IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22, nel testo attualmente vigente;

VISTO il D.Lgs. 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTA la L.R. 28/04/00, n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

RICHIAMATO l’art. 32, comma l, della citata L.R. n. 83/2000, ai sensi del quale “il Presidente della Giunta Regionale, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti, emana atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all’art. 13 del decreto... omissis”;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 6 del 02/12/04 con la quale il CIRSU S.p.a. provvede al conferimento dei sovvalli (cod. CER 191212) di lavorazione e FOS (Frazione Organica Stabilizzata -cod. CER 190503) dei propri impianti di riciclaggio e compostaggio di Grasciano di Notaresco per un quantitativo massimo pari a 50.000 tonnellate complessive utilizzando la discarica comprensoriale ubicata in loc. Cerratina del Comune di Lanciano (CH), per mesi 6 a far data dal 02/12/04;

VISTA la richiesta del CIRSU S.p.a. del 28/04/05 di proroga della predetta Ordinanza n. 6 del 02/12/04 per il persistere di una grave situazione del sistema di smaltimento in Provincia di Teramo che non presenta impianti (discariche per rifiuti non pericolosi - art. 4 del D.Lgs 36/03) in grado di ospitare le frazioni derivanti dal trattamento dei rifiuti indifferenziati presso l’impianto di riciclaggio e compostaggio ubicato a “Casette di Grasciano” di Notaresco;

CONSIDERATO che, dall’emanazione dell’Ordinanza presidenziale, il CIRSU S.p.a. ha provveduto a progettare la nuova discarica di servizio all’impianto di riciclaggio e compostaggio per la quale è stata rilasciata dalla Regione Abruzzo l’autorizzazione regionale n. DF3/17 del 10/02/05 e che ha ultimato le procedure tecnico amministrative inerenti i lavori, che si ipotizza possano terminare entro 6-9 mesi dalla citata richiesta di proroga del 28/04/05;

TENUTO CONTO che relativamente ai conferimenti dei rifiuti effettuati dal CIRSU S.p.a. a seguito di Ordinanza n. 6/04 presso la discarica comprensoriale ubicata in loc. Cerratina di Lanciano (CH) non risultano pervenute relazioni negative da parte degli Enti preposti al controllo;

RITENUTO di individuare nel l° comma dell’art. 13 della predetta L.R. n. 83/00 la norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l’utilizzazione degli impianti presenti nella regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente;

RITENUTO di accogliere la richiesta formulata dal CIRSU S.p.a. datata 28/04/05;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Turismo - Ambiente - Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte

1.   di PROROGARE la scadenza dell’ordinanza n. 6 del 02/12/04, con la quale, in deroga a quanto disposto al 1° comma dell’art. 13 della L.R. 28.4.2000, n. 83, il CIRSU S.p.a. provvede al conferimento dei sovvalli (cod. CER 191212) di lavorazione e FOS (Frazione Organica Stabilizzata - cod. CER 190503) dei propri impianti di riciclaggio e compostaggio di Grasciano di Notaresco per un quantitativo massimo pari a 50.000 tonnellate complessive presso la discarica comprensoriale in loc. Cerratina del Comune di Lanciano (CH), regolarmente autorizzata ed in esercizio, ubicata nell’ambito territoriale di Chieti, la cui titolarità è in capo al Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti - Ambito di Lanciano (CH), nei limiti e prescrizioni della relativa autorizzazione regionale;

2.   di STABILIRE che la presente disposizione ha validità temporale di mesi sei dalla data di scadenza del richiamato provvedimento n. 06/04, eventualmente rinnovabile in caso di necessità ed urgenza, nei limiti stabiliti dalla legge;

3.   di RICHIAMARE i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica ed ambiente;

4.   che i rapporti economici e la definizione delle modalità di conferimento ed accettazione siano oggetto di specifico accordo tra le parti;

5.   di TRASMETTERE copia della presente disposizione al CIRSU Spa, al Consorzio Comprensoriale di Lanciano (CH), alle Amministrazioni Provinciali di Teramo e Chieti, ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA di Chieti e Teramo e alla Direzione Centrale della medesima Agenzia;

6.   di TRASMETTERE, altresì, copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero della Salute;

7.   di PUBBLICARE integralmente la presente disposizione sul B.U.R.A.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A.

L’Aquila 30 Maggio 2005

Il presidente

On. Ottaviano Del Turco