la giunta regionale

Omissis

Delibera

per le motivazioni espresse in narrativa

1)   di ratificare l’elenco dei centri di riferimento regionali per la diagnosi, la terapia, il monitoraggio del morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, di cui all’allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto- individuati ai sensi del D.M. 18 maggio 2001 n. 279 “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione della partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. b) D.Lgs. 29 aprile 1998 n. 124”-;

2)   di dare mandato al Servizio Assistenza Distrettuale – Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità di modificare e/o integrare, qualora necessario – sulla base della comprovata esperienza nella patologia di cui trattasi nonché della casistica trattata - l’elenco dei centri di riferimento regionali per la diagnosi, la terapia, il monitoraggio del morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, di cui all’allegato A;

3)   di disciplinare le modalità di accertamento, certificazione e monitoraggio della patologia, nonché di erogazione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare secondo quanto riportato nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4)   di precisare che le AA.SS.LL. – per il tramite dei Centri autorizzati – eroghino in regime di esenzione dalla partecipazione al costo tutte le prestazioni finalizzate alla diagnosi ed al monitoraggio della patologia di cui al punto precedente con oneri a totale carico della A.S.L. di residenza dell’assistito;

5)   di disporre che le prestazioni finalizzate alla diagnosi ed al monitoraggio del morbo celiaco avvengano in regime ambulatoriale e, solo in casi di necessità comprovata dal clinico, in regime di ricovero diurno;

6)   di disporre che l’erogazione dei prodotti dietetici senza glutine necessari possa avvenire attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private della Regione secondo le modalità previste nell’allegato B - parte integrante e sostanziale del presente atto – e rispettando i limiti massimi di spesa di cui alla tabella 1 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7)   di precisare che le autorizzazioni con validità annuale rilasciate in data antecedente l’approvazione del presente provvedimento sono valide, ma che il limite di spesa cui fare riferimento – a far data dal mese successivo a quello di approvazione del presente provvedimento - è quello indicato nella tabella 1;

8)   di dare mandato al Servizio Assistenza Distrettuale – Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità di predisporre – entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento - il listino regionale dei prodotti dietetici erogabili e di aggiornare annualmente i tetti di spesa di cui alla tabella 1;

9)   di disporre che le farmacie convenzionate – nelle more dell’approvazione del listino di cui al punto precedente - possano erogare i prodotti dietetici di cui trattasi purchè presenti nella Sezione 2 del Registro Nazionale di cui all’art. 7 comma 1 del D.M. 08.06.2001, pubblicato ed aggiornato periodicamente sul sito del Ministero della Salute;

10) di precisare che le disposizioni contenute nel presente atto – ivi compresi gli allegati allo stesso – sostituiscono integralmente quanto contenuto nella D.G.R. n. 358 del 20.03.2000, che si intende espressamente abrogata;

11) di notificare il presente provvedimento alle Direzioni Generali delle Aziende Usl della Regione Abruzzo, affinché provvedano a darne capillare informazione ai Centri interessati nonché ai Servizi Farmaceutici, alle UU.OO. deputate al rilascio delle attestazioni di esenzioni, ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di libera scelta operanti sul territorio ed alle associazioni delle farmacie convenzionate pubbliche e private;

12) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché sulla home page della stessa e sul portale della Sanità .

Segue allegato