IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il contenuto del comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, secondo il quale gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale;

Visto il DECRETO Ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti” art. 24;

Vista la D.G.R. 10.12.2003 n. 1198 avente per oggetto “L.R. 28.04.2000 n. 83 Art. 20 – Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs. n. 99/92, del D.Lgs. n. 36/2003 e della L. n. 372/99 per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti; pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 7 del 25 febbraio 2004;

Vista la D.G.R. 29.12.2004 n. 1387 avente per oggetto “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 27, 28 e 46 del D.Lgs. n. 22/97, del D.Lgs. n. 36/2003 e della L.R. n. 83/2000, art. 25; pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 13 del 9 marzo 2005;

Vista la domanda della Ditta EURO PIEMME S.r.l. – Via J.F. Kennedy, s.n. – 65010 MOSCUFO (PE) – presentata in data 17.10.2001 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti al prot. n. 9053 del 23.10.2001, tesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione regionale per l’esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti materiali edili inerti non pericolosi.

Visti gli elaborati progettuali allegati alla domanda, che risultano così costituiti:

Mese di Ottobre Anno 2001

1)   Tavola R – Relazione descrittiva dell’attività  a firma del Dott. Ing. M. Della Penna;

2)   Tavola Rm – Relazione descrittiva del macchinario  a firma del Dott. Ing. M. Della Penna;

3)   Tavola n. 1 – Inquadramento territoriale e planimetrie del sito oggetto del ricovero del macchinario con accessi, recinzione e servizi scala/e 1:2.000 – 1:200 a cura del Dott. Ing. Mario della Penna;

4)   Tavola n. 2 – Planimetrie, piante e sezioni del manufatto oggetto del ricovero del macchinario scala 1:200 – 1:100 – 1:40 - a cura del Dott. Ing. M. Della Penna;

5)   Depliant dell’impianto mobile;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 10653-am del 11.12.2001 ha trasmesso all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara la documentazione pervenuta dalla Ditta, di seguito elencata, per l’acquisizione del Parere tecnico di competenza ai sensi della legge Regionale 28.04.2000 n. 83:

Mese di Ottobre Anno 2001

1)- Copia della domanda di autorizzazione

2)- Tavola R – Relazione descrittiva dell’attività  a firma del Dott. Ing. M. Della Penna;

3)- Tavola Rm – Relazione descrittiva del macchinario  a firma del Dott. Ing. M. Della Penna;

4)- Tavola n. 1 – Inquadramento territoriale e planimetrie del sito oggetto del ricovero del macchinario con accessi, recinzione e servizi scala/e 1:2.000 – 1:200 a cura del Dott. Ing. Mario della Penna;

5)- Tavola n. 2 – Planimetrie, piante e sezioni del manufatto oggetto del ricovero del macchinario scala 1:200 – 1:100 – 1:40 - a cura del Dott. Ing. M. Della Penna;

6)- Depliant dell’impianto mobile;

Preso atto del contenuto della nota prot. n. 1699/DP del 28.03.2002 dell’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara e acquisita allo  scrivente Servizio in data 28.03.2002 al prot. n. 2841, nella quale vengono richieste   delucidazioni  di carattere tecnico con integrazione documentativa  a quella presentata e acquisita agli atti;

Preso atto del contenuto della nota trasmessa dalla Ditta Euro Piemme S.r.l. in data 13.05.2002 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti al prot. n. 3970 del 20.05.2002, nella quale vengono forniti i chiarimenti richiesti con elaborati progettuali così costituiti:

6)   Tavola  U –  Relazione tecnico illustrativa con scala/e varie a firma del Dott. Ing. m. Della Penna:

-    Layout tipo di lavorazione

-    Schede tecniche caratteristiche dei macchinari

-             Inquadramento territoriale ed elaborati grafici dei ricoveri macchinari

7)   Copia della richiesta di autorizzazione ex D.P.R. n. 203/88;

8)   Scrittura privata di comodato d’uso da parte della Ditta Euro Piemme S.r.l.  del locale sito al piano interrato di fabbricato esistente ubicato in Moscufo alla Via J.F.Kennedy n. 1, della superficie di circa 500 mq, distinto in catasto al foglio n. 1 particella 822 parte del sub. 2 (classamento in corso di definizione), di proprietà della Ditta Edil Piemme S.n.c. (società controllata dagli stessi soci della Euro Piemme S.r.l.) con sede in Montesilvano, alla Via Rossini n. 26;

Preso atto del contenuto della nota prot. n. 2794/AM del 29.05.2002 dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara e acquisita a questa Direzione in data 06.06.2002 prot. n. 4546, nella quale vengono richieste ulteriori delucidazioni di carattere tecnico;

Preso atto del contenuto della nota trasmessa dalla Ditta Euro Piemme S.r.l. in data 09.10.2004 e acquisita allo scrivente Servizio al prot. n. 8732 del 13.10.2004, nella quale vengono forniti i chiarimenti richiesti alla documentazione presentata;

Visto il parere tecnico favorevole dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, espresso con nota prot. n. 6444/PESC/DS del 15.11.2004 e acquisito al Servizio Gestione Rifiuti in data 22.11.2004 prot. n. 10070 nella quale si esprime come di seguito riportato:

RELAZIONE

Acquisito ed Esaminato il documento del 09.10.2004, prodotto dalla Società EURO PIEMME  S.r.l. di Moscufo (PE), Ns. prot. 5708 del 12.10.2004, sulla base della richiesta avanzata da ultimo dall’A.R.T.A. in data 29.05.2002 con prot. 2794/AM, in cui sono stati riportati i codici richiesti CER dei rifiuti inerti  non pericolosi che si intende ammettere nell’impianto di trattamento mobile dei rifiuti, e recante una dichiarazione che la Società intende procedere secondo le indicazioni riportate nell’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 22/1997;

Acquisito il parere della dott.ssa Scamosci del Dipartimento A.R.T.A. di Pescara, già responsabile del procedimento, secondo il quale sulla base del documento da ultimo presentato non ostano impedimenti al rilascio del parere definitivo.

