IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Art. 1
E’ rilasciata alla società AZZURRA GAS SOC. COOP A R.L. con sede in ROMA – Via Canelli n. 21, la concessione per la distribuzione e vendita di GPL in bombole e fuso in piccoli serbatoi fissi, tramite autocisterne nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo. La presente concessione ha durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data della relativa notifica.
Art. 2
La Società concessionaria, sotto pena di decadenza, è tenuta a dimostrare entro 180 giorni dalla data della presente determinazione di:
a) essere proprietaria di un parco recipienti, comprendente bombole e piccoli serbatoi, rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327 con l’indicazione della consistenza numerica e dei relativi certificati di collaudo;
b) aver stipulato e registrato con il titolare di una concessione di un impianto e di travaso di gas liquido liquefatto un contratto, della durata della validità della concessione, nel quale venga dichiarato il possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 539/1985;
c) aver ottemperato compiutamente agli obblighi previsti nell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, modificata ed integrata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539, presentando in originale o copia autentica, l’assicurazione obbligatoria per recipienti con capacità non inferiore ai 16 litri.
d) essere in possesso dell’apposita certificazione antimafia.
Gli atti suddetti devono essere presentati all’Ufficio Cave e Torbiere del Servizio Attività Estrattive e Minerarie.
Art. 3
La Società ha l’obbligo di immettere sul mercato solo recipienti accompagnati dalle istruzioni per l’uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell’art. 6 della legge 1° ottobre 1985, n. 539.
Art. 4
La Società è tenuta, sotto la propria responsabilità, ad istruire gli addetti sul corretto uso dei recipienti contenenti G.P.L. e dei relativi annessi.
Art. 5
Nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell’impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata.
Art. 6
La presente concessione, resta subordinata alle autorizzazioni degli organi preposti alla sicurezza ed al nulla osta di altre Amministrazioni statali competenti in materia e non consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di g.p.l. sfuso od in bombole in quantità superiore a 500 Kg. di prodotto.
Art. 7
La concessionaria è tenuta inoltre all’osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla legge 21 marzo 1958, n. 327 ed alla legge 2 febbraio 1973 n. 7, modificata ed impegnata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539 nonché dalle norme dettate dal D.M. 23 dicembre 1985 citato nelle premesse.
Art. 8
Il presente Decreto regionale dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi di legge.
IL DIRIGENTE del servizio
Ing. Ezio Faieta