il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di prorogare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, l’autorizzazione regionale n. 80 del 02.02.2000 per l’esercizio di un impianto di trattamento di reflui speciali non pericolosi, con stoccaggio provvisorio, da avviare nell’impianto di depurazione consortile ubicato in Località S. Martino del Comune di Chieti, a favore del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara – Alento – Foro – [Via Gizio n. 36 – 66013 Chieti Scalo], individuato al foglio di mappa n. 12 particelle catastali nn. 4066-4237-4239-4067-4116-263-264-265-266-267, e con una potenzialità dell’impianto pari a 34.675 tonnellate annue;

2)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, la proroga dell’autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo di anni cinque dal 16 maggio 2005, (data di scadenza della D.G.R. n. 80 del 02.02.2000), ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

3)   di stabilire che i rifiuti ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da nota dell’ARTA – Dipartimento Provinciale di Chieti - prot. n. 337 del 28.01.2005, sono di seguito elencati:

 

02

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI 

02 01

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 

02 01 01

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02 02

rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale 

02 02 01

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02 03

rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto dl lievito; della preparazione e fermentazione di melassa 

02 03 01

fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti 

02 05

rifiuti dell'industria lattiero-casearia 

02 05 99

rifiuti non specificati altrimenti 

02 07

rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 

02 07 01

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

19 07

percolato di discarica 

19 07 03

percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 

20

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

20 03      altri rifiuti urbani 

 

20 03 04    fanghi delle fosse settiche

 

20 03 06    rifiuti della pulizia delle fognature

4)   di obbligare il Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara – Alento – Foro, alla trasmissione di apposita garanzia finanziaria, in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 allegato (A art. 2); detta polizza sarà controfirmata e restituita  a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio.

5)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.

7)   di richiamare il Consorzio autorizzato, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all’Amministrazione Provinciale di Chieti e all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

8)   di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;

9)   di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 22/97;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara, e all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti;

11) di notificare, ai sensi di legge, il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara – Alento – Foro [Via Gizio n. 36 – 66013 Chieti Scalo];

12) di disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

dott. Massimo Di Giacinto