il dirigente del servizio
Omissis
determina
1) di approvare, ai sensi del D.Lgs. 05.02.1997
n. 22 e successive modifiche e integrazioni. – L.R. 28.04.2000 n. 83 – la
richiesta, di cui in premessa, relativa alla integrazione di tipologie di
rifiuto e aumento della potenzialità, per un totale complessivo di ulteriori
3.200 tonnellate/annue, presentate dalla Ditta FARM-ECO SERVICE s.r.l. – Corso
Umberto n. 474 - 65016 Montesilvano (PE) relativamente all’impianto già
autorizzato con DF3/113 del 24.11.2003 ubicato in località S. Antonio C.da
Foreste del suddetto Comune;
2) di stabilire che la suddetta approvazione
viene resa in conformità agli elaborati indicati in premessa e di seguito
riportati:
Mese di Marzo Anno 2004
Allegato n. 1) Relazione tecnica;
Allegato n. 2) Dichiarazione conformità valutazione impatto acustico sull’ambiente esterno legge 26.10.1995 n. 447;
Allegato n. 3) Dichiarazione conformità Decreto Legislativo 19.09.1994 n. 626;
Allegato n. 4) Elaborati grafici vari: ubicazione zona deposito, schema scaffalature, schema contenitori da 40 l, schema contenitori da 60 l;
Mese di Aprile Anno 2004
Allegato n. 5) Integrazione valutazione impatto acustico sull’ambiente esterno – art. 8
legge 26.10.1995 n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
Allegato n. 6) Calcolo di fattibilità potenzialità impianto;
Allegato n. 7) Relazione
Allegato n. 8) Tavola n. 1 – Corografia scala 1:25.000, Stralcio aerofotogrammetrico
scala 1:5.000, Planimetria catastale scala 1:2.000, Stralcio P.R.G.
scala 1:10.000, Planimetria generale scala 1:500;
Allegato n. 9) Tavola n. 2 – Pianta piano terra scala 1:200, Stralcio pianta piano terra scala 1:100, Scheda funzionale scaffalatura scala 1:50, Ipotesi utilizzo deposito contenitori l 40 scala 1:50, Ipotesi utilizzo deposito contenitori l 60 scala 1:50, Calcolo potenzialità;
Allegato n. 10) Integrazione valutazione impatto acustico sull’ambiente esterno – art. 8 Legge 26.10.1995 n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) – Aggiornamento valutazione a seguito di nota A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara prot. n. 2384/SFRE-DO;
Allegato n. 11) Verifica fonometrica;
Mese di Settembre Anno 2004
Allegato n. 12) Relazione - rimodulazione proposta chiarimenti;
Mese di Gennaio Anno 2005
Allegato n. 13) n. 2 dichiarazioni sostitutive di atto notorio (art. 4, Legge 4 gennaio 1968, n. 15 – art. 20 D.P.R. 403/98) datate 15.01.2005 a firma del Dott. Antonio Costa;
Allegato n. 14) Scheda modalità tecnico-operative distinte per codice C.E.R. datata gennaio 2005 a firma dell’Ing. Carlo Taraschi;
3) di autorizzare la Ditta in oggetto
all’esercizio delle integrazioni indicate ai precedenti punti 1) e 2), oltre a
quanto precedentemente autorizzato a favore della Ditta stessa con la
menzionata Determinazione Dirigenziale n. DF3/113/03, alle seguenti condizioni
e prescrizioni:
dell’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela
Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara:
- che sarà evitata la miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 9, D.Lgs. 22/97);
- La loro collocazione in contenitori differenziati ed adatti secondo la varietà dei rifiuti da trattare;
- L’indicazione delle parti dell’impianto destinate allo stoccaggio dei vari rifiuti pericolosi da tenere separati prima che siano avviati alle operazioni di smaltimento e/o recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 22/97;
- Che le categorie dei rifiuti sanitari riportati nell’art. 5 D.P.R. 254/2003 provenienti dalla raccolta differenziata saranno gestiti attraverso il recupero di materia;
- Che la raccolta, il trasporto e il deposito preliminare dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, conferiti negli appositi imballaggi preliminarmente sigillati dal produttore, saranno sottoposti al regime generale dei rifiuti pericolosi (art. 8, c. 3, lett. b, D.P.R. 254/2003);
