il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di approvare, ai sensi del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni. – L.R. 28.04.2000 n. 83 – la richiesta, di cui in premessa, relativa alla integrazione di tipologie di rifiuto e aumento della potenzialità, per un totale complessivo di ulteriori 3.200 tonnellate/annue, presentate dalla Ditta FARM-ECO SERVICE s.r.l. – Corso Umberto n. 474 - 65016 Montesilvano (PE) relativamente all’impianto già autorizzato con DF3/113 del 24.11.2003 ubicato in località S. Antonio C.da Foreste del suddetto Comune;

2)   di stabilire che la suddetta approvazione viene resa in conformità agli elaborati indicati in premessa e di seguito riportati:

Mese di Marzo Anno 2004

Allegato n. 1)  Relazione tecnica; 

Allegato n. 2) Dichiarazione conformità valutazione impatto acustico sull’ambiente esterno legge 26.10.1995 n. 447;

Allegato n. 3)  Dichiarazione conformità Decreto Legislativo 19.09.1994 n. 626;

Allegato n. 4) Elaborati grafici vari: ubicazione zona deposito, schema scaffalature, schema contenitori da 40 l, schema contenitori da 60 l;

Mese di Aprile Anno 2004

Allegato n. 5) Integrazione valutazione impatto acustico sull’ambiente esterno – art. 8

legge 26.10.1995 n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);

Allegato n. 6) Calcolo di fattibilità potenzialità impianto;

Allegato n. 7) Relazione

Allegato n. 8) Tavola n. 1 – Corografia scala 1:25.000, Stralcio aerofotogrammetrico

scala 1:5.000, Planimetria catastale scala 1:2.000, Stralcio P.R.G.

scala 1:10.000, Planimetria generale scala 1:500;

Allegato n. 9) Tavola n. 2 – Pianta piano terra scala 1:200, Stralcio pianta piano terra scala 1:100, Scheda funzionale scaffalatura  scala 1:50, Ipotesi utilizzo deposito contenitori l 40 scala 1:50, Ipotesi utilizzo deposito contenitori l  60 scala 1:50, Calcolo potenzialità;

Allegato n. 10) Integrazione valutazione impatto acustico sull’ambiente esterno – art. 8 Legge 26.10.1995 n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) – Aggiornamento valutazione a seguito di nota A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara prot. n. 2384/SFRE-DO;

Allegato n. 11) Verifica fonometrica;

Mese di Settembre Anno 2004

Allegato n. 12) Relazione - rimodulazione proposta chiarimenti; 

Mese di Gennaio Anno 2005

Allegato n. 13) n. 2 dichiarazioni sostitutive di atto notorio (art. 4, Legge 4 gennaio 1968, n. 15 – art. 20 D.P.R. 403/98) datate 15.01.2005 a firma del Dott. Antonio Costa;

Allegato n. 14)  Scheda modalità tecnico-operative distinte per codice C.E.R. datata gennaio 2005 a firma dell’Ing. Carlo Taraschi;

3)   di autorizzare la Ditta in oggetto all’esercizio delle integrazioni indicate ai precedenti punti 1) e 2), oltre a quanto precedentemente autorizzato a favore della Ditta stessa con la menzionata Determinazione Dirigenziale n. DF3/113/03, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

dell’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara:

-    che sarà evitata la miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 9, D.Lgs. 22/97);

-    La loro collocazione in contenitori differenziati ed adatti secondo la varietà dei rifiuti da trattare;

-             L’indicazione delle parti dell’impianto destinate allo stoccaggio dei vari rifiuti pericolosi da tenere separati prima che siano avviati alle operazioni di smaltimento e/o recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 22/97;

-    Che le categorie dei rifiuti sanitari riportati nell’art. 5 D.P.R. 254/2003 provenienti dalla raccolta differenziata saranno gestiti attraverso il recupero di materia;

-    Che la raccolta, il trasporto e il deposito preliminare dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, conferiti negli appositi imballaggi preliminarmente sigillati dal produttore, saranno sottoposti al regime generale dei rifiuti pericolosi (art. 8, c. 3, lett. b, D.P.R. 254/2003);

-    Che per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l’intera fase di trasporto sarà effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile (art. 8, c. 3, lett. c), D.P.R. 254/2003);

