IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione dirigenziale n. DD3/194 del 23.11.2004, pubblicata sul B.U.R.A. n. 132 Speciale (Concorsi) del 01.12.2004, con la quale sono stati approvati gli avvisi di selezione pubblica, per titoli, per la formazione di apposite graduatorie a livello provinciale da utilizzarsi per l’assunzione, a tempo determinato, di personale di cat. “D”, profili professionali di “Agronomo”, “Architetto”, “Biologo”, “Economista” e “Geologo” e sedi di servizio in L’Aquila e Pescara;

Viste le determinazioni dirigenziali, di seguito specificate, con le quali sono state approvate le singole graduatorie con la riserva di verifica del reale possesso dei titoli dichiarati in domanda,

Determinazione

Profilo professionale

n. DD3/31 del 03.03.2005 modificata dalla

 

n. DD3/48 del 23.03.2005

Economista

n. DD3/36 del 09.03.2005

Architetto

n. DD3/39 del 14.03.2005

Biologo

n. DD3/43 del 18.03.2005

Geologo

n. DD3/46 del 18.03.2005 modificata dalla

 

n. DD3/51 del 01.04.2005

Agronomo

Ravvisata la necessità e l’urgenza di stabilire i criteri per l’utilizzo delle suddette graduatorie di merito;

Visto l’art. 24 della L.R. n. 77/99;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa:

-    di stabilire che:

-    il candidato utilmente collocato in graduatoria che non accetta la nomina viene depennato dalla graduatoria”;

-    in caso di recesso dal rapporto di lavoro il soggetto interessato è depennato dalla graduatoria;

-    alle graduatorie si fa ricorso in tutti i casi di assunzione a tempo determinato previsti dalla vigente normativa in materia e, comunque, nei limiti previsti dall’annuale piano di assunzioni e dalla disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di spesa;

-       dall’approvazione delle graduatorie non scaturisce alcun diritto del candidato, né un obbligo dell’Amministrazione all’instaurazione del rapporto di lavoro, che è, invece, subordinato al verificarsi delle condizioni prescritte per l’assunzione e che solo al verificarsi di tali condizioni gli aspiranti saranno chiamati in ordine di graduatoria;

-    è fissato in 6 (sei) mesi, anche non continuativi, il periodo minimo di assunzione. L’instaurazione di rapporti di lavoro di durata inferiore o pari a sei mesi non comporta una modifica della posizione in graduatoria. Nel caso, invece, di rapporti di lavoro, la cui durata complessiva sia superiore a 6 (sei) mesi, il soggetto interessato viene spostato all’ultimo posto della graduatoria;

-    le graduatorie hanno validità di 3 (tre) anni dalla data di approvazione, eventualmente prorogabili per il tempo strettamente necessario al rinnovo delle selezioni;

-    di far constare che alla spesa si farà fronte con lo stanziamento previsto sul cap. 11209 b.c.e.;

-    di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito Internet www.concorsi.regione.abruzzo.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio Iovino