- Che per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l’intera fase di trasporto sarà effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile (art. 8, c. 3, lett. c), D.P.R. 254/2003);
- Che il deposito preliminare nell’impianto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non supererà i cinque giorni ( art. 8, c. 3, lett. d, D.P.R. 254/2003);
- Che le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, (CER 20 03 01) saranno sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani (art. 9, c. 2, D.P.R. 254/2003);
- Che le operazioni di raccolta, trasporto, messa in riserva e deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani (CER 20 03 01) smaltiti fuori dell’ambito territoriale ottimale, e non assimilati ai rifiuti urbani (CER 19 12 10) destinati ad impianti CDR e/o di produzione energia, saranno soggette alle disposizioni tecniche che disciplinano la gestione speciale dei rifiuti pericolosi (art. 9, c. 6, D.P.R. 254/2003);
- Che lo smaltimento fuori regione dei rifiuti sanitari sterilizzati assimilati ai rifiuti urbani avverrà secondo le condizioni di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 22/97 (art. 9, c.7, D.P.R. 254/2003);
- Che i rifiuti sanitari sterilizzati saranno avviati ad impianti di produzione CDR, di energia, di incenerimento di rifiuti urbani o speciali;
- Che in mancanza di questi impianti viene richiesta l’autorizzazione temporanea ad essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi (art. 11 D.P.R. 254/2003);
- Che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo saranno smaltiti mediante termodistruzione in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o speciali o in impianti dedicati e senza manipolazione diretta (art. 10, c. 2, D.P.R. 254/2003);
- Che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, che presentano anche le caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I del D.Lgs. 22/97, saranno smaltiti in impianti per rifiuti pericolosi (art. 10, c. 2, D.P.R. 254/2003);
- Che i rifiuti dei farmaci scaduti o inutilizzabili, medicinali citotossici e citostatici, materiali visibilmente contaminati dagli stessi, organi e parti anatomiche non riconoscibili e piccoli animali da esperimento saranno smaltiti in impianti di incenerimento(art. 14, c. 1, D.P.R. 254/2003);
- Che i chemioterapici antiblastici saranno smaltiti in impianti di incenerimento già autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (art. 14, c. 1, D.P.R. 254/2003);
- Che i rifiuti da organi e parti anatomiche non riconoscibili e piccoli animali da esperimento saranno gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (art. 14, c. 2, D.P.R. 254/2003);
- Che il formulario di identificazione che accompagna i rifiuti riporterà correttamente l’identificazione dei rifiuti con i codici CER fin dalla loro produzione ed in ogni fase della loro gestione, incluso il trasporto, e la corretta quantità in peso del rifiuto (art. 15 D.Lgs. 22/97, direttiva ministeriale 09/04/2002);
- Che i rifiuti pericolosi sottoposti a regimi speciali (batterie, pile, oli esausti, oli esausti contenenti PCB, amianto, ecc.) saranno sottoposti alle richiamate normative di settore;
- Che sarà data immediata comunicazione all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –Dipartimento Provinciale di Pescara – Viale Marconi n. 51 – 65126 Pescara, dei rifiuti trascritti con il codice 99 prima del loro smaltimento e/o recupero;
- Che sarà data comunicazione trimestrale al sopra citato Dipartimento A.R.T.A. di tutti i rifiuti stoccati e delle relative operazioni di smaltimento e/o recupero ai fini dei controlli istituzionali e, secondo le modalità previste dalla legge 25.01.1994, n. 70, al fine della tenuta del catasto regionale dei rifiuti (art. 11, comma 3, D.Lgs. 22/97);
- Che saranno rispettate tutte le disposizioni riportate nel D.Lgs. 22/97 (s.m.i.) e nei relativi decreti di attuazione non qui richiamate.
