la giunta regionale

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:

1.   Di prorogare per il complessivo periodo dal 01.05.05 al 31.07.05 le attività socialmente utili contemplate nella lett. A) dei Progetti n. 1 e n. 2 dell’allegato n. 3 alla D.G.R. n. 956 del 26.10.2004, integrata dalle deliberazioni n. 1377 del 29.12.2004, n. 211 del 28/02/2005 e n. 340 del 21/03/2005 alle medesime condizioni ivi previste.

2.   Che le relative spettanze saranno erogate ai lavoratori direttamente dall’I.N.P.S., secondo le modalità attualmente in vigore, in virtù della sottoscrizione di apposita convenzione da stipulare con la Sede regionale di tale Istituto.

3.   Di delegare a sottoscrivere tale atto la competente Direzione Regionale.

4.   Che gli enti utilizzatori dei soggetti rientranti nei benefici di cui al Progetto n. 1 dell’allegato n. 3 alla D.G.R. n. 956/05 sono tenuti a restituire alla Regione la quota dell’assegno A.S.U. posta a loro carico, nella misura ivi stabilita, nel caso in cui non effettuino le stabilizzazioni stabilite entro la data del 31.07.05.

5.   Di prorogare, altresì, di pari periodo, il termine per poter usufruire degli incentivi regionali destinati alla stabilizzazione occupazionale di detti lavoratori, contemplati nella D.G.R. n. 956/04 e successive integrazioni.

6.   Che l’onere finanziario connesso alla proroga A.S.U., stimato in €. 338.283,90 (trecentotrentottomiladuecentottantatre/90), escluso il costo del servizio INPS e della copertura contributiva figurativa per ciascun lavoratore, attualmente non quantificabile, trova adeguata capienza nelle risorse del Fondo per l’Occupazione riconosciute alla Regione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della stipula delle convenzioni A.S.U., già impegnate dal competente Servizio regionale con determinazione dirigenziale n. DL9/893 del 15.12.03, registrata dal Servizio Ragioneria al n. 947 del 23.12.2003, mentre quello relativo all’incentivazione alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori risulta individuato con la richiamata D.G.R. n. 956/04.

7.   Lo slittamento a data da stabilire dell’applicazione della previsione del punto 2) del dispositivo della D.G.R. n. 215/05.