigente del servizio

Vista la L.R. 3.4.1995, n.25 recante: “Norme per la concessione di contributi regionali per l’utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 27.12.2001 n.84 recante: “Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo”;

Visto il provvedimento dirigenziale n.DC6/278 del 3.10.2002, pubblicato sul B.U.R.A. n.148 Speciale dell’8.11.2002, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva per il riparto dei fondi per il completamento delle reti di metanizzazione in favore degli Enti richiedenti;

Visto l’art.32 della L.R. 17.04.2003, n.7 che assegna un ulteriore contributo annuo ventennale di €.400.000,00 per lo scorrimento della graduatoria predisposta ai sensi della L.R. n.84/01;

Visto il provvedimento dirigenziale n.DC6/283 del 23/09/2003, pubblicato sul B.U.R.A. n.32 del 05.11.2003, con il quale è stato:

-    Approvato il riparto dell’ulteriore stanziamento di €.400.000,00 in favore degli Enti inseriti nella graduatoria definitiva approvata con la determinazione n.DC6/278 del 3.10.2002;

-    Assunto l’impegno della somma di €.400.000,00, pari al totale dei contributi concessi agli Enti individuati, sul cap. n.152360/C/03;

Considerato che il Comune di Villamagna (CH), inserito nella posizione n.97 di tale graduatoria, è stato ammesso a finanziamento, ai sensi della L.R. n.84/01 sopra citata, per un contributo annuale in conto rata, per la durata di venti anni, di €.23.864,15 per una quota massima di mutuo pari a €.309.874,14, per il completamento della rete di distribuzione del gas metano, destinata a servire n.181 utenze convenzionali e per la realizzazione di una condotta di collegamento a MP di ml.3.410, determinate secondo i parametri di cui all’art.4, comma 2, della L.R. n.84/01;

Visto il provvedimento n.DC2/176 del 26.10.2004 con cui è stato concesso, ai sensi dell’art.8, comma 1 della L.R. n.84/01, in favore del Comune di Villamagna un contributo in conto rata, di durata ventennale, comprensiva di capitale ed interessi, il cui importo non potrà superare la rata di ammortamento della quota di mutuo di €.309.874,14 per i lavori di che trattasi;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Villamagna n.110 del 21.12.2004, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento della metanizzazione in località Val di Foro, per l’importo complessivo di €.309.874,14 con il seguente quadro economico di spesa:

e prevede che l’onere trova copertura con i fondi della L.R. n.84/01;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villamagna n.98 del 19.11.2004 di assunzione del mutuo con la Cassa DD.PP. S.p.A., dell’importo di €.309.874,14, assistito dal contributo regionale in conto rata di ammortamento di cui alla L.R. n.84/01;

Visto il provvedimento di determina della Cassa DD.PP. S.p.A. prot. n.221529 del 9.12.2004 - pos. 4453962 00 -, con cui viene concesso il mutuo ordinario di €.309.874,14, della durata di 20 anni, per il finanziamento del suindicato intervento, con una rata di ammortamento annua di €.23.054,56, unitamente al relativo piano di ammortamento;

Ritenuto di dover erogare, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della stessa L.R. n.84/01, in favore del Comune di Villamagna un contributo semestrale costante in conto rata, per la durata di venti anni, di €.11.527,28 pari al 3,7199883827% del mutuo di €.309.874,14 concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A.;

Dato Atto che:

-    Ai sensi dell’art.10, comma 1 della L.R. n.84/01, i lavori devono iniziare entro due anni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento di approvazione della graduatoria degli Enti beneficiari, e quindi entro il 5 novembre 2005;

-    L'importo del contributo regionale di cui sopra, contenuto nel limite del contributo assegnato con la determinazione Dirigenziale n.DC6/283 del 23.09.2003 citata, ai sensi dell’art.5 comma 4, verrà corrisposto direttamente ed irrevocabilmente all'Istituto mutuante mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, alle scadenze previste nel relativo piano di ammortamento;

Ritenuto che:

-    La copertura finanziaria della somma di €.23.054,56, quale rata di ammortamento del mutuo ventennale di €.309.874,14, al tasso del 4,20%, è assicurata nell’ambito dello stanziamento di cui all’art.32 della L.R. n.7/03, sull’impegno n.39 assunto sul cap.152360/C/03 con la determina n.DC6/283 del 23.09.2003;

