LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

-    che la IPAB Fondazione “Antonio Di Pillo” di Pratola Peligna (AQ) trae origine dall’atto di costituzione del Notaio Giuseppe Gianfelice in data 30 novembre 1950 con lo scopo di prestare assistenza socio sanitaria ai bisognosi e che la stessa è stata eretta in Ente Morale, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con DPR 30 luglio 1951, di approvazione del relativo Statuto, modificato con DPR 20 aprile 1960, caratterizzandosi in modo inequivocabile quale ente pubblico di assistenza e di beneficenza, secondo gli intendimenti espressi dai promotori, fondatori e sostenitori nell’atto costitutivo, al fine di costruire ed attivare un ambulatorio ed in prosieguo un ospedale;

-    che dalla sua costituzione, come si evince dalla documentazione agli atti, la IPAB Fondazione “Antonio Di Pillo” di Pratola Peligna, non ha mai svolto, né svolge,  l’attività socio sanitaria prevista, quale scopo esclusivo, nel suo Statuto e che, invece, dal 1960 al 1992, si è limitata a concedere in locazione all’Amministrazione Provinciale, con destinazione scolastica, l’immobile realizzato per le finalità statutarie;

-    che, a partire dal 1956 e fino al 1993, l’amministrazione dell’Ente risulta affidata ad un Commissario, nominato dal Prefetto prima e successivamente dalla Regione;

-    che gli organi amministrativi ordinari della IPAB, come previsti dallo statuto, risultano essere stati ricostituiti a far data dal 1993, secondo le disposizioni all’epoca vigenti e che, in prosieguo, alla scadenza quadriennale del mandato, non è intervenuto alcun atto formale di ricostituzione da parte della Giunta Regionale, alla quale, ai sensi della L.R. 97/99, di modifica alla L.R. 13/95, è stata attribuita la relativa competenza;

-    che la disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, da sottoporre a processi di trasformazione in aziende pubbliche di servizi, ovvero in fondazioni o associazioni aventi personalità giuridica di diritto privato, secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge 328/2000 e dal D.Lgs. 207/2001, è di competenza esclusiva della Regione e che, fino all’emanazione della specifica legge regionale attuativa, ai sensi dell’art. 21 dello stesso D.Lgs. 207/2001, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti;

Rilevato

-    che, nel corso degli ultimi anni, gli organi amministrativi della IPAB, non formalmente ricostituiti secondo la richiamata L.R. 97/99, hanno posto in essere procedure amministrative non conformi ai principi di gestione pubblica dell’Ente, ritenendo di poter agire in regime privatistico, senza peraltro rispettare l’obbligo della sottoposizione degli atti al controllo preventivo di legittimità, prima al CORECO e poi, fino alla soppressione del controllo stesso, operata dall’art. 135 della L.R. 15/2004, alla competente Direzione Regionale;

-    che la L.R. 110/98, tuttora in vigore ed applicabile in virtù del sopra citato D.Lgs. 207/2001, all’art. 1, comma 3, prevede la possibilità di estinzione delle IPAB quando:

a)   gli interventi di trasformazione non sono esperibili per impedimenti oggettivi o perché non rispondenti all’interesse dell’assistenza pubblica;

b)  l’Ente non è più in grado di perseguire gli scopi statutari perché in oggettive situazioni di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari;

-    che la stessa L.R. 110/98 pone in capo alla Giunta Regionale la dichiarazione di estinzione, con proprio provvedimento, su proposta dell’organo di amministrazione della IPAB o del Sindaco del Comune sede della medesima ovvero del Direttore generale della ASL competente, limitatamente alle IPAB che svolgono prevalente attività sanitaria, con possibilità che la stessa estinzione sia altresì promossa dalla Giunta Regionale;

Preso Atto

-    che, con nota prot. n. 54 in data 4/01/2005, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. 1), avente ad oggetto Richiesta alla Giunta Regionale della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 2 “Potere di iniziativa” della L.R. 110 del 2/10/1998, estinzione Ente Morale Fondazione Antonio Di Pillo, avente sede legale in Pratola Peligna ed il trasferimento del suo patrimonio al Comune di Pratola Peligna, il Sindaco ha formalmente proposto l’estinzione della IPAB Fondazione “Antonio Di Pillo” di Pratola Peligna, a seguito di conforme deliberazione del Consiglio Comunale di Pratola Peligna n. 36 del 22/12/2004, acquisita agli atti con prot. n. 47/DM2, in data 4/01/2005, ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. 2);

