Il
Commissario Straordinario
con i
poteri del Consiglio Comunale
Richiamata
la delibera di C.C. n. 366 del 23 febbraio 2004 recante ad oggetto:
“Realizzazione del 1° intervento funzionale II° e III° fase dell’interporto
Chieti / Pescara. Variante al PRG ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
327/2001, art. 19 con la quale è stata stabilita quanto segue:
1) di revocare, per le motivazioni espresse
nelle premesse, la delibera di Consiglio Comunale n. 338 del 22.07.2003;
2) di adottare, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 19 del DPR n. 327/01, come modificato dal D.lgs. 27.12.2002. n. 302
(G.U. 22 gennaio 2003 n. 17), la variante al P.R.G. per la realizzazione del 1°
intervento funzionale II e III fase dell’interporto Chieti – Pescara, così come
esattamente individuato negli elaborati grafici del progetto definitivo (in
atti del fascicolo) approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Interporto
nella seduta del 11.12.2002, preso atto della procedura esperita ai sensi degli
artt. 16 e 17 del D.P.R. N° 327/01;
3) di prendere atto, come evidenziato nella nota
dell’Interporto Valpescara S.p.a. del 04.12.2003 protocollo generale n. 60976
che sono state già avviate, con la Regione Abruzzo, le attività tecniche
preordinate al raggiungimento di nuovo Accordo di Programma teso ad una
possibile riduzione delle Aree asservite anche nel territorio del Comune di
Chieti;
4) di dare atto che, ai fini del proseguimento
dell’iter, seguiranno le relative pubblicazioni prescritte dalla Legge;
5) di imputare la spesa presumibile occorrente
per le pubblicazioni, pari a complessive € 780,00 di cui € 650,00 d’imponibile
ed € 130,00 per I.V.A. al 20%, sul redigendo Bilancio di Previsione 2004,
capitolo 13860, alla voce: “Spese per gare di appalto, contratti e
pubblicazioni di atti vari, ecc....”
6) di inviare la presente deliberazione al
progettista incaricato della variante al P.R.G.”.
Vista
la nota del VI° Settore - Assetto del Territorio prot. n. 19930/1938 del
19.04.2004 inviata al Presidente della Provincia di Chieti, recante ad oggetto:
“Realizzazione del primo intervento funzionale II° e III° fase dell’Interporto
Chieti - Pescara. Variante al PRG ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
327/2001, art. l9”, in atti del fascicolo;
Visto,
altresì, la nota di riscontro della Provincia di Chieti prot. n. 1097 del
19.05.2004, con la quale, dopo aver svolto alcune considerazioni, concludeva
letteralmente: “E’ del parere che la presente variante possa essere ritenuta
compatibile con gli indirizzi e contenuti del vigente P.T.C.P.”:
Considerato:
- che giusta quanto previsto al punto 4) del
dispositivo della richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 366/04, si è
provveduto alle pubblicazioni previste dalla Legge con Avviso Pubblico
mediante: a) apposizione di manifesti per le Vie della città, b) di inserzione
sul quotidiano “Il Messaggero” in data 27.07.2004, c) pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 ordinario del 01.10.2004;
- che, nel tempo stabilito, non è pervenuta
nessuna osservazione all’Ente, giusta nota n. 18/SG del 27.01.2005 della
Segreteria Generale ed acquisita al prot. n. 843 del 2.02.2005;
Visto
l’art. 19 del DPR n. 327/01 come modificato dal D.lgs. 27.12.2002. n. 302
(Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2003 n. 17) che all’art. 19 così recita:
“L’Approvazione
del progetto
1) L’Art. 19 (L) (l’approvazione del progetto).
- 1. Quando l’opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni
urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme
di cui all’articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi
seguenti. (L);
2) L’approvazione del progetto
preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione
della variante allo strumento urbanistico. (L).
3) Se l’opera non è di competenza comunale,
l’anno di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della
autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre
l’adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L).
4) Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la
Regione o l’ente da questa delegato all’approvazione del piano urbanistico
comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni,
decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio Comunale e della
relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del
Consiglio Comunale, che in una successiva seduta ne dispone l’efficacia. (L);”
Rilevato
che l’opera da realizzare non è di competenza Comunale e che il progetto
definitivo è stato già approvato dalla Autorità competente (nel caso di specie
dal Consiglio di Amministrazione dell’Interporto nella seduta del 11.12.2002);
Tutto
ciò premesso e considerato
Preso
atto del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49. 1° comma, Dlgs. n.
267/2000:
- sotto il profilo della regolarità tecnica
dal Dirigente del VI Settore Assetto del Territorio;
Vista
la vigente legislazione in materia;
Visto
il DPR n. 327/01, come modificato dal D.lgs. 27.12.02. n. 302 (G.U. 22 gennaio
2003 n. 17);
Visto
il Dlgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 19 del DPR n. 327/01, come modificato dal D.lgs. 27.12.2002, n. 302
(G.U. 22 gennaio 2003 n. 17), la variante al P.R.G. per la realizzazione del 1°
intervento funzionale II e III fase dell’interporto Chieti - Pescara, così come
esattamente individuato negli elaborati grafici del progetto definitivo (in
atti del fascicolo) approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Interporto
nella seduta del 11.12.2002, preso atto della procedura esperita ai sensi degli
artt. 16 e 17 del D.P.R. N° 327/01;
2) di prendere atto, come evidenziato nella nota
dell’Interporto Valpescara S.p.a. del 04.12.2003 protocollo generale n. 60976
che sono state già avviate, con la Regione Abruzzo, le attività tecniche
preordinate al raggiungimento di nuovo Accordo di Programma teso ad una
possibile riduzione delle Aree asservite anche nel territorio del Comune di
Chieti;
3) di inviare la presente deliberazione al
progettista incaricato della variante al P.R.G. .
Letto,
approvato e sottoscritto.
(seguono
le firme all’originale).
La
presente deliberazione resterà affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per
gg. 15 consecutivi (dall’11 al 26 febbraio)
La
presente copia è conforme all’originale.
Chieti,
11 febbraio 2005
il
segretario generale
Dott. Sergio Di Luca