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L’art.
7 comma 5° è così modificato:
“I regolamenti, ferma restando la pubblicazione congiunta con la relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
Nel caso di urgenza, la deliberazione con annesso regolamento può essere dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
Sono fatte salve
diverse disposizioni di legge”
L’art.
24 è così modificato:
“Le dimissioni
dalla carica di Consigliere Provinciale sono presentate personalmente per
iscritto ed indirizzate al Consiglio; devono essere assunte al protocollo
dell’Ente nella medesima giornata nell’ordine temporale di presentazione.
Le dimissioni non
presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate nelle forme di
legge.
Le dimissioni
sono irrevocabili e decorrono dalla data della loro presentazione.
Il consiglio deve
procedere alla relativa surrogazione entro e non oltre dieci giorni dalla data
di presentazione delle dimissioni, seguendo l’ordine di presentazione delle
stesse come risulta dal protocollo.
Non si fa luogo
alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo
scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 del Testo Unico degli Enti
Locali.”
L’art.
25 comma 5° è così modificato:
“Le commissioni
sono presiedute da un Consigliere eletto dal Consiglio provinciale. Ogni
commissione elegge al proprio interno un vice presidente, avendo cura che tale
incarico sia attribuito ad un componente che sia espressione dei gruppi
politici consiliari della minoranza.”
L’art.
29 comma 1° è così modificato:
“La Giunta
provinciale è composta dal Presidente e da un numero di assessori fino ad un
massimo di otto, includendo tra questi il vice presidente.”