L’anno duemilacinque, il giorno 20 del mese di aprile il sottoscritto avv. Tiziano Ferrante, nominato dal Presidente della Provincia di Chieti con Decreto n.14/GAB del 04.03.03 nonché con Determinazione n.DI/51/2003 del 04.03.03 quale Commissario ad Acta con il compito di adottare una nuova disciplina urbanistica dell’area distinta in epigrafe, in forza di sentenza n. n.1171/02 del  TAR Abruzzo sez. di Pescara, alla presenza e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune di Chieti dott. Sergio Di Luca  ha proceduto a quanto segue:

PREMESSO

Che a seguito della nomina disposta dal Presidente della Provincia di Chieti il sottoscritto ha provveduto con delibera n.369 del 23.03.2004 a classificare l’area sopra descritta; 

VISTI

I pareri rimessi dal Servizio Tecnico del Territorio Ufficio di Chieti con nota del 20.01.2004, prot. 2005 e dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota del 30.06.2004 prot. 03013-pos.II-2/22;

RICHIAMATA

La delibera commissariale n.418 del 12.11.2004 avente ad oggetto la dichiarazione di conformità della nuova normativa rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

CONSIDERATO

Che nota del 20.12.2004 il sottoscritto Commissario ad Acta ha convocato la Conferenza dei Servizi in merito alla riclassificazione in oggetto per la data del 17.02.2005;

PRESO ATTO

Del parere espresso dalla Sezione Urbanistica Provinciale di Chieti n. 64/1 nella seduta del 15.02.2005 e delle relative osservazioni;

CONSIDERATO

L’intervento di trasformazione urbanistico-edilizio si attua attraverso strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata previsti dalla vigente legislazione statale o regionale, assistiti da convenzione. In particolare, l’attuazione di tale intervento è diretta ma condizionata ad alcuni prerequisiti urbanistici del territorio, ovvero alla effettiva realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie (viabilità interna, parcheggi, verde attrezzato) e alla cessione dei suoli necessari al soddisfacimento dello standard di cui al D.M.1444/68, limitatamente alla capacità insediativa dell’area stessa e  secondo le modalità ed i tempi specificati in apposito atto d'obbligo con la precisazione che, in ogni caso, l’area interessata dalla viabilità e dal servizio pubblico garantisce un diritto edificatorio sulla base dell’indice di utilizzazione territoriale assegnato al lotto.

In particolare tali strumenti di iniziativa pubblica o privata, saranno formati secondo le indicazioni seguenti e sulla base del principio della perequazione urbanistica, in modo da garantire ai proprietari interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree e proporzionalmente alle quote proprietarie, l'equa ripartizione sia dei diritti edificatori sia degli oneri da assumere nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Le presenti norme prevedono l'attuazione mediante "intervento urbanistico diretto" tramite progettazione unitaria del lotto assistita da convenzionamento tra proprietari ed amministrazione volto ad assicurare il perseguimento delle finalità e dei caratteri prestazionali di seguito stabiliti.

Con riferimento ai rilievi espressi dalla SUP di Chieti con il verbale sopra richiamato, va osservato che l’area in oggetto può essere valutata come un lotto unico per le sue caratteristiche oggettive, il chè favorisce una virtuale utilizzazione razionale e contestuale del compendio, con riflessi positivi in termini di cessione di porzioni consistenti dell’immobile in favore del Comune. Nel contempo, si garantisce l’intervento di governo dell’Amministrazione comunale in merito al processo di trasformazione mediante la previsione dell’attuazione diretta condizionata la cui congruità progettuale e finanziaria rimane sottoposta al vaglio degli organi tecnici comunali.

Circa le osservazioni pervenute dalla Provincia in relazione ai riflessi sulla dotazione standard globale della presente disciplina, si sottolinea che da un lato il Commissario ad Acta – per indisponibilità di risorse e mezzi – non può procedere alla preventiva ricognizione di aree da destinare a standard sull’intero territorio comunale e dall’altro l’intervento normativo in oggetto resta comunque circoscritto ad un area ben definita. Nel contempo, giova ribadire che a mezzo della presente riclassificazione, la sottrazione di aree private alla originaria virtuale destinazione pubblica, nella realtà si traduce nella concreta disponibilità, in capo all’Amministrazione Comunale, di porzioni di territorio utilizzabili per ospitare strutture a servizio della collettività poste lungo la viabilità pubblica.

Inoltre la riclassificazione garantisce una dotazione di superfici da destinare a servizi pubblici in aderenza alle prescrizioni di cui al D.M. 1444/68 e la previsione di un progetto unitario previene fenomeni di frammentazione.

In proposito, si ribadisce che alcune delle prescrizioni contenute nel parere reso dalla SUP nel verbale sopra citato, avevano già trovato puntuale previsione nella delibera di adozione.

Visto il citato Decreto di nomina del Presidente della Provincia;

Vista la Legge Urbanistica n.1150/42 e successive integrazioni;

Visto il D.M. n.1444 del 2.4.68;

Vista la L.28.1.77 n.10;

Visti i DPR n.8/72 e 616/77;

Vista la L.R. n.11/99;

Vista la L.R. n.70/95;

Vista la L.R. 26/00;

Tutto ciò premesso ;

DELIBERA

l’approvazione della nuova normativa urbanistica dell’area distinta al foglio 17, particelle 937, 931,936 e 4107 di superficie complessiva pari a 2.170 mq. di proprietà della soc. coop. r.l. Orchidea nei termini che seguono:

In tale area, come individuata e delimitate, gli interventi di trasformazione edilizia sono vincolati al rispetto degli indici e dei parametri edilizi seguenti:

Sf (superficie fondiaria) =  2.170 mq;

Uef (indice di utilizzazione fondiaria) = 0.6 mq/mq;

Sul (superficie utile lorda) = 1.302 mq;

Cir (capacità insediativa residenziale) = 43 abitanti (30 mq./ab.);

Superficie Servizi di cui al D.M.1444/68 = 1.032 mq (24 mq./ab.)

(Rc (rapporto di copertura) < 40% dell’intera Sf;

Hf (altezza massima)= 16 mt.;

Df (distanza minima tra fabbricati)= non inferiore a metri 10;

Dc (distanza minima dai confini)= metri 5, precisando che l’area ceduta non costituisce confine;

Ds (distanza minima dalle strade) = 5 metri, ovvero in allineamento ai fabbricati esistenti che ricadono, nei lotti confinanti, a distanza maggiore o minore della minima prevista dal ciglio stradale. In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, occorrerà richiedere il sopralluogo per la redazione del verbale di linee e quote, al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che, a sua volta, provvederà a verificare la validità dell'allineamento proposto dal progettista dell'opera.

Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti:

a)   Abitative

-           Abitazioni; “Residence” e abitazioni collettive;

Definizioni:

(Sul) - Superficie utile lorda: misura in mq (metri quadrati) la somma delle superfici lorde, comprese entro il perimetro esterno delle murature per uno spessore massimo di cm 30, di tutti i livelli sovrapposti, fuori e dentro terra degli edifici, qualunque sia la destinazione d'uso, compresa la proiezione orizzontale di muri, servizi tecnologici ed impianti (centrali termiche, cabine elettriche, locali per raccolta rifiuti solidi, etc.).

Rimangono in ogni caso esclusi:

gli spazi non interamente chiusi perimetralmente, anche se coperti, quali logge, balconi, porticati a piano terra, questi ultimi entro il limite di superficie del 30% della Sc;

i locali o i porticati a piano terra con superficie non eccedente 1/10 della cubatura dell'intero fabbricato, purchè con l'altezza interna non superiore a ml. 3,00 e a condizione che siano destinati esclusivamente ad autorimessa privata di pertinenza;

i locali interrati o seminterrati entro i limiti della superficie coperta ammessa, anche se parzialmente, purche' di altezza non superiore a ml. 2,40 ed a condizione che siano destinati a locali ripostigli, cantine e simili, autorimesse singole asserviti agli usi ed alle unita' funzionali dei livelli sovrastanti;

i locali sottotetto ricavati tra l'intradosso del solaio di copertura e l'estradosso del solaio dell'ultimo livello di calpestio, con altezza media inferiore a ml. 2,20 a condizione che siano destinati a ripostigli asserviti agli usi delle unità funzionali dei livelli sottostanti:

i vani ascensori e i vani scala;

ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di spessore, per motivi di risparmio energetico;

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle ulteriori previsioni di cui alle NTA e REC del Comune di Chieti in quanto dotate di valenza generale.

DISPONE

la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia di approvazione di provvedimenti relativi allo strumento urbanistico e relative varianti.

Il Comune di Chieti provvederà a tutti gli adempimenti di legge e di regolamento connessi, conseguenti e successivi, derivanti dalla riclassificazione dell’area oggetto del presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione sul BURA.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Avv. Tiziano Ferrante

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Sergio Di Luca