IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Art. 1
La ditta MEROLLI MARIO di E. & G. Merolli S.a.s., con sede in Celano (AQ) loc. Aia di Furi, è autorizzata a esercire un deposito di oli minerali per uso commerciale sito nel territorio del Comune di CELANO (AQ), la cui costituzione sarà la seguente:
1°
impianto
n. 2 serbatoi interrati da 150 mc. per gasolio per autotrazione;
n. 1 serbatoio interrato da 50 mc per gasolio per autotrazione;
n. 1 serbatoio interrato da 100 mc. per emulsione olio da gas;
n. 1 serbatoio metallico fuori terra da 10 mc per gasolio autotrazione per uso privato interno;
n. 1 deposito per confezioni fusti per olio lubrificante per complessivi 16 mc;
n. 1 pensilina di carico;
n. 1 sala pompe;
n. 1 pesa.
2°
impianto
n. 1 serbatoio interrato da 50 mc per gasolio agricolo;
n. 1 colonnina di distribuzione;
n. 1 sala pompe;
n. 1 pensilina di carico;
parcheggio e sosta automezzi.
Art. 2
La Ditta, non potrà iniziare la gestione del deposito prima del collaudo definitivo del deposito stesso da parte della commissione di collaudo dei depositi di oli minerali (ex. Art. 3 Legge 7.5.65 n. 460);
Art. 3
La Ditta è tenuta ad ultimare i lavori di realizzazione del Deposito oggetto della presente autorizzazione nel minor tempo possibile, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dalla data della notifica del presente Decreto, dandone comunicazione a questo Servizio.
Art. 4
La Ditta dovrà, non appena ultimati i lavori, inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell’impianto.
Art. 5
La Ditta, a lavori ultimati ed in attesa del prescritto collaudo, è autorizzata all’esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei), finalizzato alla messa a punto del deposito.
Art. 6
La Ditta dovrà presentare entro i termini di mesi 3 (tre) dal collaudo, la denuncia di esercizio, pena la decadenza del presente atto.
Art. 7
La Ditta è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza.
Art. 8
Restano ferme le clausole e le prescrizioni contenute nei precedenti Decreti relativi al deposito di cui trattasi.
Art. 9
Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
Il Dirigente del Servizio
Ing. Ezio Faieta