IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Concessioni stagionali e temporanee
1. Nei Comuni privi di Piano Spiaggia, per l’anno 2005, possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate per l’anno 2004 e per il medesimo lotto, previa domanda dell’interessato al Comune.
2. Le concessioni rilasciate sono senza diritto di insistenza, con un fronte mare non superiore a mt. 50, limitate alla sola stagione balneare 2005 e pertanto non danno alcun diritto a titoli di preferenza per l’assegnazione di aree demaniali.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 13 Giugno 2005
OTTAVIANO DEL TURCO