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L’art. 7 comma 5° è così modificato:

“I regolamenti, ferma restando la pubblicazione congiunta con la relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Nel caso di urgenza, la deliberazione con annesso regolamento può essere dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Sono fatte salve diverse disposizioni di legge”

L’art. 24 è così modificato:

“Le dimissioni dalla carica di Consigliere Provinciale sono presentate personalmente per iscritto ed indirizzate al Consiglio; devono essere assunte al protocollo dell’Ente nella medesima giornata nell’ordine temporale di presentazione.

Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate nelle forme di legge.

Le dimissioni sono irrevocabili e decorrono dalla data della loro presentazione.

Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, seguendo l’ordine di presentazione delle stesse come risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 del Testo Unico degli Enti Locali.”

L’art. 25 comma 5° è così modificato:

“Le commissioni sono presiedute da un Consigliere eletto dal Consiglio provinciale. Ogni commissione elegge al proprio interno un vice presidente, avendo cura che tale incarico sia attribuito ad un componente che sia espressione dei gruppi politici consiliari della minoranza.”

L’art. 29 comma 1° è così modificato:

“La Giunta provinciale è composta dal Presidente e da un numero di assessori fino ad un massimo di otto, includendo tra questi il vice presidente.”