LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 74 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, “norme sul Calendario Scolastico”, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto L’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto L’art. 138 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che delega alle Regioni, tra l’altro, la determinazione del Calendario scolastico a decorrere dall’anno scolastico 2002/2003;

Visto Il DPR 8 marzo 1999 n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” e, in particolare, l’art. 5;

Visto L’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che reca modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione;

Considerato che, nella determinazione dei giorni utili, è stato previsto un ampio margine temporale, 207 giorni rispetto al minimo di 200 giorni obbligatori di lezione, per consentire alle istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell’offerta formativa;

Ritenuto opportuno Definire i margini regionali, nel rispetto del DPR 8 marzo 1999, n. 275 che consente alle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica del collegio dei docenti di procedere ad opportuni adattamenti del Calendario scolastico, anche in funzioni del miglior coordinamento tra scuola territorio e famiglia;

Tenuto conto Del parere trasmesso dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale in data  31 maggio 2005 prot. n. 6657 (All.A ) parte integrante del presente atto;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio  “Programmazione Interventi Politiche Lavoro, Formazione ed Istruzione”e dal Direttore Regionale  in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate:

Di approvare il Calendario scolastico 2005/2006, determinato come segue:

1.   le lezioni hanno inizio il 15 settembre 2005

2.   le lezioni hanno  termine il 10 giugno 2006

3.   le festività di rilevanza nazionale sono:

-    tutte le domeniche;

-    il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

-    l’8 dicembre, Immacolata concezione;

-    25 dicembre, Natale;

-    26 dicembre, Santo Stefano;

-    1° gennaio, Capodanno;

-    6 gennaio, Epifania;

-    il lunedì dopo Pasqua;

-    il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

-    il 1° maggio, festa del lavoro;

-    il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

-    la festa del santo patrono;

4.   le lezioni sono sospese da:

-    sabato 24 dicembre 2005 a sabato 7 gennaio 2006;

-    giovedì 13 aprile 2006 a martedì  18 aprile 2006;

5.   i giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono n. 207, calcolati tenendo conto della sospensione dalle lezioni nel periodo di Natale e Pasqua, e della ricorrenza del Santo Patrono o n. 208 nel caso che la festa del Santo Patrono non ricorra nel corso dell’anno scolastico o ricorra in altro giorno festivo;

6.   le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare il numero dei giorni di lezione fissato nel presente calendario regionale e che questi non scendano, comunque, nei casi di eventi atmosferici , consultazioni elettorali, eventi eccezionali, ecc. al di sotto di 200 giorni e/o del monte ore di cui ai singoli POF  ed alla normativa vigente;

7.   le attività educative nella scuola dell’infanzia e le attività didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami nella scuola di base e nella scuola secondaria superiore hanno termine il 30 giugno 2006;

8.   nelle scuole dell’infanzia, nel periodo successivo al 10 giugno e sino al 30 giugno, termine ordinario delle attività educative, può essere previsto che, nell’ambito delle complesse attività individuate nel piano dell’offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie;

9.   hanno termine in data successiva al 30 giugno 2006 le attività svolte:

-    nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

-    nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività programmate nell’ambito dell’area di professionalizzazione;

-    nelle classi degli istituti tecnici e professionali che svolgono percorsi formativi modulari destinati agli adulti;

-           nell’ambito di specifici progetti finalizzati all’educazione degli adulti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e organizzati dai Centri Territoriali Permanente;

-           nell’ambito di progetti pilota di percorsi formativi integrati tra Istruzione e Formazione professionale ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 257/00;:

 

10. ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DPR 275/99 le singole istituzioni scolastiche hanno facoltà, in relazione alle esigenze derivanti dai piani dell’offerta formativa e attivando, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del medesimo decreto, i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, di determinare  eventuali adattamenti del calendario scolastico regionale, all’interno dei 207 giorni ( o 208 nell’ipotesi che la festa del Santo Patrono non ricorra nel corso dell’anno scolastico  o ricorra in altro giorno festivo), che possono riguardare:

-    la data di inizio delle lezioni;

-    la sospensione, nel corso dell’anno scolastico, delle attività educative o didattiche prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell’anno stesso;

-    una diversa articolazione delle vacanze natalizie e pasquali;

Resta la facoltà delle scuole per eventuali adeguamenti del calendario in relazione ad eventi non prevedibili (eventi atmosferici, consultazioni elettorali, eventi eccezionali, ecc.).

11. gli adattamenti di cui al punto precedente, vanno stabiliti nel rispetto:

-    di quanto disposto dall’articolo 74, comma 3, del Dlgs.297/94 o in caso di organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività-ex art. 5 comma 3 DPR 275/99;

-    di quanto disposto dall’art. 5 DPR 275/99 in merito all’articolazione delle lezioni in non meno di 5 giorni settimanali e al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

-    nonché nell’una e nell’altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto scuola;

12. Gli adattamenti del calendario scolastico possono essere deliberati dalle istituzioni  scolastiche, anche previe intese con le scuole ricadenti nel medesimo territorio e con il territorio stesso , per fare emergere , ove possibile, scelte simili riferite in particolare ai periodi di chiusura ulteriori delle scuole, tenendo conto anche delle caratteristiche di multietnicità delle classi per consentire agli allievi interessati il rispetto delle principali festività religiose.

13. Tali deliberazioni devono essere assunte entro il 6 settembre  del 2005 e trasmesse agli enti locali per l’attivazione in tempi utili dei servizi per il diritto allo studio,  alle famiglie degli alunni e  alla Regione (solo nel caso di variazioni rispetto a quello fissato).

14. Di trasmettere alle istituzioni scolastiche ed ai soggetti istituzionali la presente deliberazione in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale.

15. Di demandare al Servizio competente della Direzione delle Politiche attive del lavoro Formazione ed Istruzione il monitoraggio delle informazioni per conoscere le modifiche al Calendario in accordo con l’Ufficio scolastico regionale.

16. Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.