Il presidente della giunta regionale
Viste le note n. 690/SA e n. 691/SA entrambe del 25.03.2005 del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL Lanciano-Vasto con le quali si trasmettono le proposte di revoca della zona di sorveglianza per MVS derivante dai focolai secondari verificatisi, rispettivamente, negli allevamenti suini cod. az. 036CH023 situato in C.da Pagliarini del Comune di Fresagrandinaria, e cod.az. 097CH021 situato in Via Indipendenza, cod.az. 097CH018, situato in Via Indipendenza, cod.az. 097CH019 situato in via San Vito e Cod. az. 097CH020 situato in Via San Vito del Comune di Tufillo.
Considerata l’esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni in conseguenza degli esiti favorevoli degli accertamenti sierologici e clinici svolti ai sensi del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;
Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;
Visto il D.P.R. 1 Marzo 1992 n. 229, che stabilisce misure di lotta contro l’Afta epizootica e le altre malattie comprese nella lista “A” dell’OIE;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
Vista l’O.M. 26 luglio 2001, “Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica”;
Considerato che con determine n. DG/11/56 del 22/02/2005, le aree dei Comuni sopracitati sono state declassate da protezione a sorveglianza in conseguenza dei controlli favorevoli effettuati dal Servizio Veterinario dell’Az. Usl di Lanciano-Vasto
Vista la Legge Regionale n. 77/99;
Vista la Legge Regionale n. 33 del 14 agosto 1981;
Vista la Propria precedente Ordinanza n. 8 del 22/12/2004;
Ritenuto di procedere alla revoca parziale della citata Ordinanza per le aree sopra indicate ai sensi della Legge Regionale del 14 agosto 1981 n. 33;
Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente ordinanza che è attestata dalla firma del direttore della direzione sanità;
ORDINA
1. Di revocare parzialmente la propria precedente Ordinanza n. 8 del 22.12.2004, relativamente alle misure restrittive di carattere sanitario già emanate per i focolai dei comuni sopra citati.
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati, ai servizi veterinari delle Az. USL della Regione Abruzzo e al Nas Regionale;
3. Di rinviare a successivi atti la ulteriore revoca dell’Ordinanza n. 8 del 22.12.2004, relativamente alla parte ancora in essere;
4. Di trasmettere la presente Ordinanza al B.U.R.A. per la pubblicazione:
I Sindaci dei Comuni, tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, il Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. 03 Lanciano-Vasto, gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza:
- è dichiarata immediatamente esecutiva;
- sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
L’Aquila, lì 20 Aprile 2005
Il presidente DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Pace