CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione orale della 2a Commissione consiliare permanente svolta dal consigliere Di Sabatino;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Regionale n. 29/C del 26 gennaio 2005 avente per oggetto: “Legge Regionale 5.08.2003, n. 11 recante: “Norme in materia di Comunità Montane” – Articoli 3 e 7 – Ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane”;

Vista la legge regionale 5.08.2003, n. 11 recante: “Norme in materia di Comunità Montane” ed, in particolare, la tabella “B” ad essa allegata, nella quale sono indicate le diciannove Comunità Montane costituite nella Regione Abruzzo, nonché la relativa composizione e delimitazione territoriale;

Richiamati in particolare, gli articoli 3, 5 e 7 della legge medesima i quali disciplinano le modalità per la costituzione, la ridelimitazione e conseguente revisione delle Comunità montane prevedendo, tra l’altro, che “Gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità sono individuati con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, a seguito del procedimento di concertazione” di cui all’art. 7;

Richiamata altresì, la normativa regionale vigente in materia di programmazione sociale e sanitaria nonché la L.R. 03.03.1999, n. 11 ed, in particolare, l’articolo 8;

Ritenuto opportuno procedere all’attuazione di quanto stabilito dal predetto art. 7 della L.R. 11/2003, concernente il procedimento di concertazione da svolgersi tra la Giunta Regionale e le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali (ANCI, UPA ed UNCEM), allo scopo di pervenire ad una proposta concertata di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane;

Considerato che il procedimento si sviluppa partendo “dal basso”, dalla conoscenza e dall’esperienza delle popolazioni locali, in virtù dei loro rappresentanti istituzionali, per meglio esprimere, attraverso il principio di “sussidiarietà” le esigenze ed i bisogni della collettività;

Verificata preliminarmente, dal Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano, l’esigenza e l’interesse dei Comuni e delle Comunità Montane a ridelimitare i relativi ambiti;

Considerato che al Tavolo di concertazione, svoltosi in data 24.05.2004, avviato dal Componente la Giunta preposto alle politiche di sviluppo della montagna e convocato dal Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano con note prot. n. 1915/III del 07.05.2004 e prot. n. 2002/III del 13.05.2004, hanno preso parte il Presidente dell’U.N.C.E.M. regionale, Dr. Alfonso Lucrezi, mentre nessuno è intervenuto in rappresentanza dell’A.N.C.I. e dell’U.P.A.;

Dato atto che i Comuni e le Comunità Montane che hanno manifestato interesse alla ridelimitazione territoriale, indicando le motivazioni a sostegno della revisione richiesta, sono risultati essere i seguenti:

-    Comune di S. Demetrio Ne’ Vestini, compreso nell’ambito territoriale della Comunità Montana Campo Imperatore – Piana di Navelli, interessato ad essere ricompreso in quello della Comunità Montana Sirentina;

-    Comune di Montazzoli, compreso nell’ambito della Comunità Montana Alto Vastese, interessato ad essere ricompreso in quello della Comunità Montana Valsangro;

Tenuto conto che i risultati della concertazione sono stati constatati in apposito verbale redatto congiuntamente dai soggetti intervenuti (allegato 1);

che il Comune di S. Demetrio Ne’ Vestini, il cui Sindaco aveva espresso in tale sede una riserva, ha provveduto a comunicare la definitiva determinazione del Comune ad essere ricompreso nella Comunità Montana Sirentina, con nota prot. n 3037 del 22.06.2004 (allegato 2);

Considerato che, alla luce di quanto sopra, il competente Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano ha provveduto a comunicare, con nota prot. n. 2976/III del 12.07.2004 (allegato 3), a ciascuno dei Comuni e delle Comunità Montane sopradetti la proposta concertata, con invito a deliberare e comunicare eventuali osservazioni e proposte alternative, come previsto dall’articolo 7, comma 4 della L.R. in oggetto;