-    che la IPAB aveva in precedenza richiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, da parte della Giunta Regionale, mediante ricorso al Tribunale Civile di L’Aquila, rigettato con decisione del Giudice Ordinario dello stesso Tribunale in data 12/01/2005, giudizio n. 1877/04 R.G.A.C., giusta nota dell’Avvocatura Regionale prot. n. 370 CIV 294/01 del 14/01/2005, allegata in copia alla presente (All. 3);

-    che, con nota prot. n. 1425/Dir del 4/02/2005, il Direttore della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, ai sensi della legge 241/1990, ha comunicato ai soggetti interessati dal provvedimento finale, l’avvio del procedimento di estinzione, indicandone il relativo responsabile, incaricato di provvedere, nel termine di giorni dieci, alla predisposizione del conseguente atto deliberativo della Giunta Regionale;

-    che, in merito all’avviato procedimento di estinzione, il Presidente della IPAB, con nota raccomandata a.r. in data 10/02/2005, acquisita agli atti con prot. n. 1691/Dir dell’11/02/2005, ha formulato proprie osservazioni;

-    che, in relazione a tali osservazioni, il Direttore della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, esperita la necessaria valutazione a norma dell’art. 10 della legge 241/90, non ha riscontrato nelle stesse alcun elemento innovativo rispetto a quanto desumibile dalla documentazione agli atti, dandone comunicazione ai soggetti portatori di interessi nel procedimento con nota raccomandata a.r. prot. n. 2253/Dir in data 25/02/05;

Considerato

-    che, in relazione a quanto risultante dalla documentazione agli atti del competente Servizio e a quanto rappresentato dal Sindaco del comune di Pratola Peligna nella sopra indicata nota prot. n. 54 in data 4/01/2005, nonché a quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Pratola Peligna nella seduta del 22/12/2004, verbale n. 36, ricorrono obiettivamente le condizioni previste dalla vigente normativa per pervenire, come proposto dall’Amministrazione Comunale, alla estinzione della IPAB, essendo la stessa da tempo in stato di totale consolidata inattività, correlata al perdurare della impossibilità del conseguimento dei fini statutari, ed in oggettive situazioni di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari;

-    che, per quanto concerne le osservazioni formulate dalla IPAB con la citata nota del 10/02/2005, il Direttore della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, esperita la necessaria valutazione a norma dell’art. 10 della legge 241/90, ha ritenuto che le osservazioni stesse nulla innovano rispetto a quanto desumibile dalla copiosa documentazione già sottoposta a valutazione della competente Avvocatura Regionale e del Tribunale Civile di L’Aquila, in occasione del ricorso ex art. 700 c.p.c., finalizzato, in via principale e in via subordinata, ad ottenere la dichiarazione di riconoscimento della IPAB quale fondazione di diritto privato e, di conseguenza, ad ordinare alla Regione Abruzzo l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento all’art. 10 che prevede la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle Regioni o degli Enti Locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti;

Visti l’art. 70 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il Regolamento Amministrativo di attuazione, approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, nonché l’art. 21 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, che consente, nel periodo transitorio previsto per il riordino delle IPAB, di continuare ad applicare la normativa previgente;

Ritenuto

-    pertanto, in presenza delle obiettive situazioni sopra delineate ed in vigenza della L.R. 110/98, compatibile con il sistema normativo definito dalla legge 328/2000, dal D.Lgs, 207/2001 e dalla L.Cost. 3/2001, di poter procedere, assicurando la salvaguardia del pubblico interesse, alla estinzione della citata IPAB, con conseguente trasferimento del patrimonio e delle situazioni giuridiche pendenti al Comune di Pratola Peligna (AQ), sede delle strutture attraverso le quali l’Ente stesso avrebbe dovuto perseguire gli originari fini istituzionali;

-    di poter individuare l’organo liquidatore dell’Ente nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune stesso, il quale dovrà attivare le relative procedure nel rispetto dei vincoli, degli adempimenti e dei tempi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della L.R. 110/98, con possibilità di avvalersi, eventualmente, di un suo delegato, ovvero dell’apparato burocratico-amministrativo del Comune stesso, per le rilevazioni, le ricognizioni e ogni altro adempimento tecnico connessi con il procedimento di estinzione;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale”, in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, con la firma in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