Visto il parere di massima favorevole, con richiesta di ulteriori integrazioni, espresso nella riunione del 22.05.2002 del Gruppo di Lavoro per la provincia di Pescara, di cui alla sopra richiamata nota  Ns. prot. 2794/AM del 29.05.2002.

Premesso che la società EURO PIEMME S.r.l. di Moscufo (PE) ha presentato un elenco di rifiuti da recuperare non tutti strettamente attinenti ai materiali edili, ma che tuttavia si ritiene di dovere aderire, con limitazione, alle esigenze espresse dalla stessa in quanto compatibile con l’impianto mobile da utilizzare.

Si esprime parere favorevole alla gestione dell’impianto mobile di recupero delle seguenti tipologie di rifiuti inerti non pericolosi, così come riportata nella Relazione Tecnica e nelle successive integrazioni, con le prescrizioni  che sia data applicazione alle sopra richiamate normative attinenti la gestione dei rifiuti ed alla necessità di evitare l’inquinamento acustico prodotto dall’impianto mobile in relazione al sito d’intervento.

 

CODICI C.E.R.

DESCRIZIONE

10 12

Rifiuti della fabbricazione dei prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01

Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 12 08

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 13

Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01

Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 13 04

Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

17 01

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01

Cemento

17 01 02

Mattoni

17 01 03

Mattonelle e ceramiche

17 09

Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 01 09, 17 09 02 e 17 09 03

19 13

Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 02

Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

Si ritiene che il rifiuto:

 

CODICE C.E.R.

DESCRIZIONE

19 13 04

Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

 

non possa essere autorizzato in quanto non compatibile con l’impianto in questione per la quantità di acqua in esso contenuta che lo differenzia dal rifiuto 19 13 02;

Atteso che l’autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22;

Rilevato altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell’impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97;

Evidenziato che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

Rilevato altresì che il presente provvedimento, configura, per espressa disposizione di legge, comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, come un’autorizzazione all’esercizio e, pertanto, non deve essere considerata né come un’approvazione progettuale, né come un’omologazione dell’impianto mobile;

Rilevato che, sempre in relazione alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;

Preso atto del Certificato della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara prot. n. CEW/3148/2005/CPE0056 del 05.04.2005, redatto anche ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 575 del 31.05.1965 e succ. modifiche;

Visti i certificati del Casellario Giudiziale n. 03355/0001-0300 e n. 03380/0001-0300 del  05.04.2005 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara;

Vista la Legge Regionale 14/9/99, n. 77 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 comma 07 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, la Ditta EURO PIEMME S.r.l. – Via J.F. Kennedy, s.n. – 65010 MOSCUFO SCALO – all’esercizio di un impianto mobile per attività recupero rifiuti materiali edili inerti  non pericolosi  a condizione che siano rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, di cui alla nota prot. n. 6444/PESC/DS del 15.11.2004, citate in premessa e qui di seguito riportate:

“Si ritiene che il rifiuto:

 

CODICE C.E.R.

DESCRIZIONE

19 13 04

Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

non possa essere autorizzato in quanto non compatibile con l’impianto in questione per la quantità di acqua in esso contenuta che lo differenzia dal rifiuto 19 13 02”;

2)   di stabilire che, l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 1) è concessa per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83;

3)   di stabilire che le autorizzazioni indicate ai punti 1) e 2) sono rilasciate per il trattamento delle tipologie di rifiuti con codice C.E.R. approvati dall’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara con nota prot. n. 6444/PESC/DS del 15.11.2004 così elencati:

CODICI C.E.R.

DESCRIZIONE

10 12

Rifiuti della fabbricazione dei prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01

Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 12 08

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 13

Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01

Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 13 04

Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

17 01

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01

Cemento

17 01 02

Mattoni

17 01 03

Mattonelle e ceramiche

17 09

Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 01 09, 17 09 02 e 17 09 03

19 13

Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 02

Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

 

per una potenzialità complessiva di 320.000 tonnellate/anno.

4)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;

-             dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

5)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto  dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   di obbligare, altresì la Ditta EURO PIEMME S.r.l. all’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila ai sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98 art. 8 comma 1, lettera g;

7)   di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

8)   di richiamare la ditta autorizzata:

-    agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/97;

-    alla acquisizione di  eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio dell’attività di recupero  dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della singola campagna di recupero rifiuti materiali edili inerti non pericolosi, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;

9)   di obbligare, la Società EURO PIEMME S.r.l. ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.2003 e n. 1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 (Allegato A art. 2); detta “garanzia finanziaria” sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

10) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

11) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Moscufo (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, All’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;

12) di trasmettere altresì, copia dello stesso alle altre Regioni, alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

13) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Società EURO PIEMME S.r.l. – Impresa Edile - Via J.F. Kennedy, s.n. – 65010 MOSCUFO SCALO (PE);

14) di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

      Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Massimo Di Giacinto