Viste da un lato, la Delibera n. 26 del 27.08.2004 adottata dal Consiglio del Comune di S. Demetrio ne’Vestini (allegato 4), la Delibera n. 15 del 26.10.2004 adottata dal Consiglio della Comunità Montana Campo Imperatore – Piana di Navelli (allegato 5) e la Delibera n. 24 del 19.11.2004, adottata dal Consiglio della Comunità Montana Sirentina, (allegato 6);

dall’altro, la Delibera n. 16 del 26.03.2004 adottata dal Consiglio del Comune di Montazzoli (allegato 7) e confermata con Delibera n. 67 del 19.07.2004 (allegato 8), la Delibera n. 17 del 19.10.2004 adottata dal Consiglio della Comunità Montana Valsangro (allegato 9) e la Delibera n. 16 del 21.10.2004 adottata dal Consiglio della Comunità Montana Alto Vastese (allegato 10);

Considerato che il Comune di Montazzoli, con nota prot. n. 3444 del 28.10.2004, ha sollecitato una definizione del procedimento de quo (allegato 11);

Atteso che l’adottando provvedimento è stato illustrato nella seduta della Conferenza Permanente Regione - Enti Locali svoltasi il 12.11.2004, ed è stato acquisito il previsto parere di competenza, come risultante dal verbale che si allega in copia conforme all’originale (allegato 12);

Tenuto conto che a seguito dell’acquisizione dei sopradetti provvedimenti si è provveduto a redigere il verbale integrativo di cui all’art. 7, comma 5 della L.R. 11/2003 (allegato 13);

Tenuto conto che i criteri secondo cui individuare gli ambiti territoriali, indicati nell’articolo 3, comma 2 della legge regionale in oggetto, attengono a:

a)   - rilevanza delle aree montane, contiguità territoriale e grado di integrazione e di interdipendenza economico sociale;

b)   - adeguatezza all’esercizio delle funzioni proprie o conferite, nonché all’esercizio associato di funzioni dei Comuni ricompresi (...);

c)   - tendenziale corrispondenza con ambiti e sistemi di riferimento per la programmazione regionale;

Considerato che entrambi i Comuni, di San Demetrio Ne’ Vestini e Montazzoli, hanno avviato iniziative tese ad intrattenere rapporti politici ed amministrativi con Comuni ed Enti appartenenti a Comunità Montane diverse da quelle di appartenenza per quanto attiene, soprattutto, la distrettualizzazione sanitaria e scolastica;

Considerata inoltre, e la vicinanza territoriale di tali Comuni con Comunità Montane diverse da quelle di appartenenza, accentuata  dall’assetto infrastrutturale viario, che permette una possibilità di trasporto pubblico e privato più agevole, e il grado di integrazione e di interdipendenza economico-sociale determinato da una programmazione sovracomunale accomunata da esigenze e bisogni similari;

Rilevato pertanto, che le motivazioni addotte da entrambi i Comuni, di San Demetrio Ne’ Vestini e Montazzoli, rispondono pienamente ai criteri suesposti e sono rispondenti inoltre all’obiettivo che la Regione si è posto ovvero di ridisegnare il territorio regionale in ragione di “ambiti ottimali”, per garantire un più efficace ed efficiente sostegno all’esigenze della popolazioni locali, soprattutto quelle che risiedono nelle zone montane;

Tenuto conto della previsione di cui all’articolo 3, comma 5 della L.R. 11/2003 ai sensi del quale “nel caso in cui la ridelimitazione delle zone omogenee non comporti nuova costituzione o revisione di tutte le Comunità, il decreto del Presidente riguarda comunque, anche solo a fini confermativi, l’intero assetto delle Comunità stesse”;

Ritenuto di dover procedere alla ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane, nel modo risultante dalla tabella “A” allegata al presente provvedimento;

Vista la L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

Rilevato che la Giunta regionale ha dato atto che il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano ha espresso parere favorevole  in ordine alla legittimità della deliberazione di Giunta Regionale n. 29/C del 26/01/2005;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1.   - di adottare la ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane nel modo risultante dalla tabella “A” allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.