IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto “Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggi” e in particolare gli artt. nn. 19, lett. d) ed e), e  22  relativi alle competenze attribuite alle  Regioni;

Visti, altresì, gli artt. nn. 27 e 28 del citato D.Lgs. circa l’approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonché l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero;

Visto il D. Lgs. 13.01.03, n. 36, avente per oggetto “ Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Vista la L.R. 28/04/00, n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti, contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

Visti i contenuti del provvedimento autorizzativo regionale n. 35 del 16/01/2001 (ex artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/97) dal quale risulta che la discarica in oggetto è regolarmente autorizzata;

Richiamata la nota di questo Servizio prot. n. 591 del 23/01/04, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le metodologie istruttorie relative ai piani in argomento, da svolgersi da parte di un Gruppo di Lavoro costituito dal Dirigente del Servizio di Gestione dei Rifiuti, da rappresentanti della Direzione Regionale dell’A.R.T.A., da rappresentanti dei Dipartimenti Provinciali territorialmente competenti della medesima Agenzia e dal consulente incaricato, giusta Determinazione dirigenziale n. DF3/21 del 18/03/2004;

Vista la nota prot. n. 198 del 26/09/2003, acquisita agli atti della Direzione regionale Turismo – Ambiente – Energia in data 29/09/2003 con prot. n. 8060, con la quale l’A.C.I.A.M. S.p.A., con sede in Via Oslavia n. 6 - 67051 Avezzano (AQ), in qualità di gestore della discarica indicata in oggetto, a seguito di formale delega da parte del Comune di Celano con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 22/07/2002, ha inoltrato il relativo piano di adeguamento previsto all’art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 36/03;

Preso atto che l’impianto e le modalità gestionali relative sono descritte nella documentazione trasmessa dal gestore della discarica in argomento che risulta così costituita:

1.   Elaborato A: Indicazioni di carattere generale, Piano di gestione operativa, Piano di ripristino ambientale, Piano di gestione post – operativa, Piano di sorveglianza e controllo costituiti da:  n. 69 pagine numerate (settembre 2003) più allegati,  documentazione fotografica (anno 2003) e Autorizzazione Regionale dell’impianto;

2.   Elaborato B: Valutazione dei costi di adeguamento costituito da: n. 2 pagine;

3.   Elaborato TAV. 1: Planoaltimetria, Sezioni e Particolare copertura;

Visto il verbale della riunione del Gruppo di Lavoro, tenutasi in data 21/10/04, costituito da n. 4 pagine;

Rilevato che dal predetto verbale, in particolare, emergono le seguenti prescrizioni:

a.      relativamente al progetto di adeguamento delle opere infrastrutturali si prescrive la posa in opera sul fondo e sulle pareti della discarica, anche sulle superfici già impegnate da rifiuti inerti, di uno strato di argilla di spessore maggiore o uguale a 1m con coefficiente di permeabilità inferiore a 10-7 m/s o, in alternativa, la realizzazione di un altro sistema comunque conforme a quanto specificatamente indicato dal decreto 36/2003 e la definizione e realizzazione, previo parere del dipartimento Arta competente per territorio, di un sistema di drenaggio ed allontanamento delle acque raccolte sul fondo della discarica;

b.      relativamente al piano di gestione operativa della discarica si prescrive il divieto di modifica dei profili finali autorizzati, con conseguente diminuzione del volume utile dei rifiuti derivante dal differente spessore del pacchetto di chiusura e il divieto di modificare l’ammissibilità di tipologie di rifiuto rispetto a quelle già precedentemente autorizzate;

c.      relativamente al piano di sorveglianza e controllo si prescrive la definizione, d’intesa con il dipartimento Arta competente per territorio, della frequenza e modalità di campionamento per i parametri indicati nell’All. n. 2 al D.Lgs. 36/2003;

d.      relativamente al piano finanziario si prescrive la redazione del piano finanziario stesso, che dovrà contenere le informazioni richieste dalla normativa e dalla circolare inviata dalla Regione ai titolari/gestori degli impianti e dovrà essere presentato alla Regione Abruzzo.

