il dirigente del servizio
Omissis
determina
1) di prorogare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, l’autorizzazione regionale n. 80 del 02.02.2000 per l’esercizio di un impianto di trattamento di reflui speciali non pericolosi, con stoccaggio provvisorio, da avviare nell’impianto di depurazione consortile ubicato in Località S. Martino del Comune di Chieti, a favore del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara – Alento – Foro – [Via Gizio n. 36 – 66013 Chieti Scalo], individuato al foglio di mappa n. 12 particelle catastali nn. 4066-4237-4239-4067-4116-263-264-265-266-267, e con una potenzialità dell’impianto pari a 34.675 tonnellate annue;
2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto
dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, la proroga dell’autorizzazione di cui
al punto 1) è concessa per un periodo di anni cinque dal 16 maggio 2005, (data di scadenza della D.G.R. n. 80 del 02.02.2000), ed è
rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
3) di stabilire che i rifiuti ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da nota dell’ARTA – Dipartimento Provinciale di Chieti - prot. n. 337 del 28.01.2005, sono di seguito elencati:
02 |
RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA,
ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E
PREPARAZIONE DI ALIMENTI |
02 01 |
rifiuti prodotti da agricoltura,
orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca |
02 01 01 |
fanghi da
operazioni di lavaggio e pulizia |
02 02 |
rifiuti della preparazione e del
trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale |
02 02 01 |
fanghi da
operazioni di lavaggio e pulizia |
02 03 |
rifiuti della preparazione e del
trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e
tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito
ed estratto dl lievito; della preparazione e fermentazione di melassa |
02 03 01 |
fanghi prodotti
da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e
separazione di componenti |
02 05 |
rifiuti dell'industria
lattiero-casearia |
02 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
02
07 |
rifiuti della produzione
di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) |
02 07 01 |
rifiuti prodotti
dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
19 |
RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI
SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER
USO INDUSTRIALE |
19 07 |
percolato di discarica |
19 07 03 |
percolato di
discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 |
20 |
RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E
ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE
ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
|
20 03 altri rifiuti urbani |
|
20 03 04 fanghi delle fosse settiche |
|
20 03 06
rifiuti della pulizia delle fognature |
4) di obbligare il Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara – Alento – Foro, alla trasmissione di apposita garanzia finanziaria, in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 allegato (A art. 2); detta polizza sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio.
5) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
6) di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e
dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro
chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.
7) di richiamare il Consorzio autorizzato, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all’Amministrazione Provinciale di Chieti e all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
8) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;
9) di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 22/97;
10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara, e all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti;
11) di notificare, ai sensi di legge, il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara – Alento – Foro [Via Gizio n. 36 – 66013 Chieti Scalo];
12) di disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
dott. Massimo Di Giacinto