LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per i motivi specificati in narrativa:

-    di approvare per l’anno 2004 i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui all’art.80, comma 14, della legge 23.12.2000 n.388, di cui all’allegato A) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

-    di dare atto che la somma di € 150.000,00 sarà ripartita tra gli Ambiti territoriali sociali che non hanno mai usufruito dei contributi regionali per l’attivazione/ampliamento del servizio di telefonia rivolto alle persone anziane, in base al numero degli anziani che necessitano di tale servizio,  al   numero dei Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale aderenti al progetto e all’estensione territoriale dei Comuni aderenti al progetto, a seguito di presentazione di uno specifico progetto, così come specificato nell’allegato A) del presente atto;

-    di dare atto che la ripartizione, l’impegno e le liquidazioni avverranno con successivi provvedimenti dirigenziali;

-    di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A..


 

Allegato A)

 

Legge 23 dicembre 2000 n.388, art. 80, comma 14

D.M. 28 febbraio 2002 n.70

 

 

CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE

CONTRIBUTI PER  I  SERVIZI DI  TELEFONIA  ALLE  PERSONE  ANZIANE

Fondi Statali - Anno 2004

 

 

Art. 1

 

I Comuni, così come aggregati negli Ambiti territoriali sociali approvati con delibera di C.R. n.59/5 del 19.03.2002, pubblicata sul BURA n.59 speciale – Politiche Sociali – del 15.05.2002, in attuazione dell’art.8, comma 3 della legge 08.11.2000 n.328, che non hanno mai beneficiato di contributi per l’attivazione/ampliamento di servizi di telefonia alle persone anziane, possono presentare domanda per il finanziamento di un solo progetto.

 

Art. 2

 

I progetti devono prevedere l’attivazione del servizio di telefonia per le persone anziane, intendendo tali i soggetti di età non inferiore a sessantacinque anni, che vivono sole e con un reddito non superiore a quello dei trattamenti minimi di pensione erogati dall’INPS.

Possono essere finanziati anche i progetti che prevedono l’ampliamento di servizi già attivati; in tal caso il contributo può essere concesso solo per la parte relativa all’ampliamento e dovranno essere descritte analiticamente sia le attività in corso e sia quelle che si propongono di realizzare con attuazione del progetto presentato.

 

Art. 3

 

Il Servizio dovrà essere assicurato esclusivamente da operatori, con esclusione di risponditori automatici e per non meno di 10 ore giornaliere.

Il progetto deve contenere una descrizione completa delle caratteristiche del servizio di telefonia e degli interventi di assistenza, di promozione ad essi collegati e delle professionalità allo scopo impiegate. Deve essere inoltre specificato il quadro economico delle singole voci di costo e la relativa copertura finanziaria.

 

Art. 4

 

Il Servizio di telefonia per gli anziani soli dovrà essere gestito esclusivamente da:

-    organismi non lucrativi di utilità sociale;

-     organismi della cooperazione;

-     organismi di volontariato;

-      associazione ed enti di promozione sociale;

-     fondazioni;

-     enti di patronato;

-     altri soggetti privati;

 

I soggetti di cui al precedente comma devono dimostrare la propria esperienza nel settore della promozione dei servizi in favore delle persone anziane, mediante presentazione, all’Ente titolare del progetto o destinatario dei finanziamenti, di curricula dei servizi gestiti in Ambito Territoriale Sociale, in ambito comunale, in ambito provinciale, in ambito distrettuale sanitario o in ambito regionale.

 

Art. 5

 

Il contributo economico, per ciascun progetto inerente all’attivazione o all’ampliamento del servizio di telefonia alle persone anziane sole, verrà ripartito in base alle percentuali ed ai parametri di seguito specificati:

-    il 20% in base al numero dei comuni dell’Ambito Sociale territoriale aderenti al progetto;

-    il 40% in base all’estensione territoriale dei comuni aderenti al progetto;

-    il 40% in base al numero degli anziani destinatari del servizio di telefonia.

Il concorso del contributo regionale non potrà superare il 70% della spesa totale di progetto.

 

Art. 6

 

Il progetto dovrà essere presentato, a pena di esclusione, con specifica istanza, alla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Promozione e Sicurezza Sociale - Servizio "Interventi Socio-Assistenziali" – Viale Bovio  n.425 – Pescara mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul BURA del presente provvedimento.

Al progetto dovrà essere allegata la delibera di approvazione del progetto stesso, adottata da ciascun Comune aderente.

 

Art. 7

 

Il progetto di cui al precedente articolo dovrà essere trasmesso dall’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale e dovrà contenere:

 

1.  la descrizione delle attività in esso previste;

2.  la dichiarazione che il soggetto gestore del servizio di telefonia per anziani soli sarà uno di quelli indicati nel precedente art.4;

3.  le professionalità previste;

4.  le modalità di erogazione del servizio;

5.  le tipologie di informazione;

6.  i tempi di realizzazione del progetto;

7.  l’individuazione degli obiettivi da raggiungere;

8.  il quadro economico della spesa di progetto;

9.  l’indicazione dell’importo di cofinanziamento da parte dei singoli comuni e/o dalla o dalle Comunità montane ricadenti nello stesso Ambito territoriale sociale;

10.  l’indicazione del contributo regionale richiesto.

 

Art. 8

 

Le somme concesse verranno liquidate, con Determinazioni del Dirigente del Servizio "Interventi Socio-Assistenziali", nel modo seguente:

-    il 70% alla data di avvio del progetto, che dovrà essere comunicato entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento dirigenziale di concessione del contributo regionale, a pena della decadenza del contributo concesso;

-    il restante 30% ad ultimazione  progetto,  a seguito della presentazione di relazione sull’attuazione dello stesso e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, con indicazione del numero di contatti telefonici in ingresso e in uscita per ciascun mese di riferimento, del numero degli utenti e dell’impatto del servizio di telefonia sul territorio di riferimento, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute come da specifico quadro economico di progetto.

La realizzazione totale del progetto dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di avvio del progetto stesso.

 

Art. 9

Eventuali proroghe possono essere concesse dal dirigente del Servizio “Interventi Socio-Assistenziali” per un periodo non superiore a sei mesi, a seguito di specifica, motivata richiesta prima della scadenza del progetto finanziato.

 
Art. 10

 

La relazione sull’attuazione del progetto dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di ultimazione dello stesso.

Eventuali economie derivanti da rinuncia alla realizzazione del progetto, o di decadenza del contributo concesso, verranno destinate all’incremento proporzionale del contributo a favore dei soggetti assegnatari e fino al raggiungimento del limite massimo del 70% della spesa totale di progetto.