Rilevato altresì che nel citato verbale risulta, per quanto attiene ai tempi previsti per gli adeguamenti, “il GdL, in relazione a quanto previsto dall’art. 17 punto 4 in merito alla fissazione dei tempi per i lavori di adeguamento ritiene che, per quanto riguarda l’adeguamento del sistema di impermeabilizzazione del fondo e dei lati della discarica, il termine entro il quale lo stesso dovrà essere avviato non debba essere superiore ai 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione. La definizione del sistema di drenaggio delle acque raccolte sul fondo della discarica  e della frequenza e modalità di prelievo ed analisi dei campioni (da concordare con il Dipartimento Provinciale dell’ARTA), nonché la presentazione di un dettagliato Piano Finanziario alla Regione Abruzzo devono avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica. Ha altresì attuazione immediata la prescrizione relativa al divieto di modificare l’ammissibilità di tipologie di rifiuti rispetto a quelli per cui si era precedentemente autorizzati”;

Considerato che il Piano di adeguamento in oggetto, esaminato dal GdL, è relativo alla discarica di volumetria complessiva lorda pari a 72.500 mc, autorizzata con Ordinanza regionale n. 35 del 16/01/2001;

Ritenuto che il presente provvedimento integra e modifica quanto precedentemente disposto con Ordinanza n. 35 del 16/01/2001 con conseguente richiamo di tutte le condizioni e prescrizioni già stabilite compatibili con le modalità realizzative e gestionali oggetto della presente determinazione, e che ai sensi del D. Lgs. n. 36/03 è definita come discarica per rifiuti inerti;

Considerato che dall’esame della documentazione acquisita agli atti non risultano elementi ostativi all’approvazione del Piano di adeguamento indicato in oggetto, nel pieno rispetto degli elaborati progettuali presentati;

Ritenuto di richiamare i divieti indicati agli artt. 28 e 29 della L.R. 28.04.2000, n. 83;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Vista la Legge n. 77 del 14/9/99 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”.

DETERMINA

1)   di APPROVARE,  ai sensi dell’art. 17 del  D.Lgs. 13.01.03, il piano di adeguamento della discarica per rifiuti inerti ubicata nel Comune di Celano (AQ) in loc. San Marcello sul sito individuato alla particella n. 83 del foglio 35 del Comune di Celano, già autorizzata a favore del Comune di Celano con Ordinanza n. 35 del 16/01/2001, presentato dalla Società di Gestione  A.C.I.A.M. S.p.A., con sede in Via Oslavia n. 6 - 67051 Avezzano (AQ), delegata ai sensi di legge, costituito dagli elaborati progettuali indicati in premessa;

2)   di STABILIRE che il presente provvedimento integra e modifica quanto precedentemente disposto con Ordinanza n. 35 del 16/01/2001 con conseguente richiamo di tutte le condizioni e prescrizioni già stabilite ed eventualmente compatibili con le modalità realizzative e gestionali oggetto della presente determinazione;

3)   di AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/03, la Soc. A.C.I.A.M. S.p.A. a proseguire l’esercizio della discarica, già autorizzato con Ordinanza n. 35/01, sino alla data di scadenza della predetta autorizzazione, salvo proroga da rilasciarsi ai sensi di legge, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

a.           relativamente al progetto di adeguamento delle opere infrastrutturali si prescrive la posa in opera sul fondo e sulle pareti della discarica, anche sulle superfici già impegnate da rifiuti inerti, di uno strato di argilla di spessore maggiore o uguale a 1 m con coefficiente di permeabilità inferiore a 10-7 m/s o, in alternativa, la realizzazione di un altro sistema comunque conforme a quanto specificatamente indicato dal decreto 30/2003 e la definizione e realizzazione, previo parere del dipartimento ARTA competente per territorio, di un sistema di drenaggio ed allontanamento delle acque raccolte sul fondo della discarica;

