Il presidente della giunta regionale

VISTE le note n. A/723 e n. A/724 entrambe del 13/05/2005 trasmesse dal Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di L’Aquila con le quali si comunica l’insorgenza di 2 focolai secondari di malattia vescicolare dei suini presso allevamenti con codice aziendale rispettivamente 042AQ001 e 049AQ164.

RITENUTO di procedere all’adozione del provvedimento di competenza del presidente della Giunta regionale ai sensi della Legge Regione Abruzzo del 14 agosto 1981 n. 33;

CONSIDERATA l’esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;

VISTO il D.P.R. 1 Marzo 1992 n. 229, che stabilisce misure di lotta contro l’Afta epizootica e le altre malattie comprese nella lista “A” dell’OIE;

VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la  malattia vescicolare dei suini;

VISTA l’O.M. 26 luglio 2001, “Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica”;

VISTA la Legge Regionale n. 77/99;

PRESO ATTO della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente ordinanza che è attestata dalla firma del direttore della direzione sanità;

ORDINA

ARTICOLO 1

Si dichiara zona di Protezione da malattia vescicolare dei suini come meglio indicato nelle mappe allegate alle nota n. A/723 e n. A/724 del Servizio veterinario di Sanità animale dell’Az.U.S.L. di L’Aquila per i focolai secondari aventi rispettivamente Cod.az. 042AQ001 e Cod.az 049AQ164 e precisamente:

focolaio I° (Cod.az. 042AQ001): parte del territorio dei Comune di. Fagnano Alto, parte del territorio del comune di Prata D’Ansidonia, parte del territorio del Comune di Fontecchio e parte del territorio del Comune di Caporciano.

Focolaio II° (Cod.az. 049AQ164): parte del territorio montano loc. Porcinari del Comune di L’Aquila, parte del territorio (Fraz. Mascioni) del Comune di Campotosto, parte del territorio montano senza insediamenti del Comune di Pizzoli e parte del territorio montano senza insediamenti del Comune di Capitignano.

Ai limiti della zona di protezione sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta:

“ZONA DI PROTEZIONE PER MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI”.

ARTICOLO 2

Si dichiara zona di sorveglianza per malattia vescicolare dei suini come meglio indicato nelle mappe allegate alle note n. A/723 e n. A/724 del Servizio veterinario di Sanità animale dell’Az.U.S.L. di L’Aquila per i focolai secondari aventi Cod.az. 042AQ001e Cod.az. 049AQ164 e precisamente:

focolaio I° (Cod.az. 042AQ001): Parte del territorio del Comune di Barisciano, parte del territorio del Comune di Poggio Licenze, parte del territorio (Loc. Forchetta) del Comune di S. Stefano di Sessanio, parte del territorio del Comune di Castelvecchio Calvisio, tutto il territorio del Comune di S. Pio delle Camere, parte del territorio ( Fraz. Civitaretenga paese fino al bivio per la pineta) del Comune di Navelli, parte del territorio di Rocca di Mezzo parte del territorio del Comune di S. Eusanio Forconese, tutto il territorio del Comune di Villa S. Angelo, tutto il territorio del Comune di S. Demetrio né Vestini, parte del territorio del Comune di Carapelle Calvisio, parte del territorio del Comune di Tione degli Abruzzi, parte del territorio del Comune di Acciano, tutto il territorio del Comune di Fontecchio e parte del territorio del Comune di Rocca di Cambio.

Focolaio II° (Cod.az. 049AQ164): Parte del territorio montano (Loc. Porcinari) frazioni Ortolano ed Arischia del Comune di L’Aquila, tutte le frazioni del Comune di Campotosto, tutte le Frazioni del Comune di Capitignano, il centro e le Frazioni di Collecalvo, Cavallai, Aringo, Collepaganica, S. Giovanni, Castel Paganica, Cavagnano, del comune di Montereale, solo la Frazione di S. giovanni del Comune di Cagnano, il centro e la Frazione di S. Eusanio del Comune di Barete, tutte le Frazioni con esclusione di Cavallai del Comune di Pizzoli.

Ai limiti della zona di sorveglianza sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta:

“ZONA DI SORVEGLIANZA PER MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI”.

ARTICOLO 3

Nell’ambito della Zona di protezione sono disposte le misure previste dall’allegato II – capitolo 1, punto 7 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, ed in particolare:

a)   censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alla specie sensibili alla malattia vescicolare;

b)   visite periodiche alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili e esame clinico degli animali in questione, compresa ove occorra la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio: va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati degli esami; la frequenza delle visite è in funzione della gravità della epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi.

c)   divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende;l’autorità competente può tuttavia derogare a tale divieto in casi di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;

d)   Il ministero della sanità, a seguito di disposizione comunitarie, può derogare a queste disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall’esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona;

e)   i mezzi e le attrezzature utilizzati nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti,letame o liquami, non possono uscire da aziende ubicate nella zona di protezione, dalla zona di protezione stessa, ne da un macello, se non sono puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal Veterinario Ufficiale che provvede, in particolare prima di ogni uscita dalla zona, ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;

f)    i suini non possono uscire dall’azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell’azienda infetta. Trascorsi i 21 giorni può essere autorizzata dal Veterinario Ufficiale l’uscita dei suini dall’azienda per essere trasportati in un macello ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza a condizione che:

-    i suini dell’azienda siano sottoposti ad un esame clinico;

-    i suini destinati al macello siano sottoposti ad un esame clinico;

-    i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o sigillati a cura del Veterinario Ufficiale;

-    il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati a cura del Veterinario Ufficiale.

      Il veterinario ufficiale responsabile del macello deve essere informato dell’intenzione dell’invio dei suini. Una volta arrivati al macello, i suini devono essere isolati e macellati separatamente dagli altri suini. I mezzi e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono puliti e disinfettati prima di uscire dal macello.

g)   Gli esami e la campionatura non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezioni dell’azienda infetta, fatte salve i casi sospetti e le eventuali correlazioni epidemiologiche.

ARTICOLO 4

Nell’ambito della Zona di sorveglianza sono disposte le misure previste dall’allegato II – capitolo 1, punto 8 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, ed in particolare:

a)                  identificazione di tutte le aziende che detengono animali di specie sensibili;

b)   divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un’azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;

c)   il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda purché:

      tutti i suini presenti nell’azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto,

      sta stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo dei suini da trasportare;

      un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini, sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto. Per quanto concerne i suini da macellazione l’esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato, in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare si applicano le misure previste dall’allegato II – capitolo 1, punto 9, comma 3 del D.P.R. 362/96;

      ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;

      i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini o di animali, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto.

d)   I camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all’interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall’autorità competente.

ARTICOLO 5

Tutte le attività svolte nelle aziende sotto vincolo e nei territori sottoposti a restrizione vanno rigorosamente documentate e registrate a cura del Servizio Veterinario della ASL di L’Aquila.

ARTICOLO 6

Nei territori dei Comuni interessati dai provvedimenti restrittivi restano sospese i concentramenti animali;

ARTICOLO 7

Di assegnare al Dirigente del Servizio veterinario regionale l’adozione degli atti connessi e conseguenti alla presente Ordinanza.

ARTICOLO 8

I Sindaci dei Comuni e di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, il Servizio Veterinario della ASL de L’Aquila, gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

ARTICOLO 9

La presente Ordinanza:

-    è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 49 della L. 10 febbraio 1953, n. 62;

-    sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

-    sarà inviata in copia al Ministero della Salute.

IL PRESIDENTE

On. Ottaviano Del Turco