L’anno duemilacinque, il
giorno 20 del mese di aprile il sottoscritto avv. Tiziano Ferrante, nominato
dal Presidente della Provincia di Chieti con Decreto n.14/GAB del 04.03.03
nonché con Determinazione n.DI/51/2003 del 04.03.03 quale Commissario ad Acta con il compito
di adottare una nuova disciplina urbanistica dell’area distinta in epigrafe, in
forza di sentenza n. n.1171/02 del TAR
Abruzzo sez. di Pescara, alla presenza e con l’assistenza del Segretario
Generale del Comune di Chieti dott. Sergio Di Luca ha proceduto a quanto segue:
PREMESSO
Che a seguito della
nomina disposta dal Presidente della Provincia di Chieti il sottoscritto ha
provveduto con delibera n.369 del 23.03.2004 a classificare l’area sopra
descritta;
VISTI
I pareri rimessi dal
Servizio Tecnico del Territorio Ufficio di Chieti con nota del 20.01.2004,
prot. 2005 e dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota del
30.06.2004 prot. 03013-pos.II-2/22;
RICHIAMATA
La delibera commissariale
n.418 del 12.11.2004 avente ad oggetto la dichiarazione di conformità della
nuova normativa rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
CONSIDERATO
Che nota del 20.12.2004
il sottoscritto Commissario ad Acta ha convocato la Conferenza dei Servizi in
merito alla riclassificazione in oggetto per la data del 17.02.2005;
PRESO ATTO
Del parere espresso dalla
Sezione Urbanistica Provinciale di Chieti n. 64/1 nella seduta del 15.02.2005 e
delle relative osservazioni;
CONSIDERATO
L’intervento di
trasformazione urbanistico-edilizio si attua attraverso strumenti urbanistici
esecutivi di iniziativa pubblica o privata previsti dalla vigente legislazione
statale o regionale, assistiti da convenzione. In particolare, l’attuazione di
tale intervento è diretta ma condizionata ad alcuni prerequisiti urbanistici
del territorio, ovvero alla effettiva realizzazione delle opere di
urbanizzazione primarie (viabilità interna, parcheggi, verde attrezzato) e alla
cessione dei suoli necessari al soddisfacimento dello standard di cui al
D.M.1444/68, limitatamente alla capacità insediativa dell’area stessa e secondo le modalità ed i tempi specificati
in apposito atto d'obbligo con la precisazione che, in ogni caso, l’area
interessata dalla viabilità e dal servizio pubblico garantisce un diritto edificatorio
sulla base dell’indice di utilizzazione territoriale assegnato al lotto.
In particolare tali
strumenti di iniziativa pubblica o privata, saranno formati secondo le
indicazioni seguenti e sulla base del principio della perequazione urbanistica,
in modo da garantire ai proprietari interessati, indipendentemente dalle
destinazioni specifiche assegnate alle singole aree e proporzionalmente alle
quote proprietarie, l'equa ripartizione sia dei diritti edificatori sia degli
oneri da assumere nei confronti dell'Amministrazione comunale.
Le presenti norme
prevedono l'attuazione mediante "intervento urbanistico diretto" tramite
progettazione unitaria del lotto assistita da convenzionamento tra proprietari
ed amministrazione volto ad assicurare il perseguimento delle finalità e dei
caratteri prestazionali di seguito stabiliti.
Con riferimento ai
rilievi espressi dalla SUP di Chieti con il verbale sopra richiamato, va
osservato che l’area in oggetto può essere valutata come un lotto unico per le
sue caratteristiche oggettive, il chè favorisce una virtuale utilizzazione
razionale e contestuale del compendio, con riflessi positivi in termini di
cessione di porzioni consistenti dell’immobile in favore del Comune. Nel
contempo, si garantisce l’intervento di governo dell’Amministrazione comunale
in merito al processo di trasformazione mediante la previsione dell’attuazione
diretta condizionata la cui congruità progettuale e finanziaria rimane
sottoposta al vaglio degli organi tecnici comunali.
Circa le osservazioni
pervenute dalla Provincia in relazione ai riflessi sulla dotazione standard
globale della presente disciplina, si sottolinea che da un lato il Commissario
ad Acta – per indisponibilità di risorse e mezzi – non può procedere alla
preventiva ricognizione di aree da destinare a standard sull’intero territorio
comunale e dall’altro l’intervento normativo in oggetto resta comunque
circoscritto ad un area ben definita. Nel contempo, giova ribadire che a mezzo
della presente riclassificazione, la sottrazione di aree private alla
originaria virtuale destinazione pubblica, nella realtà si traduce nella
concreta disponibilità, in capo all’Amministrazione Comunale, di porzioni di
territorio utilizzabili per ospitare strutture a servizio della collettività
poste lungo la viabilità pubblica.