b.           relativamente al piano di gestione operativa della discarica si prescrive il divieto di modifica dei profili finali autorizzati, con conseguente diminuzione del volume utile dei rifiuti derivante dal differente spessore del pacchetto di chiusura e il divieto di modificare l’ammissibilità di tipologie di rifiuto rispetto a quelle già precedentemente autorizzate;

c.           relativamente al piano di sorveglianza e controllo si prescrive la definizione, d’intesa con il dipartimento ARTA competente per territorio, della frequenza e modalità di campionamento per i parametri indicati nell’All. n. 2 al D. Lgs. n. 36/2003;

d.           relativamente al piano finanziario si prescrive la redazione del piano finanziario stesso, che dovrà contenere le informazioni richieste dalla normativa e dalla circolare inviata dalla Regione ai titolari/gestori degli impianti e dovrà essere presentato alla Regione Abruzzo.

e.           relativamente a quanto attiene i tempi previsti per gli adeguamenti, in relazione a quanto previsto dall’art. 17 punto 4 in merito alla fissazione dei tempi per i lavori di adeguamento, si prescrive che, per quanto riguarda l’adeguamento del sistema di impermeabilizzazione del fondo e dei lati della discarica, il termine entro il quale lo stesso dovrà essere avviato non deve essere superiore ai 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento di autorizzazione. La presentazione di un dettagliato Piano Finanziario, la definizione del sistema di drenaggio delle acque raccolte sul fondo della discarica  e della frequenza e modalità di prelievo ed analisi dei campioni (da concordare con il Dipartimento Provinciale dell’ARTA) devono avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento di autorizzazione. Ha altresì attuazione immediata la prescrizione relativa al divieto di modificare l’ammissibilità di tipologie di rifiuti rispetto a quelli per cui si era precedentemente autorizzati;

4)   di PRECISARE che la volumetria complessiva lorda della discarica in argomento è pari a 72.500 mc, autorizzata con Ordinanza regionale n. 35 del 16/01/2001;

5)   di CLASSIFICARE la discarica, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 36/03 come discarica per rifiuti inerti;

6)   di STABILIRE che, nella discarica possono essere smaltiti solo i rifiuti i cui codici risultino direttamente correlabili con le tipologie di rifiuti per i quali la discarica risulta attualmente autorizzata con Ordinanza n. 35 del 16/01/2001, l’integrazione dei codici già autorizzati con quelli individuabili in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 36/03 dovrà essere richiesta con le procedure definite dall’art. 21 della L.R. 83/2000;

7)   di PRESCRIVERE che il beneficiario della presente autorizzazione provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti) e al competente Dipartimento Provinciale dell’A.R.T.A., la conclusione dei lavori di cui al precedente punto 3) entro e non oltre il termine di gg. 10 dalla conclusione dei lavori stessi;

8)   di PRESCRIVERE, altresì, il rispetto di quanto di seguito indicato:

-    quanto stabilito dalla L.R. n. 83/2000 per quanto attiene all’ingresso di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;

-    la prescrizione di fare salve eventuali autorizzazioni, visti, pareri, nullaosta, di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

-           l’adeguamento delle garanzie finanziarie previste all’art. 14 del D. Lgs. 36/03 che verranno determinate con separato provvedimento, successivamente alla adozione delle direttive regionali in materia, integrative di quanto già stabilito con D.G.R. n. 1198 del 10/12/2003;

-    la tenuta del registro di carico e scarico di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 22/97;

-           l’obbligo del rispetto delle ulteriori prescrizioni fissate al D.Lgs. n. 22/97 e dalla L.R. n. 83/2000;

9)   di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. Abruzzo (Direzione Regionale Pescara e Dipartimento Provinciale di L’Aquila), al Comune di Celano (AQ) e alla Sezione Regionale Abruzzo dell’Albo Nazionale delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti;

10) di NOTIFICARE il presente provvedimento alla Soc. A.C.I.A.M. S.p.A. - Via Oslavia n. 6 - 67051 Avezzano (AQ);

11) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 - IV comma - del D. Lgs. n. 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Massimo Di Giacinto