il dirigente del servizio
Omissis
determina
1) di prorogare, ai sensi
dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e L.R. 28.04.2000 n. 83 –
dell’autorizzazione regionale n. 501 del 30.03.2000 a favore della Ditta Sistemi Sospensioni S.p.A. – Magneti Marelli S.r.l.. S.S.
17 Km 96 - 67039 Sulmona inerente:
“l’autorizzazione regionale per la realizzazione ed esercizio di un impianto
per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali
non pericolosi, prodotti all’interno dello stabilimento strada Statale S.S. 17 “Apulo Sannitica” Km 96 - 67039 Sulmona, nell’area individuata al Foglio di mappa n. 9
particelle catastali nn. 58-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569,
per una potenzialità annua pari a circa 14530,2
tonnellate;
2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto
dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui
al punto 1) è concesso per un
periodo di anni cinque dal 30 marzo 2005, (data di scadenza della D.G.R. n. 501 del 30.03.2000), ed è
rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
3) di stabilire che i rifiuti ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da Parere Tecnico dell’A.R.T.A. Abruzzo - Dipartimento Provinciale dell’Aquila – n. 1918 del 31.03.2005, sono di seguito elencati:
CER
Autorizzati D.G.R. N° 501del 30.03.2000 |
CER
Ammissibili |
Descrizione |
Stato
Fisico |
12 01 01 |
12 01 01 |
limatura e trucioli di materiali ferrosi (trucioli di acciaio) |
Solido non polver. |
12 01 01 |
12 01 01 |
limatura e trucioli di materiali ferrosi (trucioli di ghisa) |
Solido non polver. |
12 01 04 |
12 01 04 |
polveri e particolato di materiali non ferrosi |
Solido non polver. |
19 09 05 |
12 01 17 |
materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116* |
Solido non polver. |
13 02 01* |
13 02 05* |
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati |
liquido |
13 05 02* |
13 05 02* |
fanghi di separazione olio/acqua |
Fangoso palabile |
15 01 01 |
15 01 01 |
imballaggi in carta e cartone |
Solido non polver. |
15 01 03 |
15 01 03 |
imballaggi in legno |
Solido non polver. |
15 01 04 |
15 01 04 |
imballaggi metallici |
Solido non polver. |
20 03 01 |
15 01 06 |
imballaggi in materiali misti |
Solido non polver. |
16 06 01* |
16 06 01* |
batterie al piombo |
Solido non polver. |
16 06 04 |
16 06 04 |
pile alcaline (tranne 160603) |
Solido non polver. |
17 04 05 |
17 04 05 |
ferro e acciaio |
Solido non polver. |
17 04 08 |
17 04 11 |
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410* |
Solido non polver. |
4) di fare salve eventuali valutazioni, da parte del Servizio Gestione Rifiuti, a seguito dei chiarimenti richiesti all’ A.R.T.A. Abruzzo -Dipartimento Provinciale dell’Aquila;
5) di obbligare la Ditta Sistemi Sospensioni S.p.A. – Magneti Marelli S.r.l. - S.S. 17 Km 96 - 67039 Sulmona - alla trasmissione di apposita garanzia finanziaria, in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 allegato (A art. 2); detta polizza sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio.
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e
dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro
chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.
8) di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale dell’Aquila), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
9) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;
10) di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 22/97;
11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune Sulmona (AQ), all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara, e all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti;
12) di notificare, ai sensi di
legge, il presente provvedimento alla Ditta Sistemi
Sospensioni S.p.A. – Magneti Marelli S.r.l. S.S. 17 Km 96 - 67039 Sulmona;
13) di disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
dott. Massimo Di Giacinto