Inoltre la
riclassificazione garantisce una dotazione di superfici da destinare a servizi
pubblici in aderenza alle prescrizioni di cui al D.M. 1444/68 e la previsione
di un progetto unitario previene fenomeni di frammentazione.
In proposito, si
ribadisce che alcune delle prescrizioni contenute nel parere reso dalla SUP nel
verbale sopra citato, avevano già trovato puntuale previsione nella delibera di
adozione.
Visto il citato Decreto
di nomina del Presidente della Provincia;
Vista la Legge Urbanistica
n.1150/42 e successive integrazioni;
Visto il D.M. n.1444 del
2.4.68;
Vista la L.28.1.77 n.10;
Visti i DPR n.8/72 e
616/77;
Vista la L.R. n.11/99;
Vista la L.R. n.70/95;
Vista la L.R. 26/00;
Tutto ciò premesso ;
DELIBERA
l’approvazione della
nuova normativa urbanistica dell’area distinta al foglio 17, particelle 937,
931,936 e 4107 di superficie complessiva pari a 2.170 mq. di proprietà della
soc. coop. r.l. Orchidea nei termini che seguono:
In tale area, come
individuata e delimitate, gli interventi di trasformazione edilizia sono
vincolati al rispetto degli indici e dei parametri edilizi seguenti:
Sf (superficie fondiaria)
= 2.170 mq;
Uef (indice di
utilizzazione fondiaria) = 0.6 mq/mq;
Sul (superficie utile
lorda) = 1.302 mq;
Cir (capacità insediativa
residenziale) = 43 abitanti (30 mq./ab.);
Superficie Servizi di cui
al D.M.1444/68 = 1.032 mq (24 mq./ab.)
(Rc (rapporto di
copertura) < 40% dell’intera Sf;
Hf (altezza massima)= 16
mt.;
Df (distanza minima tra
fabbricati)= non inferiore a metri 10;
Dc (distanza minima dai
confini)= metri 5, precisando che l’area ceduta non costituisce confine;
Ds (distanza minima dalle
strade) = 5 metri, ovvero in allineamento ai fabbricati esistenti che ricadono,
nei lotti confinanti, a distanza maggiore o minore della minima prevista dal
ciglio stradale. In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, occorrerà
richiedere il sopralluogo per la redazione del verbale di linee e quote, al
responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che, a sua volta, provvederà a
verificare la validità dell'allineamento proposto dal progettista dell'opera.
Le destinazioni d’uso
consentite sono le seguenti:
a) Abitative
- Abitazioni; “Residence” e abitazioni
collettive;
Definizioni:
(Sul) - Superficie
utile lorda: misura in mq (metri quadrati) la somma delle superfici lorde,
comprese entro il perimetro esterno delle murature per uno spessore massimo di
cm 30, di tutti i livelli sovrapposti, fuori e dentro terra degli edifici,
qualunque sia la destinazione d'uso, compresa la proiezione orizzontale di
muri, servizi tecnologici ed impianti (centrali termiche, cabine elettriche,
locali per raccolta rifiuti solidi, etc.).
Rimangono in ogni caso
esclusi:
gli spazi non interamente
chiusi perimetralmente, anche se coperti, quali logge, balconi, porticati a piano
terra, questi ultimi entro il limite di superficie del 30% della Sc;
i locali o i porticati a
piano terra con superficie non eccedente 1/10 della cubatura dell'intero
fabbricato, purchè con l'altezza interna non superiore a ml. 3,00 e a condizione
che siano destinati esclusivamente ad autorimessa privata di pertinenza;
i locali interrati o
seminterrati entro i limiti della superficie coperta ammessa, anche se
parzialmente, purche' di altezza non superiore a ml. 2,40 ed a condizione che
siano destinati a locali ripostigli, cantine e simili, autorimesse singole
asserviti agli usi ed alle unita' funzionali dei livelli sovrastanti;
i locali sottotetto
ricavati tra l'intradosso del solaio di copertura e l'estradosso del solaio dell'ultimo
livello di calpestio, con altezza media inferiore a ml. 2,20 a condizione che
siano destinati a ripostigli asserviti agli usi delle unità funzionali dei
livelli sottostanti:
i vani ascensori e i vani
scala;
ingombri dei muri e delle
tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di spessore, per motivi
di risparmio energetico;
Per quanto non
espressamente indicato, si rinvia alle ulteriori previsioni di cui alle NTA e
REC del Comune di Chieti in quanto dotate di valenza generale.
DISPONE
la pubblicazione del
presente atto ai sensi della vigente normativa in materia di approvazione di
provvedimenti relativi allo strumento urbanistico e relative varianti.
Il Comune di Chieti
provvederà a tutti gli adempimenti di legge e di regolamento connessi,
conseguenti e successivi, derivanti dalla riclassificazione dell’area oggetto
del presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione sul BURA.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Avv. Tiziano Ferrante
IL
SEGRETARIO GENERALE
Dott. Sergio Di Luca