- Che, in merito ai codici C.E.R. 20 01 31*, 20 01 32 e 20 01 34, segnalati nel predetto parere tecnico da parte dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara del 06.05.2004, nonché in relazione agli ulteriori rifiuti classificati con il CER 20 sopra riportati, nel caso in cui siano effettivamente derivanti da utenze domestiche o utenze rientranti nell’ambito di servizi pubblici di igiene urbana, la Ditta beneficiaria del presente provvedimento deve essere debitamente incaricata, per l’esercizio di tali attività, nelle forme stabilite dalla legge, nel rispetto dei limiti e condizioni di cui agli artt. 28 e 29 della L.R. 28.04.2000 n. 83;
dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
di Pescara, con nota prot. n. 04224 del 27.12.2004:
- Gli sbancamenti e le movimentazioni di terreno dovranno essere realizzate in modo da ridurre al minimo l’entità degli stessi, adottando tutti gli accorgimenti indispensabili ad evitare smottamenti e fenomeni di erosione accelerata del suolo;
- Eventuali scarpate, anche temporanee, che verranno a formarsi per effetto dei lavori, qualora sussistano motivi da farle ritenere non sufficientemente stabili nel tempo, dovranno essere adeguatamente sistemate mediante opportuni interventi da stabilirsi in funzione della natura dei terreni presenti e delle dimensioni delle scarpate;
- La regimazione e l’allontanamento delle acque interessanti l’area dell’insediamento, dovranno essere realizzati evitando eccessive concentrazioni; i punti di restituzione delle medesime acque, ove non sia la rete fognaria, dovranno essere ubicati in luoghi di sicura stabilità rispettando per quanto possibile le condizioni idrogeologiche preesistenti;
- Depositi temporanei di terreno o di altro materiale, consentiti a norma di legge, non dovranno essere situati in aree dove possano impedire il regolare deflusso delle acque (impluvi o corsi d’acqua) ovvero dovranno essere rigorosamente preservati da fenomeni di dilavamento in caso di eventi meteorici.
della Direzione Regionale Sanità – Servizio
Prevenzione Collettiva e della A.U.S.L. - Azienda Unità Sanitaria Locale di
Pescara – Dipartimento di Prevenzione – Ufficio di Igiene Epidemiologia e
Sanità Pubblica come evidenziato da nota prot. n. 1018/DP del 17.01.2005:
a) Che siano predisposte adeguate procedure finalizzate ad accertare l’efficiente chiusura degli imballaggi nella fase della presa in carico dei rifiuti al domicilio del detentore;
b) Che la presa in carico dei rifiuti di cui al codice 17 06 01 (materiali isolanti contenenti amianto), sia effettuata esclusivamente nei confronti di rifiuti già imballati, codificati ed etichettati nel rispetto di quanto previsto dalla L. 257/92, dal D.M. 06/09/1994 e dalle altre normative vigenti relative alla gestione e dismissione dei rifiuti contenenti amianto (ivi compreso il D.Lgs. 277/91 art. 34 relativamente ai piani di lavoro);
c) Che siano adottati adeguati accorgimenti tecnici e funzionali atti ad impedire la produzione e conseguente diffusione nell’ambiente esterno di molestie olfattive nel corso di tutte le fasi lavorative;
d) Che in tutte le fasi del ciclo lavorativo, siano adottati adeguati accorgimenti tecnici e funzionali atti ad impedire ogni forma di diffusione dei rifiuti. Nei casi di rotture accidentali degli imballaggi, con particolare riguardo a quelli contenenti rifiuti pericolosi e a rischio infettivo, dovranno essere adottate misure che siano ritenute efficaci nel rimuovere totalmente e nel più breve tempo possibile, lo specifico inquinante e l’eventuale rischio infettivo ad esso connesso;
Nel caso che, in una qualunque fase lavorativa,
si verifichino incidenti di particolare rilevanza che interessino rifiuti
pericolosi ed a rischio infettivo, e che nonostante tutte le misure adottate,
non sia possibile rimuovere totalmente ed immediatamente gli inquinanti, è
necessario che venga data sollecita comunicazione al Servizio di Igiene Sanità
Pubblica della A.U.S.L. ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –
Dipartimento Provinciale di Pescara.
e) Che venga categoricamente esclusa manipolazione di sorta dei rifiuti all’esterno del fabbricato;
Oltre a ciò, considerato che l’adeguamento delle potenzialità della Ditta comporterà automaticamente un incremento del transito di automezzi destinati al trasporto dei rifiuti, dopo la messa a regime dell’impianto, sia verificato mediante Tecnico competente che le immissioni di rumore all’interno delle civili abitazioni esistenti più prossimi all’area dell’impianto e nell’ambiente esterno a destinazione residenziale, siano contenuti entro i parametri previsti dalla L. 447/95 (e D.P.C.M. 14/11//97 art. 4 per il criterio differenziale).
La Ditta relativamente al Punto c) della predetta nota, con riferimento al codice CER n. 20 01 08, dichiara di voler seguire due possibilità: o munirsi di autoclave adeguata con conseguente modifica degli imballaggi oppure effettuare lo smaltimento nel tempo massimo di ventiquattro ore.
