LA GIUNTA REGIONALE
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 119 del 22.03.2002 e successive modifiche e integrazioni, di approvazione del documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”;
Accertato che, si rende necessario procedere ad una migliore definizione delle misure di pubblicità, nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, così come definite dall’art. 8 della DGR n. 119/2002;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell’Art. 8-Misure di pubblicità, della citata DGR n. 119/2002 (e successive modifiche ed integrazioni);
Dato atto che il Dirigente del Servizio Aree Protette BB.AA. Storico Architettonici e VIA ha attestato la legittimità del presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
di modificare, per le motivazioni in premessa, il documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 119/2002 e successive modifiche e integrazioni, riscrivendo integralmente l’art. 8-Misure di pubblicità, nel seguente testo:
1. Le procedure di Valutazione Impatto Ambientale sono quelle dell’art. 5 del D.P.R. 12 Aprile 1996.
2. Dopo l’avvenuto deposito presso il Servizio V.I.A. della Regione Abruzzo, nonché presso tutti gli Enti interessati, il Committente delle opere provvede alla pubblicazione:
- su di un quotidiano di diffusione regionale;
- su un quotidiano a diffusione nazionale;
- con manifesto murale, in numero congruo di copie, nei Comuni interessati;
di un annuncio contenente:
a. l’indicazione dell’opera;
b. la sua localizzazione riferita all’incidenza spaziale e territoriale dell’intervento;
c. una sommaria descrizione del progetto ed una esposizione sintetica dei dati di maggiore rilievo evidenziando l’eventuale contrasto con i piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore.
L’avviso, a cura del Servizio V.I.A. della R. A., è inoltre tempestivamente pubblicato sul sito internet della Direzione Territorio http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA.
3. Nel termine di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione sui due quotidiani, chiunque, in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, alla predetta Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e gestione dei bacini idrografici, istanze, osservazioni o pareri sull’opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale.
4. Notizie
sull’esito del giudizio di Compatibilità ambientale sono pubblicate sul B.U.R.A..
5. Al fine di garantire tutte le azioni necessarie per:
- assicurare l’informazione ai cittadini ed ai portatori di interessi pubblici o privati, così da favorirne la partecipazione;
- a richiesta, fornire copia degli atti depositati;
- la ricezione e registrazione delle istanze, osservazioni, o pareri sull’opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale,
è incaricato un responsabile dell’informazione per le procedure V.I.A. che è un pubblico dipendente, diverso dal responsabile del procedimento.
di disporre la
pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo;
di dare mandato al Dirigente del Servizio Aree Protette Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A. per la pubblicazione del testo coordinato del documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” (approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 119/2002 e successive modifiche e integrazioni) sul sito internet della Regione Abruzzo http://territorio.regione.abruzzo.it/sra/.