il dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
La ditta F.lli Lepore s.a.s. con sede legale in via Passo del Mulino S. Egidio alla Vibrata (TE), è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia sita in località “Villa Chierico” nel Comune di Civitella del Tronto (TE), individuata in Catasto al Foglio n. 14 Particelle nn. 196-197-103-157-106 e 158 (tutte parte), alle seguenti norme e condizioni:
Articolo 1
La ditta è obbligata all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica del provvedimento. L’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni di proroga per giustificati motivi. Al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie dovrà essere presentata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59 ed idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96. La presente Determina s’intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 giorni.
Articolo 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, è garantito mediante deposito cauzionale per un importo della misura di Euro 60.000,00 (sessantamila/00). La predetta garanzia è stata presentata con polizza fidejussoria n. 7242100780256 emessa da Istituto Assicurativo “Milano Assicurazioni” in data 24.03.05.
Articolo 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e Controllo i mezzi necessari per visitare i lavori, comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.
Articolo 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
1. prima dell’inizio dei lavori la ditta deve presentare all’Ufficio Cave una planimetria, sulla viabilità utilizzata per l’accesso all’area di cava, da concordare con il Comune di Civitella del Tronto (TE);
2. gli scavi devono mantenersi ad una distanza di 65,00 dal confine demaniale;
3. installare un piezometro nella zona più prossima al fiume Salinello;
4. il materiale utilizzato per il ritombamento deve essere terreno idoneo e non compreso nell’elenco allegato al decreto L.vo n. 22/97;
Articolo 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Articolo 8
La quantità estraibile sarà complessivamente di mc. 20.840 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.
Articolo 10
La ditta è tenuta, circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.
Articolo 11
La presente Determina dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
Il Dirigente del Servizio
Ing. Ezio Faieta