-    Che il deposito preliminare nell’impianto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non supererà i cinque giorni ( art. 8, c. 3, lett. d, D.P.R. 254/2003);

-    Che le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, (CER 20 03 01) saranno sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani (art. 9, c. 2, D.P.R. 254/2003);

-    Che le operazioni di raccolta, trasporto, messa in riserva e deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani (CER 20 03 01) smaltiti fuori dell’ambito territoriale ottimale, e non assimilati ai rifiuti urbani (CER 19 12 10) destinati ad impianti CDR e/o di produzione energia, saranno soggette alle disposizioni tecniche che disciplinano la gestione speciale dei rifiuti pericolosi (art. 9, c. 6, D.P.R. 254/2003);

-    Che lo smaltimento fuori regione  dei rifiuti sanitari sterilizzati assimilati ai rifiuti urbani avverrà secondo le condizioni di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 22/97 (art. 9, c.7, D.P.R. 254/2003);

-    Che i rifiuti sanitari sterilizzati saranno avviati ad impianti di produzione CDR, di energia, di incenerimento di rifiuti urbani o speciali;

-    Che in mancanza di questi impianti viene richiesta l’autorizzazione temporanea ad essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi (art. 11 D.P.R. 254/2003);

-    Che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo saranno smaltiti mediante termodistruzione in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o speciali o in impianti dedicati  e senza manipolazione diretta (art. 10, c. 2, D.P.R. 254/2003);

-    Che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, che presentano anche le caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I del D.Lgs. 22/97, saranno smaltiti in impianti per rifiuti pericolosi (art. 10, c. 2, D.P.R. 254/2003);

-    Che i rifiuti dei farmaci scaduti o inutilizzabili, medicinali citotossici e citostatici, materiali visibilmente contaminati dagli stessi, organi e parti anatomiche non riconoscibili e piccoli animali da esperimento saranno smaltiti in impianti di incenerimento(art. 14, c. 1, D.P.R. 254/2003);

-    Che i chemioterapici antiblastici saranno smaltiti in impianti di incenerimento già autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (art. 14, c. 1, D.P.R. 254/2003);

-    Che i rifiuti da organi e parti anatomiche non riconoscibili e piccoli animali da esperimento saranno gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (art. 14, c. 2, D.P.R. 254/2003);

-    Che il formulario di identificazione che accompagna i rifiuti riporterà correttamente l’identificazione dei rifiuti con i codici CER fin dalla loro produzione ed in ogni fase della loro gestione, incluso il trasporto, e la corretta quantità in peso del rifiuto (art. 15 D.Lgs. 22/97, direttiva ministeriale  09/04/2002);

-    Che i rifiuti pericolosi sottoposti a regimi speciali (batterie, pile, oli esausti, oli esausti contenenti PCB, amianto, ecc.) saranno sottoposti alle richiamate normative di settore;

-    Che sarà data immediata comunicazione all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –Dipartimento Provinciale di Pescara – Viale Marconi n. 51 – 65126 Pescara, dei rifiuti trascritti con il codice 99 prima del loro smaltimento e/o recupero;

-    Che sarà data comunicazione trimestrale al sopra citato Dipartimento A.R.T.A. di tutti i rifiuti  stoccati e delle relative operazioni di smaltimento e/o recupero ai fini dei controlli istituzionali e, secondo le modalità previste dalla legge 25.01.1994,  n. 70, al fine della tenuta  del catasto regionale dei rifiuti (art. 11, comma 3, D.Lgs. 22/97);

-    Che saranno rispettate tutte le disposizioni riportate nel D.Lgs. 22/97 (s.m.i.) e nei relativi decreti di attuazione non qui richiamate.

