il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di approvare, ai sensi del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni - Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 – D.Lgs. 13.01.2003 n. 36 - il progetto presentato dal Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. - Area Piomba-Fino –Via P. Baiocchi n. 25 – 64032 ATRI (TE) - per la realizzazione e gestione di un impianto di discarica di rifiuti non pericolosi – implementazione da ubicarsi in località S. Lucia nel Comune di Atri (TE) - classificazione della nuova discarica ai sensi dell’art. 04 del Decreto Legislativo 13.01.2003 n. 36 come discarica di rifiuti non pericolosi, identificabile nel N.C.T. al Foglio n. 72 Particelle 1, 2, 3, della superficie complessiva di circa mq 150.000 (centocinquantamila), e una volumetria netta dei rifiuti pari a 90.000 mc, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Mese di Dicembre Anno 2003

Allegato n. 1 - Implementazione – Progetto definitivo – Relazione;

Allegato n. 2 - Studio geologico, geotecnico ed idrogeologico – Relazione e allegati;

Allegato n. 3 - Tavola n. 1 – Corografia  scala 1:25.000 – Stralcio aerofotogrammetrico scala 1:5.000

Allegato n. 4 - Stralcio  P.R.G. scala 1:5.000 – Planimetria catastale scala 1:2.000;

Allegato n. 5 - Tavola n. 2 – Schema cronologico autorizzativo scala 1:1.000;

Allegato n. 6 - Tavola n. 3 – Planimetria stato di  fatto scala 1:500 – Rilievo;

Allegato n. 7 - Tavola n. 4 – Sezioni stato di  fatto scala 1:500;

Allegato n. 8 - Tavola n. 5 – Planimetria costruttiva scala 1:500;

Allegato n. 9 - Tavola n. 6 – Sezioni di scavo scala 1:500;

Allegato n. 10 - Tavola n. 7 – Calcolo volumi di scavo;

Allegato n. 11 - Tavola n. 8 – Planimetria di conduzione accrescimento scala 1:500;

Allegato n. 12 - Tavola n. 9 – Sezioni di accrescimento scala 1:500;

Allegato n. 13 - Tavola n. 10 – Calcolo volumi di abbancamento;

Allegato n. 14 - Tavola n. 11 – Planimetria a discarica ultimata scala 1:500;

Allegato n. 15 - Tavola n. 12 – Sezioni a discarica ultimata scala 1:500;

Allegato n. 16 - Tavola n. 13 – Particolare pacchetto di chiusura scala 1:200;

Allegato n. 17 - Tavola n. 14 – Planimetria schema convogliamento acque meteoriche scala 1:1.000;

Allegato n. 18 - Tavola n. 15 – Planimetria schema impianto di captazione del biogas scala 1:1.000;

Allegato n. 19 - Tavola n. 16 – Particolari costruttivi scala varia;

2)   di autorizzare il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. – Area Piomba-Fino a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;

4)   di autorizzare il Consorzio in oggetto, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Teramo:

1.   I movimenti di terra siano contenuti al minimo indispensabile;

2.   I materiali di risulta eccedenti le necessità di cantiere, siano sistemati e ben conguagliati in località idonea e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 22/97;

3.   Le acque piovane siano allontanate dal perimetro dell’impianto e condotte in luoghi idonei in modo da non provocare dissesti, ruscellamento e danni, specie quelli previsti dall’art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267;

4.   Il percolato e le acque di discarica siano captati, raccolti e smaltiti nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 22/97 ovvero dal D.Lgs. 152/99;

5.   Sia salvaguardata la vegetazione arborea radicata a margine della zona di intervento;

6.   Siano adottati opportuni accorgimenti al fine di salvaguardare le acque di falda dall’inquinamento;

7.   Con il ripristino ambientale che prevede la destinazione finale ecologico forestale sia ricostituito uno strato edafico dello spessore minimo di cm 30 utilizzando primariamente il suolo precedentemente accantonato;

8.   A lavori ultimati si provveda a rinverdire tutte le parti di terreno smosso mediante semina di idonei miscugli di piante erbacee e piantagione di soggetti a portamento arboreo e arbustivo autoctone.

dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo:

1)  Sui vecchi rifiuti, sulla parte in cui saranno sovrapposti i nuovi, occorrerà provvedere alla stesa di materiale di regolarizzazione per un’altezza minima di cm 30;

2)             Fornitura e posa in opera di materiale arido di drenaggio e di rottura anticapillare per un’altezza minima di cm 50;

3)  Strato minerale compattato con permeabilità K<10(-8) per un altezza minima di cm 100;

4)             Fornitura e posa in opera di geomembrana (spessore minimo mm. 1.5) sia sul fondo della nuova discarica che sulle sponde accoppiata con geotessili di protezione da rischi di perforazione da parte dello strato drenante in ghiaietto; nel caso di utilizzo di geomembrana liscia le sponde non potrebbero superare gli 8° di pendenza, mentre utilizzando geomembrane (doppio ruvide) si può arrivare fino a 35°; tale ultima soluzione, in caso di forti piogge garantisce stabilità degli strati di copertura sulle sponde; per evitare smottamenti in caso di piogge il progetto dovrebbe prevedere canali di convogliamento delle acque piovane verso embrici posti sulle sponde, adeguatamente dimensionati;

5)             Fornitura e posa in opera di materiale di drenaggio per un altezza minima di cm 50, all’interno del quale inserire i tubi perforati in HDPE per la raccolta e drenaggio del percolato: non è condivisibile la soluzione  proposta  con “ ……….. cabalette trapezoidali ………”;