-    Ai sensi dell’art.51, comma 5 della L.R. n.81/77 come integrato dall’art.3 della L.R. n.13/99, gli impegni assunti come sopra sono estesi, per tanti esercizi quanto sono le annualità da pagare, sugli stanziamenti del pertinente capitolo di bilancio di previsione degli esercizi successivi;

Dato Atto altresì che la quota definitiva del contributo regionale sarà determinata, ai sensi del comma 6 dell’art.13 della L.R. n.84/01, in base ai parametri di cui all’art.4 della stessa L.R. n.84/01 ed alla spesa effettiva dell'intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di collaudo, ovvero, in applicazione dell’art.9, comma 2 della L.R. n.25/95 come modificato dall’art.8, comma 4 della L.R. 23.12.1999 n.141, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori;

Atteso che, nella progettazione ed esecuzione delle opere, resta a carico dell’Ente ogni adempimento e responsabilità anche di ordine amministrativo e contabile, con l'obbligo da parte degli amministratori, dei funzionari e del tesoriere, nell'ambito delle proprie competenze, del rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati;

Visto l’art.33 della L.R. 25.03.2002, n.3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

Vista la L.R. 14.09.1999, n.77 concernente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l'art.5, comma 2, lettera a) della stessa, che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DISPONE:

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integralmente richiamati:

1.   Di concedere, ai sensi dell’art.8, comma 2 della L.R. 27.12.2001, n.84, in favore del Comune di Villamagna (CH) il contributo semestrale costante in conto rata posticipata, per la durata di venti anni, di €.11.527,28, pari al 3,7199883827% della quota di mutuo di €.309.874,14, concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A. – pos. 4453962 00 - e contenuto nei limiti della spesa massima ammissibile a finanziamento, per il completamento della rete di distribuzione del gas metano in località Val di Foro, destinata a servire n.181 utenze convenzionali, determinate secondo i parametri di cui all’art.4, comma 2, della L.R. n.84/01, come da progetto approvato con la determinazione del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Villamagna n.110 del 21.12.2004.

2.   Di corrispondere il contributo regionale di cui sopra direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa DD.PP. S.p.A., mediante semestralità costanti, comprensive di capitali ed interessi, per l’intera durata del mutuo, fissata in venti anni, ed alle scadenze previste nel relativo piano di ammortamento.

3.   Che la copertura finanziaria della somma di €.23.054,56, quale rata di ammortamento annuale del mutuo ventennale di €.309.874,14, al tasso del 4,20%, è assicurata nell’ambito dello stanziamento di cui all’art.32 della L.R. n.7/03, sull’impegno n.39 assunto sul cap.152360/C/03 con la determina n.DC6/283 del 23.09.2003.

4.   Che il presente provvedimento non comporta nuovo impegno di spesa ai sensi dell’art.51 della L.R. 81/77, come integrato dall’art.3 della L.R. 13/99, in quanto il relativo onere trova capienza nell’impegno n.39 assunto sul cap.152360 con la determina n.DC6/283 del 23.09.2003.

5.   Di autorizzare il Servizio Affari Finanziari e Ragioneria ad effettuare i pagamenti inerenti e conseguenti al presente provvedimento.

6.   Gli impegni assunti come sopra, ai sensi dell’art.51, comma 5 della L.R. n.81/77 come integrato dall’art.3 della L.R. n.13/99, sono estesi per tanti esercizi quanto sono le annualità da pagare, sugli stanziamenti del pertinente capitolo di bilancio di previsione degli esercizi successivi

7.   I lavori devono iniziare entro due anni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento di approvazione della graduatoria degli Enti beneficiari, ai sensi dell’art.10, comma 1 della L.R. 84/01, e quindi entro la data del 5 novembre 2005.

La quota definitiva del contributo regionale sarà determinata, ai sensi del comma 6 dell’art.13 della L.R. n.84/01, in base ai parametri di cui all’art.4 della stessa L.R. n.84/01 ed alla spesa effettiva dell'intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, in applicazione dell'art.9 comma 3 della L.R. n.25/95 sulla base delle spese sostenute di cui sarà stata prodotta la relativa documentazione.

La deliberazione comunale che approva il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione deve essere trasmessa al competente Servizio regionale, ai sensi dell'art.9, comma 2 della L.R. n.25/95, come modificato dall’art.8 comma 5 della L.R. n.141/00, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori.

Il presente provvedimento è pubblicato, per estratto, sul B.U.R.A. ed ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente od al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Arch. Francesco D’Ascanio