-    Che, in merito ai codici C.E.R. 20 01 31*, 20 01 32 e 20 01 34, segnalati nel predetto parere tecnico da parte dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara del 06.05.2004, nonché in relazione agli ulteriori rifiuti classificati con il CER 20 sopra riportati, nel caso in cui siano effettivamente derivanti da utenze domestiche o utenze rientranti nell’ambito di servizi pubblici di igiene urbana, la Ditta beneficiaria del presente provvedimento deve essere debitamente incaricata, per l’esercizio di tali attività, nelle forme stabilite dalla legge, nel rispetto dei limiti e condizioni di cui agli artt. 28 e 29 della L.R. 28.04.2000 n. 83; 

dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara, con nota prot. n. 04224 del 27.12.2004:

-    Gli sbancamenti e le movimentazioni di terreno dovranno essere realizzate in modo da ridurre al minimo l’entità degli stessi, adottando tutti gli accorgimenti indispensabili ad evitare smottamenti e fenomeni di erosione accelerata del suolo;

-             Eventuali scarpate, anche temporanee, che verranno a formarsi per effetto dei lavori, qualora sussistano motivi da farle ritenere non sufficientemente stabili nel tempo, dovranno essere adeguatamente sistemate mediante opportuni interventi da stabilirsi in funzione della natura dei terreni presenti e delle dimensioni delle scarpate;

-    La regimazione e l’allontanamento delle acque interessanti l’area dell’insediamento, dovranno essere realizzati evitando eccessive concentrazioni; i punti di restituzione delle medesime acque, ove non sia la rete fognaria, dovranno essere ubicati in luoghi di sicura stabilità rispettando per quanto possibile le condizioni idrogeologiche preesistenti;

-    Depositi temporanei di terreno o di altro materiale, consentiti a norma di legge, non dovranno essere situati in aree dove possano impedire il regolare deflusso delle acque (impluvi o corsi d’acqua) ovvero dovranno essere rigorosamente preservati da fenomeni di dilavamento in caso di eventi meteorici.

della Direzione Regionale Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva e della A.U.S.L. - Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara – Dipartimento di Prevenzione – Ufficio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica come evidenziato da nota prot. n. 1018/DP del 17.01.2005:

a)   Che siano predisposte adeguate procedure finalizzate ad accertare l’efficiente chiusura degli imballaggi nella fase della presa in carico dei rifiuti al domicilio del detentore;

b)  Che la presa in carico dei rifiuti di cui al codice 17 06 01 (materiali isolanti contenenti amianto), sia effettuata esclusivamente nei confronti di rifiuti già imballati, codificati ed etichettati nel rispetto di quanto previsto dalla L. 257/92, dal D.M. 06/09/1994 e dalle altre normative vigenti relative alla gestione e dismissione dei rifiuti contenenti amianto (ivi compreso il D.Lgs. 277/91 art. 34 relativamente ai piani di lavoro);

c)   Che siano adottati adeguati accorgimenti tecnici e funzionali atti ad impedire la produzione e conseguente diffusione nell’ambiente esterno di molestie olfattive nel corso di tutte le fasi lavorative;

d)  Che in tutte le fasi del ciclo lavorativo, siano adottati adeguati accorgimenti tecnici e funzionali atti ad impedire ogni forma di diffusione dei rifiuti. Nei casi di rotture accidentali degli imballaggi, con particolare riguardo a quelli contenenti rifiuti pericolosi e a rischio infettivo,  dovranno essere adottate misure che siano ritenute efficaci nel rimuovere totalmente e nel più breve tempo possibile, lo specifico inquinante e l’eventuale rischio infettivo ad esso connesso;

Nel caso che, in una qualunque fase lavorativa, si verifichino incidenti di particolare rilevanza che interessino rifiuti pericolosi ed a rischio infettivo, e che nonostante tutte le misure adottate, non sia possibile rimuovere totalmente ed immediatamente gli inquinanti, è necessario che venga data sollecita comunicazione al Servizio di Igiene Sanità Pubblica della A.U.S.L. ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara.

 

e)   Che venga categoricamente esclusa manipolazione di sorta dei rifiuti all’esterno del fabbricato;

      Oltre a ciò, considerato che l’adeguamento delle potenzialità della Ditta comporterà automaticamente un incremento del transito di automezzi destinati al trasporto dei rifiuti, dopo la messa a regime dell’impianto, sia verificato mediante Tecnico competente che le immissioni di rumore all’interno delle civili abitazioni esistenti più prossimi all’area dell’impianto e nell’ambiente esterno a destinazione residenziale, siano contenuti entro i parametri previsti dalla L. 447/95 (e D.P.C.M. 14/11//97 art. 4 per il criterio differenziale).

