IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

La ditta ECOFUTURA SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Viale Abruzzo n. 463 – Comune di Chieti, è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “S. Lucia” del Comune di Popoli (PE) individuata in Catasto al foglio 30 particelle nn. 211-212-219-220-402-439-247-411-217-218-214-221-216-213 alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie. La ditta, inoltre, deve sottoscrivere la Convenzione di cui all’art. 132 della L.R. 06/2005 entro i termini previsti dalla stessa. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la Convenzione prevista, il presente provvedimento è sospeso.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denunzia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio il presente provvedimento si intende decaduto.

Articolo 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 100993 emessa in data 04.04.2005 dalla SOCIETÀ STAR FIN SPA. DI ROMA.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Prima dell’inizio dei lavori deve essere inoltrata, all’Ufficio Cave e Torbiere, una planimetria dettagliata contenente le vie di accesso all’area di cava completa delle dovute autorizzazioni;

-     I lavori di coltivazione devono iniziare contestualmente lungo la linea di confine con la cava limitrofa.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 13.750 e complessivamente di mc. 55.000 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a)   n. 1 escavatore; b)                  n. 1 ruspa; c)                  vari autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;

Articolo 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

il dirigente del servizio

Ing. Ezio Faieta