il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di prorogare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e L.R. 28.04.2000 n. 83 – dell’autorizzazione regionale n. 501 del 30.03.2000 a favore della Ditta Sistemi Sospensioni S.p.A. – Magneti Marelli S.r.l.. S.S. 17 Km 96 - 67039 Sulmona inerente: “l’autorizzazione regionale per la realizzazione ed esercizio di un impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, prodotti all’interno dello stabilimento strada Statale S.S. 17 “Apulo Sannitica” Km 96 - 67039 Sulmona, nell’area individuata al Foglio di mappa n. 9 particelle catastali nn. 58-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569, per una potenzialità annua pari a circa 14530,2 tonnellate;

2)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dal 30 marzo 2005, (data di scadenza della D.G.R. n. 501 del 30.03.2000), ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

3)   di stabilire che i rifiuti ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da Parere Tecnico dell’A.R.T.A. Abruzzo - Dipartimento Provinciale dell’Aquila – n. 1918 del 31.03.2005, sono di seguito elencati:

 

CER Autorizzati D.G.R.

 N° 501del 30.03.2000

CER

Ammissibili

Descrizione

Stato Fisico

12 01 01

12 01 01

limatura e trucioli di materiali ferrosi (trucioli di acciaio)

Solido non polver.

12 01 01

12 01 01

limatura e trucioli di materiali ferrosi (trucioli di ghisa)

Solido non polver.

12 01 04

12 01 04

polveri e particolato di materiali non ferrosi

Solido non polver.

19 09 05

12 01 17

materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116*

Solido non polver.

13 02 01*

13 02 05*

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

liquido

13 05 02*

13 05 02*

fanghi di separazione olio/acqua

Fangoso palabile

15 01 01

15 01 01

imballaggi in carta e cartone

Solido non polver.

15 01 03

15 01 03

imballaggi in legno

Solido non polver.

15 01 04

15 01 04

imballaggi metallici

Solido non polver.

20 03 01

15 01 06

imballaggi in materiali misti

Solido non polver.

16 06 01*

16 06 01*

batterie al piombo

Solido non polver.

16 06 04

16 06 04

pile alcaline (tranne 160603) 

Solido non polver.

17 04 05

17 04 05

ferro e acciaio

Solido non polver.

17 04 08

17 04 11

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*

Solido non polver.

4)   di fare salve eventuali valutazioni, da parte del Servizio Gestione Rifiuti, a seguito dei chiarimenti richiesti all’ A.R.T.A. Abruzzo -Dipartimento Provinciale dell’Aquila;

5)   di obbligare la Ditta Sistemi Sospensioni S.p.A. – Magneti Marelli S.r.l. - S.S. 17 Km 96 - 67039 Sulmona - alla trasmissione di apposita garanzia finanziaria, in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 allegato (A art. 2); detta polizza sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio.

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.

8)   di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale dell’Aquila), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

9)   di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;

10) di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 22/97;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune Sulmona (AQ), all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara, e all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti;

12) di notificare, ai sensi di legge, il presente provvedimento alla Ditta Sistemi Sospensioni S.p.A. – Magneti Marelli S.r.l. S.S. 17 Km 96 - 67039 Sulmona;

13) di disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

dott. Massimo Di Giacinto