1)   prendere atto della proposta di estinzione della IPAB Fondazione “Antonio Di Pillo” di Pratola Peligna (AQ), formulata, ai sensi della L.R. 110/98, dal Sindaco di Pratola Peligna (AQ) con nota prot. n. 54 in data 4/01/2005, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. 1), avente ad oggetto Richiesta alla Giunta Regionale della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 2 “Potere di iniziativa” della L.R. 110 del 2/10/1998, estinzione Ente Morale Fondazione Antonio Di Pillo, avente sede legale in Pratola Peligna ed il trasferimento del suo patrimonio al Comune di Pratola Peligna, a seguito di conforme deliberazione del Consiglio Comunale di Pratola Peligna n. 36 del 22/12/2004, acquisita agli atti con prot. n. 47/DM2, in data 4/01/2005, ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. 2);

2)   rilevare che le osservazioni formulate dalla IPAB con nota raccomandata a.r. a firma del suo Presidente, in data 10/02/2005, acquisita agli atti con prot. n. 1691/Dir dell’11/02/2005, valutate a norma dell’art. 10 della legge 241/90, nulla innovano rispetto a quanto desumibile dalla copiosa documentazione già sottoposta a valutazione della competente Avvocatura Regionale e del Tribunale Civile di L’Aquila, in occasione del ricorso ex art. 700 c.p.c., rigettato con decisione del Giudice Ordinario dello stesso Tribunale in data 12/01/2005, giudizio n. 1877/04 R.G.A.C., promosso al fine di ottenere la dichiarazione di riconoscimento della IPAB quale fondazione di diritto privato e, di conseguenza, al fine di ordinare alla Regione Abruzzo l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, giusta nota dell’Avvocatura Regionale prot. n. 370 CIV 294/01 del 14/01/2005, allegata in copia alla presente (All. 3);

3)   ritenere di dover pervenire, a seguito dell’avvio del relativo procedimento, di cui alla nota prot. n. 1425/Dir del 4/02/2005, alla estinzione della IPAB Fondazione “Antonio Di Pillo” di Pratola Peligna (AQ), eretta in Ente Morale, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con DPR 30 luglio 1951, di approvazione del relativo Statuto, modificato con DPR 20 aprile 1960, avendo accertato la totale consolidata inattività, correlata al perdurare della impossibilità del conseguimento dei fini statutari, e la non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari;

4)   procedere, ai sensi della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, della legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 10, e del D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207, art. 21, che in particolare consente, nel periodo transitorio previsto per il riordino delle IPAB, di continuare ad applicare la normativa previgente, alla estinzione della IPAB Fondazione “Antonio Di Pillo” di Pratola Peligna (AQ), assicurando la salvaguardia del pubblico interesse e dando atto che la stessa IPAB non ha mai svolto, né svolge, l’attività socio sanitaria prevista, quale scopo esclusivo, nel suo Statuto e che, invece, dal 1960 al 1992, si è limitata a concedere in locazione all’Amministrazione Provinciale, con destinazione scolastica, l’immobile realizzato per le finalità statutarie;

5)   dichiarare, pertanto, ai sensi della L.R. 110/98, l’estinzione della IPAB Fondazione “Antonio Di Pillo” di Pratola Peligna (AQ), stabilendo che l’estinzione stessa comporta il trasferimento del patrimonio e delle situazioni giuridiche pendenti della IPAB al Comune di Pratola Peligna (AQ), sede delle strutture attraverso le quali l’Ente medesimo avrebbe dovuto perseguire gli originari fini statutari;

6)   nominare il Sindaco pro-tempore del Comune di Pratola Peligna (AQ) organo liquidatore, tenuto ad attivare le procedure finalizzate all’estinzione della predetta IPAB, nel rispetto dei vincoli, degli adempimenti e dei tempi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della L.R. 110/98, con possibilità di avvalersi, eventualmente, di un suo delegato, ovvero dell’apparato burocratico-amministrativo del Comune stesso, per le rilevazioni, le ricognizioni e ogni altro adempimento tecnico connessi con il procedimento di estinzione;

7)   incaricare il competente Servizio “Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali - Promozione Rapporti con Soggetti e Strutture” della Giunta Regionale degli adempimenti per la notifica, ai soggetti interessati, del presente provvedimento;

8)   precisare che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, acquista efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

9)   disporre la pubblicazione del presente atto sul BURA.