la
giunta regionale
Omissis
A voti
unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
Per le
motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:
1. Di prorogare per il complessivo periodo dal
01.05.05 al 31.07.05 le attività socialmente utili contemplate nella lett. A)
dei Progetti n. 1 e n. 2 dell’allegato n. 3 alla D.G.R. n. 956 del 26.10.2004,
integrata dalle deliberazioni n. 1377 del 29.12.2004, n. 211 del 28/02/2005 e
n. 340 del 21/03/2005 alle medesime condizioni ivi previste.
2. Che le relative spettanze saranno erogate ai
lavoratori direttamente dall’I.N.P.S., secondo le modalità attualmente in
vigore, in virtù della sottoscrizione di apposita convenzione da stipulare con
la Sede regionale di tale Istituto.
3. Di delegare a sottoscrivere tale atto la competente
Direzione Regionale.
4. Che gli enti utilizzatori dei soggetti
rientranti nei benefici di cui al Progetto n. 1 dell’allegato n. 3 alla D.G.R.
n. 956/05 sono tenuti a restituire alla Regione la quota dell’assegno A.S.U.
posta a loro carico, nella misura ivi stabilita, nel caso in cui non effettuino
le stabilizzazioni stabilite entro la data del 31.07.05.
5. Di prorogare, altresì, di pari periodo, il
termine per poter usufruire degli incentivi regionali destinati alla
stabilizzazione occupazionale di detti lavoratori, contemplati nella D.G.R. n.
956/04 e successive integrazioni.
6. Che l’onere finanziario connesso alla proroga
A.S.U., stimato in €. 338.283,90 (trecentotrentottomiladuecentottantatre/90),
escluso il costo del servizio INPS e della copertura contributiva figurativa
per ciascun lavoratore, attualmente non quantificabile, trova adeguata capienza
nelle risorse del Fondo per l’Occupazione riconosciute alla Regione dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della stipula delle
convenzioni A.S.U., già impegnate dal competente Servizio regionale con
determinazione dirigenziale n. DL9/893 del 15.12.03, registrata dal Servizio
Ragioneria al n. 947 del 23.12.2003, mentre quello relativo all’incentivazione
alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori risulta individuato con la
richiamata D.G.R. n. 956/04.
7. Lo slittamento a data da stabilire
dell’applicazione della previsione del punto 2) del dispositivo della D.G.R. n.
215/05.