La Ditta relativamente al Punto c) della predetta nota, con riferimento al codice CER n. 20 01 08, dichiara di voler seguire due possibilità: o munirsi di autoclave adeguata con conseguente modifica degli imballaggi oppure effettuare lo smaltimento nel tempo massimo di ventiquattro ore.

4)   di stabilire che le specifiche relative all’aumento dei CER ammissibili all’impianto, e della potenzialità dell’impianto di che trattasi, sono riportate nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un quantitativo annuo totale pari a 2.811 tonnellate:

Allegato A

 

CODICI C.E.R.

Descrizione - D.Lgs. 22/97

Descrizione D.P.R. 254/03

Potenzialità annua (t/a)

PROVENIENZA

Regione

(t/a)

Fuori Regione (t/a)

07 05 01*

Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

 

20

16

4

 

 

 

07 05 13*

Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

 

 

20

16

4

07 05 14

 

Rifiuti solidi, diversi di quelli di cui alla voce 07 05 13

500

400

100

07 05 99

Parafarmaci non altrimenti specificati

 

20

16

4

 

 

07 06 99

Saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

 

200

160

40

09 01 07

Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento

 

20

16

4

09 01 08

Carta e pellicole per fotografia,  non contenenti argento o composti dell’argento

 

 

 

20

16

4

18 02 03

 

Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

32

27

5

20 01 23*

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

 

50

30

20

20 01 25

Oli grassi e commestibili

 

50

30

20

20 01 26*

Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

 

50

30

20

20 01 27*

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

 

50

30

20

20 01 28

Vernici, inchiostri, adesivi  e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

 

50

30

20

20 01 29*

Detergenti contenenti sostanze pericolose

 

50

30

20

20 01 30

Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

 

50

30

20

20 01 35*

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

 

50

30

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 01 36

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

 

50

30

20

 

 

 

 

 

 

20 01 38

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

 

50

30

20

 

18 02 08

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e citostatici

100

80

20

 

 

20 01 01

Carta e cartone

Carta, cartone

50

30

20

20 01 02

Vetro

Vetro

50

30

20

20 01 08

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti delle cucine, rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti da reparti di degenza, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive trasmissibili attraverso i residui

50

30

20

20 01 10

Abbigliamento

Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi

50

30

20

20 01 11

Prodotti tessili

Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi

50

30

20

 

 

 

20 01 21

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Lampade fluorescenti ……..

50

30

20

 

 

20 01 37

 

Materiali ingombranti non contenenti sostanze pericolose

50

30

20

20 01 39

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Legno

50

30

20

20 01 40

Metallo

Metallo

50

30

20

18 01 01

Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

Rifiuti taglienti inutilizzati

24

20

4

 

 

 

 

18 01 06*

 

Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell’art. 1 della decisione europea 2001/118/CE

100

80

20

 

 

 

 

 

 

 

 

18 01 07

Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

Sostanze chimiche di scarto non pericolose o non contenenti sostanze pericolose ai sensi dell’art. 1 della decisione europea 2001/118/CE

100

80

20

18 01 08*

Medicinali citotossici e citostatici

Medicinali citotossici e citostatici dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate

100

80

20

18 01 10*

Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

30

20

10

18 02 01

Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

Rifiuti taglienti inutilizzati

37

22

15

18 02 02*

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

Organi e parti anatomiche non riconoscibili, piccoli animali da esperimento, rifiuti a rischio infettivo di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di diagnostica batteriologica, rifiuti taglienti………

35

25

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 02 05*

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell’art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE

27

23

4

 

 

 

 

 

 

 

 

18 02 06

Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

Sostanze chimiche di scarto non pericolose o non contenenti sostanze pericolose ai sensi dell’art. 1 della decisione europea 2001/118/CE

27

23

4

 

 

 

 

 

18 02 07*

Medicinali citotossici e citostatici

Medicinali citotossici e citostatici dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate

