IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

La ditta SALINE SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Piceni n. 54 – Comune di Montesilvano (PE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Fonte d’Olmo” del Comune di Montesilvano (PE) individuata in Catasto al foglio 14 particelle nn. 46-71 alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie. La ditta, inoltre, deve sottoscrivere la Convenzione di cui all’art. 132 della L.R. 06/2005 entro i termini previsti dalla stessa. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la Convenzione prevista, il presente provvedimento è sospeso.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denunzia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio il presente provvedimento si intende decaduto.

Articolo 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 057544257 emessa in data 27.04.2005 dalla SOCIETÀ RAS ASSICURAZIONI SPA. DI MILANO.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro all’interno dell’area di cava;

-     Il materiale utilizzato per il ripristino ambientale non deve essere ricompreso nell’elenco allegato al D.L.vo n. 22/1997 (Decreto Ronchi).

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 21.500 e complessivamente di mc. 43.000 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a)   n. 1 escavatore; b)                  n. 1 ruspa; c)                  vari autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;

Articolo 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

il dirigente del servizio

Ing. Ezio Faieta