Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte
costituzionale
a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956
Ricorso n. 47 depositato il 26 aprile 2005
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domiciliato
nei confronti
della Regione Abruzzo in persona del Presidente della
Giunta Regionale p.t.,
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale
della L.R. n. 6 del 08.02.2005 pubblicata sul BUR n. 3 del 25.02.2005 recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)” ed in particolare per quanto disposto negli
1) art. 21, laddove prevede la concessione di agevolazioni a favore di piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione, senza far riferimento agli obiettivi fissati nel Programma nazionale della ricerca (PNR), così contrastando con l’articolo 117, comma 3, della Costituzione in relazione ai principi fondamentali in materia di “ricerca scientifica e tecnologica” di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 204/1998;
2) articoli 27 e 28 che dispongono l’inquadramento del personale ivi contemplato in categorie superiori a quelle di appartenenza, così ponendosi in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 51 e 97, 1° e 3° comma e con la consolidata giurisprudenza costituzionale, che stabilisce l’accesso ad un livello superiore mediante superamento di un concorso pubblico (sent. n. 194/2002, 372/2002, 274/2003);
3) articolo 31, che prevede l’attribuzione di qualifiche funzionali superiori al personale iscritto al registro dei Divulgatori agricoli, come si evince dalla tabella di corrispondenza di cui al comma 2, del medesimo articolo per contrasto con gli artt. 3, 51, 97 1° e 3° comma;
4) articoli 35 e 39, che rispettivamente prevedono che il 60% dei posti vacanti della qualifica di dirigente venga coperto mediante un concorso interno (art. 35), nonché l’inquadramento del personale nei ruoli organici del Consiglio regionale attualmente in servizio presso le commissioni consiliari, tramite procedura concorsuale riservata, così violando il principio costituzionale dell’accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 3, 51 e 97, l° e 3° comma della Costituzione, come ribadito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale;
5) articolo 40 prevede l’estensione degli effetti della l.r. n. 39/2004 - che dispone ope legis e retroattivamente l’attribuzione di un livello superiore al personale interno della Regione che abbia ricoperto l’incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari - anche al personale di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale, di cui alla l.r. n. 17/2001. Tale norma è illegittima, in quanto la l.r. n. 39/04, è stata già impugnata dal Governo per contrasto con l’articolo 97, commi 1 e 3, della Costituzione, che stabilisce l’accesso ad un livello superiore mediante superamento di concorso pubblico, nonché con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione;
6) articolo 41, che prevede ai commi 1 e 2, l’inquadramento, nel ruolo organico del Consiglio regionale e della Giunta, del personale assunto con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale e/o con contratto di collaborazione professionale (comma 1), previo espletamento di corso concorso riservato esteso anche al personale regionale di ruolo (comma 2) nonché dispone l’accesso ad un profilo professionale superiore al personale che ha svolto le funzioni di vice direttore del BURA, attraverso una selezione riservata, così ponendosi in contrasto con l’articolo 97, comma 1 e 3 della Costituzione.
Medesime considerazioni vengono formulate per gli articoli 42 e 203 che prevedono rispettivamente la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Per tali motivi si chiede che le disposizioni degli articoli della Legge Regionale Abruzzo n. 6 siano dichiarate costituzionalmente illegittime.
Sarà prodotta: 1) Delibera Consigli dei Ministri 15.04.2005 2)Relazione sulla Legge Regionale 6/2005.
Avvocato dello Stato
Aldo Linguiti