24

20

4

16 06 01*

Batterie al piombo

Batterie al piombo

35

30

5

16 06 02*

Batterie al nichel-cadmio

Batterie al nichel-cadmio

35

30

5

16 06 03*

Batterie contenenti mercurio

Batterie contenenti mercurio

35

30

5

15 01 01

Imballaggi in carta e cartone

Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione

35

30

5

15 01 02

Imballaggi in plastica

Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione

35

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 01 03

Imballaggi in legno

Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione

35

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 01 04

Imballaggi metallici

Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione

35

30

5

15 01 05

Imballaggi in materiali compositi

Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione

35

30

5

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione

35

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 01 07

Imballaggi in vetro

Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione

35

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 01 09

Imballaggi in materia tessile

Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione

35

30

5

09 01 01*

Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

20

16

4

09 01 04*

Soluzioni fissative

Soluzioni fissative

20

16

4

 

5)  di stabilire, inoltre, che relativamente ai CER analiticamente riportati nell’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la presente autorizzazione e l’avvio del relativo esercizio, è condizionato alla preventiva trasmissione, da parte della Ditta FARM-ECO SERVICE S.r.l., di una relazione nella quale risultino indicate e suddivise le singole potenzialità, la potenzialità totale dei CER di cui all’Allegato “B”, nonché i quantitativi di provenienza regionale ed extraregionale nel limite di 389 tonnellate annue;

      Allegato B

 

CODICI C.E.R.

Descrizione - D.Lgs. 22/97

Descrizione D.P.R. 254/03

Potenzialità annua (t/a)

PROVENIENZA

Regione

(t/a)

Fuori Regione (t/a)

19 12 10

Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

Rifiuti sanitari sterilizzati non assimilati ai rifiuti urbani

 

 

 

 

 

20 02 01

Rifiuti biodegradabili provenienti da attività di giardinaggio

Rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie

 

 

 

20 02 03

Altri rifiuti non biodegradabili

Spazzatura

 

 

 

 

20 03 01

 

Rifiuti sanitari sterilizzati di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani………..art. 9, c.2

 

 

 

20 03 07

Rifiuti ingombranti

Materiali ingombranti

 

 

 

17 06 01*

Materiali isolanti contenenti amianto

Materiali isolanti contenenti amianto

 

 

 

 

13 01 01*

Oli per circuiti idraulici contenenti PCB

Oli per circuiti idraulici contenenti PCB

 

 

 

13 01 09*

Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

 

 

 

13 01 10*

Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

 

 

 

13 01 11*

Oli sintetici per circuiti idraulici

Oli sintetici per circuiti idraulici

 

 

 

 

 

 

13 01 12*

Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

 

 

 

13 01 13*

Altri oli per circuiti idraulici

Altri oli per circuiti idraulici

 

 

 

 

 

18 01 04

Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari  per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 01 31*

Medicinali citotossici e citostatici

 

 

 

 

20 01 34

Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

 

 

 

 

 

6)   di stabilire che la relazione indicata al precedente punto 5), da trasmettere all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, sarà oggetto di verifica da parte della stessa Agenzia, che provvederà successivamente a rimettere allo scrivente Servizio apposito parere tecnico in merito; a seguito dell’acquisizione del parere tecnico la Regione formalizzerà il proprio eventuale assenso relativo all’avvio dell’esercizio di quanto riportato nell’Allegato “B”; 

7)   di confermare, per intero e per quanto applicabile quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale n. DF3/113 del 24.11.2003;

8)   di obbligare, la Società FARM-ECO SERVICE S.r.l. ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.2003 e n. 1387/20.12.2004, a conformare la documentazione prevista all’art. 22 della Legge Regionale n. 83/2000, relativamente alle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie, così come indicato nella circolare regionale prot. n. 2865 del 22.03.2005;

9)   di richiamare, la Società a quanto stabilito dalla legge Regionale 28.04.2000 n. 83 art. 28 e 29;

10) di fare salvi eventuali ed ulteriori visti, pareri, nulla-osta di competenza di altre Amministrazioni, non partecipanti alla predetta Conferenza dei Servizi; sono fatti salvi, altresì, eventuali altri diritti di terzi;

11) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercita e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 22/97;  

12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Montesilvano (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara – All’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

13) di notificare il presente provvedimento alla Società FARM-ECO SERVICE S.r.l. - Corso Umberto n. 474 – 65016 MONTESILVANO (PE);

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e agli estremi  al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Massimo Di Giacinto