Il dirigente del servizio

Vista la L.R. 28.01.2004, n. 10 e s.m.i. recante “Normativa organica per l’esercizio dell’attività  venatoria, la tutela della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente”, ed in particolare l’articolo 55 che disciplina il riparto e la finalizzazione degli stanziamenti all’uopo annualmente iscritti nel bilancio regionale;

Visto in particolare l’art. 128, c. 30, 31, 32, 33 e 35 della  L.R. 26.04.04 n. 15 (BURA n. 10 straordinario del 31.05.04),  che ha apportato integrazioni e modifiche al citato art. 55, con riferimento alle modalità di riparto ed utilizzo delle risorse in parola;

Richiamata la determinazione dirigenziale DH 18/92 del 29.11.2004, comunicata alla province  con nota fax prot. n. 16068 del 30.11.2004,  con la quale si è proceduto all’impegno dello stanziamento di Euro 1.000.000,00 iscritto nel Capitolo 142332 denominato “Fondo per la tutela e l’incremento della fauna e la disciplina della Caccia “ dello Stato di Previsione della Spesa del Bilancio per l’esercizio finanziario 2004, approvato con L.R. 26.04.2004 n. 16, sia in relazione agli adempimenti di spesa da porre in essere direttamente a cura della Regione - Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria -  sia a quelli di pertinenza delle Amministrazioni Provinciali per le funzioni ad esse delegate;

Rilevato, altresì, che con  nota fax prot. n. 16068 del 30.11.2004, oltre a comunicare  l’impegno dello stanziamento citato,  è stato richiesto alle Province  l’invio della  relazione di cui all’art. 55, c. 7, L.R. 10/04;

Considerato  che con le note del 19.07.’04 prot. n. 734,  20.01.2005 prot. n. 2658, prot. 10.05.’05 prot. n. 623/INT/TA e 11.05.’05  prot. n. 86086 le Province di Chieti, Pescara, L’Aquila e Teramo hanno rispettivamente provveduto ad inviare le proposte programmatiche sull’utilizzo dei fondi per l’esercizio 2004 e l’attività svolta con le assegnazioni del 2003, in conformità della legge;  

Ritenuto altresì di poter procedere con Determinazione Dirigenziale alla ripartizione del Fondo medesimo, tenuto conto che le citate disposizioni di legge ne rendono automatica la distribuzione;

Considerato, peraltro,   che ai sensi del combinato disposto del comma 2, lett. c) e del comma 4 della legge regionale de-qua, dalle somme come sopra globalmente impegnate, prima di procedere alla loro ripartizione va detratta un quota pari al 3% per le finalità di cui all’art. 55, comma 4,  calcolata  con riferimento ai “proventi delle tasse di concessione regionale” ;

Dato atto che  il Servizio Risorse Finanziarie  con nota del  1.12.2004, prot. n. 10187  ha dichiarato che nell’anno 2003 tali proventi ammontano ad  € 958.601,83, per cui le somme da accantonare ammontano ad Euro 28.758,00;

Ritenuto di dover procedere alla distribuzione del Fondo residuo tra le finalità indicate nell’art. 55, c. 1, lett. a), b), c) e d) applicando le percentuali stabilite nel comma 3 della medesima disposizione normativa, e cioè attribuendo a ciascuna le  seguenti quote dello stanziamento iscritto nel Capitolo citato:

1)   art. 55, c. 3, lett. a), L.r. 10/04     2%;

2)   art. 55, c. 3, lett. b), L.r. 10/04     2%;

3)   art. 55, c. 3, lett. c), L.r. 10/04    10%;

4)   art. 55, c. 3, lett. d), L.r. 10/04    86%;

Considerato  di dover inoltre  specificare che :

a)   le risorse di cui al punto 1) del precedente capoverso sono destinate alla Regione per essere rispettivamente finalizzate alle “spese dovute alla stampa del Calendario Venatorio annuale, dei tesserini regionali di caccia e per  eventuali  incarichi di studio in materia faunistico-venatoria”; 

b)  le risorse di cui al punto 2) del capoverso precedente sono ripartite  tra le Province Abruzzesi in parti uguali per essere da esse destinate, a norma dell’art. 48, L.R. 10/04, alle attività promozionali provinciali;

c)   le risorse di cui al punto 3) del capoverso precedente sono ripartite  tra le Province Abruzzesi  in parti uguali per essere da esse destinate, a norma dell’art. 29, L.R. 10/04, previo regolamento  provinciale adottato con i criteri di cui al comma 7) del medesimo articolo, alle Associazione Venatorie riconosciute a livello nazionale che abbiano una “stabile organizzazione a livello regionale e provinciale con adeguati organi periferici” ; 

d)  le risorse di cui al punto 4) del capoverso precedente sono ulteriormente ripartite  tra le province secondo le percentuali di seguito specificate:

-       Provincia di  L’Aquila    27,5 %

-       Provincia di Chieti          27,5 %

-       Provincia di Pescara       22,5 %

-       Provincia di Teramo       22,5 %

Ciascuna Amministrazione Provinciale destina le risorse di cui al presente punto per le finalità e nella misura indicate nell’art. 55, c. 5, della L.R. 10/04 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che, alla luce delle predette premesse, il quadro riepilogativo della ripartizione operata con il presente  provvedimento è quello appresso indicato:

 

 

Ripartizione  Fondo per la tutela e l’incremento  della fauna selvatica e disciplina della caccia L.R. 10/04/04 e s.m.i.

 

Ente

art. 55, c.2, lett. c) e c.4

ART. 55, C 3, LETT. a

ART. 55, C 3, LETT. B

ART. 55, C 3, LETT. C

ART. 55, C 3, LETT. D

Totale

Regione

28.758,00

19.424,84

 

 

 

    48.182,00

AQ

 

 

4.856,21

24.281,05

229.698,733

  258.836,00

CH

 

 

4.856,21

24.281,05

229.698,733

  258,836,00

TE

 

 

4.856,21

24.281,05

187.935,327

  217.073,00

PE

 

 

4.856,21

24.281,05

187.935,327

  217.073,00

 

 

 

 

 

 

1.000.000,00

 

Ritenuto infine di dover procedere all’approvazione del riparto, nonché alla liquidazione e pagamento delle risorse come sopra  individuate e  ripartite  di pertinenza delle Province di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo;  e sintetizzate nel Prospetto A;

Vista la L.R. 14/9/99 n° 77;

Tutto ciò premesso

DISPONE

a)   di approvare la ripartizione delle risorse stanziate   sul capitolo n. 142332 del  bilancio di previsione 2004 della Regione Abruzzo in conformità del quadro riepilogativo  di cui alle Premesse del presente provvedimento;

b)   di liquidare a ciascuna Provincia gli importi  gli importi sopra specificati a valere sull’impegno di cui alla Determinazione Dirigenziale DH 18/92 del 29.11.2004;

c)   di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito di provvedere ai pagamenti in favore delle Amministrazioni Provinciali interessate mediante versamento alle contabilità speciali accese presso le Sezioni di Tesoreria Provinciali dello Stato, come di seguito riportate:

 

CODICE

PROVINCIA

IMPORTO

606638

L’Aquila

258.836,00

60640

Pescara

217.073,00

60626

Chieti

258.836,00

60653

Teramo

217.073,00

Totale

 

951.818,00

d)   di riservare la quota di competenza Regionale - pari ad € 48.182,00 -  alla liquidazione e pagamento delle spese  di propria competenza;

e)   di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo(www.regione.abruzzo.it/pesca/caccia).

Il Dirigente del Servizio

Dr. Antonio Di Paolo