4) di stabilire che le specifiche relative
all’aumento dei CER ammissibili all’impianto, e della potenzialità
dell’impianto di che trattasi, sono riportate nell’allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un quantitativo annuo
totale pari a 2.811 tonnellate:
Allegato A
CODICI
C.E.R. |
Descrizione
- D.Lgs. 22/97 |
Descrizione
D.P.R. 254/03 |
Potenzialità
annua (t/a) |
PROVENIENZA |
|
Regione
(t/a) |
Fuori
Regione (t/a) |
||||
07 05 01* |
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
|
20 |
16 |
4 |
07 05 13* |
Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose |
|
20 |
16 |
4 |
07 05 14 |
|
Rifiuti solidi, diversi di quelli di cui alla voce 07 05 13 |
500 |
400 |
100 |
07 05 99 |
Parafarmaci non altrimenti specificati |
|
20 |
16 |
4 |
07 06 99 |
Saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici |
|
200 |
160 |
40 |
09 01 07 |
Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento |
|
20 |
16 |
4 |
09 01 08 |
Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento |
|
20 |
16 |
4 |
18 02 03 |
|
Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
32 |
27 |
5 |
20 01 23* |
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi |
|
50 |
30 |
20 |
20 01 25 |
Oli grassi e commestibili |
|
50 |
30 |
20 |
20 01 26* |
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 |
|
50 |
30 |
20 |
20 01 27* |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose |
|
50 |
30 |
20 |
20 01 28 |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 |
|
50 |
30 |
20 |
20 01 29* |
Detergenti contenenti sostanze pericolose |
|
50 |
30 |
20 |
20 01 30 |
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 |
|
50 |
30 |
20 |
20 01 35* |
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi |
|
50 |
30 |
20 |
20 01 36 |
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
|
50 |
30 |
20 |
20 01 38 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
|
50 |
30 |
20 |
18 02 08 |
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 |
Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e citostatici |
100 |
80 |
20 |
20 01 01 |
Carta e cartone |
Carta, cartone |
50 |
30 |
20 |
20 01 02 |
Vetro |
Vetro |
50 |
30 |
20 |
20 01 08 |
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
Rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti delle cucine, rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti da reparti di degenza, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive trasmissibili attraverso i residui |
50 |
30 |
20 |
20 01 10 |
Abbigliamento |
Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi |
50 |
30 |
20 |
20 01 11 |
Prodotti tessili |
Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi |
50 |
30 |
20 |
20 01 21 |
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
Lampade fluorescenti …….. |
50 |
30 |
20 |
20 01 37 |
|
Materiali ingombranti non contenenti sostanze pericolose |
50 |
30 |
20 |
20 01 39 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
Legno |
50 |
30 |
20 |
20 01 40 |
Metallo |
Metallo |
50 |
30 |
20 |
18 01 01 |
Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) |
Rifiuti taglienti inutilizzati |
24 |
20 |
4 |
18 01 06* |
|
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell’art. 1 della decisione europea 2001/118/CE |
100 |
80 |
20 |
18 01 07 |
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 |
Sostanze chimiche di scarto non pericolose o non contenenti sostanze pericolose ai sensi dell’art. 1 della decisione europea 2001/118/CE |
100 |
80 |
20 |
18 01 08* |
Medicinali citotossici e citostatici |
Medicinali citotossici e citostatici dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate |
100 |
80 |
20 |
18 01 10* |
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici |
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici |
30 |
20 |
10 |
18 02 01 |
Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) |
Rifiuti taglienti inutilizzati |
37 |
22 |
15 |
18 02 02* |
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
Organi e parti anatomiche non riconoscibili, piccoli animali da esperimento, rifiuti a rischio infettivo di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di diagnostica batteriologica, rifiuti taglienti……… |
35 |
25 |
10 |
18 02 05* |
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose |
Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell’art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE |
27 |
23 |
4 |
18 02 06 |
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 |
Sostanze chimiche di scarto non pericolose o non contenenti sostanze pericolose ai sensi dell’art. 1 della decisione europea 2001/118/CE |
27 |
23 |
4 |
18 02 07* |
Medicinali citotossici e citostatici |
Medicinali citotossici e citostatici dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate |
24 |
20 |
4 |
16 06 01* |
Batterie al piombo |
Batterie al piombo |
35 |
30 |
5 |
16 06 02* |
Batterie al nichel-cadmio |
Batterie al nichel-cadmio |
35 |
30 |
5 |
16 06 03* |
Batterie contenenti mercurio |
Batterie contenenti mercurio |
35 |
30 |
5 |
15 01 01 |
Imballaggi in carta e cartone |
Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione |
35 |
30 |
5 |
15 01 02 |
Imballaggi in plastica |
Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione |
35 |
30 |
5 |
15 01 03 |
Imballaggi in legno |
Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione |
35 |
30 |
5 |
15 01 04 |
Imballaggi metallici |
Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione |
35 |
30 |
5 |
15 01 05 |
Imballaggi in materiali compositi |
Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione |
35 |
30 |
5 |
15 01 06 |
Imballaggi in materiali misti |
Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione |
35 |
30 |
5 |
15 01 07 |
Imballaggi in vetro |
Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione |
35 |
30 |
5 |
15 01 09 |
Imballaggi in materia tessile |
Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione |
35 |
30 |
5 |
09 01 01* |
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa |
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa |
20 |
16 |
4 |
09 01 04* |
Soluzioni fissative |
Soluzioni fissative |
20 |
16 |
4 |
5) di stabilire, inoltre, che relativamente ai CER analiticamente riportati nell’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la presente autorizzazione e l’avvio del relativo esercizio, è condizionato alla preventiva trasmissione, da parte della Ditta FARM-ECO SERVICE S.r.l., di una relazione nella quale risultino indicate e suddivise le singole potenzialità, la potenzialità totale dei CER di cui all’Allegato “B”, nonché i quantitativi di provenienza regionale ed extraregionale nel limite di 389 tonnellate annue;
Allegato B
CODICI
C.E.R. |
Descrizione
- D.Lgs. 22/97 |
Descrizione
D.P.R. 254/03 |
Potenzialità
annua (t/a) |
PROVENIENZA |
|
Regione
(t/a) |
Fuori
Regione (t/a) |
||||
19 12 10 |
Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) |
Rifiuti sanitari sterilizzati non assimilati ai rifiuti urbani |
|
|
|
20 02 01 |
Rifiuti biodegradabili provenienti da attività di giardinaggio |
Rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie |
|
|
|
20 02 03 |
Altri rifiuti non biodegradabili |
Spazzatura |
|
|
|
20 03 01 |
|
Rifiuti sanitari sterilizzati di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani………..art. 9, c.2 |
|
|
|
20 03 07 |
Rifiuti ingombranti |
Materiali ingombranti |
|
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17 06 01* |
Materiali isolanti contenenti amianto |
Materiali isolanti contenenti amianto |
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13 01 01* |
Oli per circuiti idraulici contenenti PCB |
Oli per circuiti idraulici contenenti PCB |
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13 01 09* |
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati |
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati |
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13 01 10* |
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati |
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati |
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13 01 11* |
Oli sintetici per circuiti idraulici |
Oli sintetici per circuiti idraulici |
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13 01 12* |
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili |
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili |
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13 01 13* |
Altri oli per circuiti idraulici |
Altri oli per circuiti idraulici |
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18 01 04 |
Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) |
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20 01 31* |
Medicinali citotossici e citostatici |
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20 01 34 |
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 |
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6) di stabilire che la relazione indicata al
precedente punto 5), da trasmettere all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela
Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, sarà oggetto di verifica da
parte della stessa Agenzia, che provvederà successivamente a rimettere allo
scrivente Servizio apposito parere tecnico in merito; a seguito
dell’acquisizione del parere tecnico la Regione formalizzerà il proprio
eventuale assenso relativo all’avvio dell’esercizio di quanto riportato
nell’Allegato “B”;
7) di confermare, per intero e per quanto
applicabile quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale n. DF3/113 del
24.11.2003;
8) di obbligare, la Società FARM-ECO SERVICE
S.r.l. ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.2003 e n. 1387/20.12.2004, a
conformare la documentazione prevista all’art. 22 della Legge Regionale n.
83/2000, relativamente alle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie,
così come indicato nella circolare regionale prot. n. 2865 del 22.03.2005;
9) di richiamare, la Società a quanto stabilito
dalla legge Regionale 28.04.2000 n. 83 art. 28 e 29;
10) di fare salvi eventuali ed ulteriori visti,
pareri, nulla-osta di competenza di altre Amministrazioni, non partecipanti
alla predetta Conferenza dei Servizi; sono fatti salvi, altresì, eventuali
altri diritti di terzi;
11) di dare atto che il presente provvedimento e
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercita e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche
e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e
conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del
D.Lgs. 22/97;
12) di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Montesilvano (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara,
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di
Pescara – All’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento
Provinciale di Pescara e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel
settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di Industria Artigianato
Agricoltura di L’Aquila;
13) di notificare il presente provvedimento alla
Società FARM-ECO SERVICE S.r.l. - Corso Umberto n. 474 – 65016 MONTESILVANO
(PE);
14) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e agli estremi al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto