IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 25/06/1865, n. 2359;

Vista la Legge 22/10/1971, n. 865;

Visto il D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

Vista la Legge 28/01/1977, n. 10;

Vista la Legge Regionale 09/01/1979, n. 2;

Vista la Legge 08/08/1992, n. 359;

Vista la Legge Regionale 22/08/1994, n. 56;

Visto il DPR 08/06/2001 n. 327, così come modificato dal D. Lgs 27/12/2002 n. 302;

Visto il DPR 06/03/1978, n. 218;

Vista la Legge Regionale 14/09/1999, n. 77 Art.5 c. 2 lett. a;

e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l’istanza n. 1018 del 07.03.2005 con la quale il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese chiede l’emissione del provvedimento di deposito alla Cassa DD. PP. competente per territorio, delle indennità non accettate, per l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di San Salvo (CH) per l’esecuzione dei lavori di ampliamento di uno stabilimento industriale da adibire alla produzione di macchine ed altro materiale meccanico tipo -  della Ditta ECO DIESEL di Grassi Maria;

Visto il decreto n. 64 del 18.04.2001, con il quale veniva disposta a favore del suddetto Consorzio, l’occupazione temporanea d’urgenza, per la durata complessiva di anni tre dalla data di immissione in possesso, avvenuta il 05.07.2001;

Vista la propria determinazione n.37 del 29.10.2003, con la quale è stata autorizzata la proroga di due anni, dei termini relativi ai lavori, all’occupazione d’urgenza ed alle espropriazioni fino al 30.10.2005;

Considerato che non si è verificata alcuna scadenza dei termini sopraccitati;

Vista la propria determinazione n. 103 del 23.09.2004 di pubblicazione con la quale è stato disposto il deposito degli atti presso la Segreteria del Comune di San Salvo (CH );

Considerato l’avvenuto deposito degli atti relativi all’esproprio di che trattasi, così come comunicato dal Consorzio con la richiamata nota n. 1018 del 07.03.2005;

Visto il prospetto degli interessati, proprietari dei terreni da espropriare, che non hanno accettato l’indennità stessa, ai sensi dell’art. 12 della citata Legge 865/71;

Ritenuto che, allo stato debba ordinarsi il deposito, delle somme dovute a titolo d’indennità di espropriazione, presso la CASSA DEPOSITI PRESTITI;

DISPONE

1.   E’ fatto obbligo al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese di depositare, presso la CASSA DD. PP., le indennità non accettate, in favore delle Ditte di cui all’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.   Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati;

3.      L’ammontare dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa valutazione da parte della competente Agenzia per il territorio, ai sensi della normativa vigente;

4.   La valutazione di cui al capoverso che precede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge;

5.   L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Servizio Infrastrutture e Servizi della Giunta Regionale, della esecuzione della presente determinazione, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti alla Cassa DD. PP..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Elio Iagnemma