IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Concessioni stagionali e temporanee

1.   Nei Comuni privi di Piano Spiaggia, per l’anno 2005, possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate per l’anno 2004 e per il medesimo lotto, previa domanda dell’interessato al Comune.

2.   Le concessioni rilasciate sono senza diritto di insistenza, con un fronte mare non superiore a mt. 50, limitate alla sola stagione balneare 2005 e pertanto non danno alcun diritto a titoli di preferenza per l’assegnazione di aree demaniali.

Art. 2
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 13 Giugno 2005

OTTAVIANO DEL TURCO