6)  Fornire un calcolo del volume del percolato da trattare in funzione dei tempi di ritorno e delle altezze di pioggia, calcolando le dimensioni delle relative vasche di accumulo del percolato; verificare che le dimensioni delle vasche esistenti siano sufficienti a raccogliere tutto il percolato che si formerà nell’intero corpo della discarica;

7)  Inserire una rete orizzontale per la captazione del biogas della vecchia discarica sulla parte interessata dalla nuova facendo ben attenzione a saldare la geomembrana sulla tubazione di raccolta del biogas e prevedendo opportune pendenze per la regimazione e l’allontanamento del percolato;

8)  Lo strato di regolarizzazione del capping deve essere almeno di 0,3 metri, gli altri strati del capping devono avere come valore minimo di spessore  quello previsto dal Decreto 36/2003;

9)  Per la parte in cui non vi sarà contiguità tra le due discariche occorrerà provvedere alla chiusura finale della stessa non appena i volumi saranno esauriti;

10)             In fase di inizio dei lavori il progettista dovrà provvedere ad evidenziare i caposaldi come prescritto in Decreto 36/2003, dandone comunicazione all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo, evidenziando le distanze dalle funzioni sensibili, dai centri abitati e dalle case sparse.

Prima dell’inizio dei lavori il Consorzio dovrà provvedere a rimettere a questo Dipartimento A.R.T.A. una relazione tecnica corredata di planimetrie con la descrizione delle modalità di esecuzione delle prescrizioni tecniche sopra evidenziate, nonché il piano di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali con i parametri e frequenza minima delle misure per ciascuna matrice ambientale comprese le acque sotterranee per le quali dev’essere prevista la realizzazione di tre piezometri opportunamente indicati in planimetria.

della Azienda Unità Sanitari Locale – Teramo – Distretto Sanitario di Base – Atri (TE):

1.   La strada di accesso deve essere resa conforme alle norme tecniche specifiche;

2.   Sia all’esterno della porta di ingresso, sia all’interno dell’impianto deve essere resa possibile la manovra di conversione dei veicoli respinti o che si presentano fuori dell’orario di apertura;

3.   Nei pressi dei box servizi e controllo devono essere realizzate l’officina e la rimessa delle macchine necessarie per l’esercizio della discarica. Per la riparazione di dette macchine sono opportuni una fossa di montaggio ed un dispositivo di sollevamento;

4.   Deve essere individuato un idoneo spazio per il ricovero degli attrezzi e deve essere realizzato un impianto di lavaggio degli stessi;

5.   La piazzola di lavaggio degli automezzi deve essere adeguatamente attrezzata. E’ opportuno, inoltre, realizzare anche un idoneo sistema di pulizia delle sole ruote dei veicoli che frequentano la discarica (pista di rotolamento, rulli di follatura o impianto di lavaggio);

6.   Le acque di lavaggio, provenienti dagli impianti di lavaggio degli attrezzi, degli automezzi e dei pneumatici, devono essere introdotte in un impianto di depurazione meccanico (vasca di decantazione) con separazione degli oli e poi ricondotte in circolo. Le acque di supero di tale ricircolo devono essere smaltite secondo la normativa tecnica specifica;

7.   il box contenente le installazioni sanitarie deve essere sostituito da altro che abbia uno spogliatoio di capacità sufficiente, areato, illuminato, ben difeso dalle intemperie, riscaldato durante la stagione fredda e convenientemente arredato. Inoltre, la disposizione interna dello spogliatoio, dei lavabi e delle docce deve essere tale da separare gli spazi in cui si entra sporchi da quelli in cui si esce puliti. Per i visitatori si dovrebbe prevedere un wc separato;

8.   Le acque di scarico domestiche, provenienti dai box servizi, devono essere smaltite secondo la normativa tecnica specifica.

9.   Prima dell’inizio dei lavori, il Consorzio dovrà provvedere a rimettere a questo Servizio una relazione tecnica dettagliata, corredata di planimetrie, con la descrizione delle modalità di esecuzione delle prescrizioni tecniche sopra evidenziate.

5)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell’impianto, (comunicata in n. tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale), nelle forme e nei modi previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. 28.4.2000, n. 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della predetta L.R. n. 83/00;

6)   di stabilire che, per quanto concerne i rifiuti ammissibili nella discarica di che trattasi, siano conferite esclusivamente le tipologie stabilite dal D.M. 13.03.2003;

7)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-             nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo.

8)   di richiamare il Consorzio autorizzato, agli obblighi previsti dall’art. 12 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

9)   di richiamare il Consorzio, al pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite dal Decreto Legislativo 13.01.2003 n. 36 e dal Decreto Ministeriale 13.03.2003;

10) di richiamare altresì, il Consorzio a quanto stabilito dalla Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 art. 28 e art. 29;

11) di obbligare il Consorzio, beneficiario della presente autorizzazione a produrre, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia - Regione Abruzzo, una polizza assicurativa  a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004;

12) di obbligare altresì, il Consorzio ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.2003 e n. 1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2); detta “garanzia finanziaria” sarà controfirmata e restituita a codesto Consorzio, previa verifica da parte di questo Servizio;

13) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 04, del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22;

14) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Atri (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

15) di notificare ai sensi di Legge copia del presente provvedimento al Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. – Area Piomba-Fino – Via P. Baiocchi n. 25 – 64032 ATRI (TE);

16) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e agli estremi al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Massimo Di Giacinto