il dirigente del servizio
- Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss. Modifiche ed integrazioni;
- Visti gli art. 20 e 22/bis del citato D.P.R. in base ai quali vengono disciplinate - rispettivamente - la determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione e l’occupazione d’urgenza;
- Visto l’art. 21 della citata normativa concernente il procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione;
- Vista la propria determina n. DC6 ESP. 72 del 22.03.2004 con la quale veniva - tra l’altro – autorizzata l’occupazione d’urgenza dei terreni riguardanti la procedura espropriativa di cui alle premesse della stessa determina, stabilendo altresì, l’ammontare dell’indennità provvisoria di espropriazione di cui agli allegati del citato provvedimento;
- CONSIDERATO che alcuni proprietari non hanno accettato la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, condividendo la proposta dell’Autorità espropriante di nomina di un collegio arbitrale, di cui al II° comma e seguenti del citato art. 21;
- CONSIDERATO che i proprietari catastali DI IORIO ROSETTA e VALIGNANI TOMMASO, ditte consorziate in “CONSORZIO DI URBANIZZAZIONE DI IORIO ROSETTA e VALIGNANI TOMMASO”, titolari dei terreni siti - per la parte che qui interessa per competenza in Comune di Chieti - al foglio di mappa n. 50 particelle nn. 360-87-4100-3557-3559-4012-174-139-144-476-142-202-351-444-3560-248 ed al foglio di mappa n. 51 particella n. 2 hanno accettato la procedura dell’accertamento dell’indennità definitiva di espropriazione mediante arbitrato;
- VISTA la Determina Dirigenziale n. DC6.Espr./112 del 10 Novembre 2004, con la quale. ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., veniva disposta la costituzione del collegio arbitrale competente per l’accertamento dell’indennità definitiva dei sopraccitati terreni ricadenti nel Comune di Chieti;
- RILEVAVO che L’ing. Nicola PIPINO, presidente del suddetto collegio arbitrale, con nota datata 22.3.2005, acquisita al protocollo di questa Direzione in data 6.4.2005 ha chiesto una proroga di gg. 120 per il deposito della relazione peritale per le seguenti motivazioni: 1) nel corso dell’esame della documentazione è emerso che alcune particelle di cui alla determinazione dirigenziale n. 112/04, sono state attribuite erroneamente alle ditte sopra citate mentre, alcuni terreni, oggetto di esproprio, catastalmente in testa ditta Di Iorio, in realtà sono stati alienati ad altri soggetti e pertanto i componenti del collegio si sono dovuti attivare per reperire i vari atti di trasferimento al fine di limitare la stima alle sole proprietà della citata ditta o dei legittimi eredi; 2) i membri della commissione essendo venuti a conoscenza della esistenza di un atto di programmazione urbanistica di riqualificazione (PRUST) interessante anche le aree oggetto dell’esproprio di cui trattasi, ha dovuto accertare e verificare presso le sedi competenti l’articolazione dello strumento urbanistico, nonché l’approvazione e la vigenza delle trasformazioni urbanistiche subite dai terreni, oggetto di ricorso;
- CONSIDERATO, l’effettiva sussistenza delle motivazioni sopra riportate, il termine di gg. 90 originariamente previsto per il deposito della relazione peritale relativa all’accertamento dell’indennità definiva di espropriazioni dei terreni di proprietà delle ditte interessate, siti nel territorio comunale di Chieti, è prorogato di gg. 120 fissando quale scadenza la data del 12 maggio 2005;
Determina
Per quanto esposto nelle premesse:
- Il termine di gg. 90 previsto nella Determinazione dirigenziale DC6/Espr. 112 del 10.11.2004 per il deposito della relazione peritale relativa all’accertamento dell’indennità definitiva di esproprio dei terreni di proprietà delle ditte di cui alle premesse, siti nel territorio comunale di Chieti, è prorogato di gg. 120 fissando quale scadenza la data del 12 maggio 2005;
- La Società Interporto Val Pescara S.p.a. è incaricata di dare comunicazione formale del seguente provvedimento ai tecnici componenti il collegio arbitrale.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Elio Iagnemma