il dirigente del servizio

Omissis

determina

La ditta SI SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via A. Bafile n.14 - Comune di Vasto (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “La Selva” del Comune di Paglieta (CH) individuata in Catasto al foglio 1 particelle nn. 51-53-54-55 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 72.000,00 (settantaduemila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 6043.101339764 emessa in data 17.02.2005 dalla SOCIETÀ MILANO ASSICURAZIONI SPA. DI MILANO.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione devono essere presentate due planimetrie, in scale adeguate, contenenti rispettivamente, oltre alla numerazione dei termini lapidei disposti ai Vertici dell’area autorizzata, la direzione dell’avanzamento dei lavori con inizio dal lato più piccolo e il percorso stradale utilizzato dai mezzi di trasporto;

-    La coltivazione della cava deve avvenire per fasce successive di ampiezza non superiore a 50,00 metri tra il fronte di scavo e la scarpata di ripristino;

-    Il materiale utilizzato per il ripristino ambientale non deve essere ricompreso nell’elenco allegato al D.L.vo n. 22/1997 (Decreto Ronchi).

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 9.546 e complessivamente di mc. 28.638 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

il dirigente del servizio

Ing. Ezio Faieta