IL dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

1)   di INTEGRARE l'elenco dei codici CER autorizzati con provvedimento n. 55 del 7/06/2001, a favore del Consorzio C.I.V.E.T.A.- Contrada Valle Cena 66051 Cupello (CH), con i codici di seguito elencati:

020102 Scarti di tessuti animali

020106 Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito. Prescrivendo, in merito, l'esclusione di rifiuti contenenti sostanze biologicamente attive (antibiotici ed altro).

030199 Rifiuti non specificati altrimenti.

030301 Scarti di corteccia e legno.

030302 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor).

030309 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio.

030310 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica.

030311 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310.

040107 Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo.

040221 Rifiuti da fibre tessili grezze.

100101 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia.

100102 Ceneri leggere di carbone.

100103 Ceneri leggere di torba e di legno non trattato.

100115 Ceneri pesanti,scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento.

100117 Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116

150101 Imballaggi in carta e cartone.

150103 Imballaggi in legno.

190605 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale.

190606 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale.

200101 Carta e cartone.

200201 Rifiuti biodegradabili.

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

Tranne per i seguenti codici CER:

-    100115 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento;

-    100117 Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116, le cui tipologie non si ritengono utilizzabili nell'ambito di un processo di compostaggio;

2)   di CONFERMARE, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nel provvedimento n. 55 del 7/6/2001;

3)   di STABILIRE che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;

4)   di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Cupello, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. (Direzione Sub-Provinciale di San Salvo-Vasto), all’A.R.T.A. (Dipartimento Centrale), e all’Albo Nazionale delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti – Sezione dell’Abruzzo;

5)   di NOTIFICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento al Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.- [Contrada Valle Cena - 66051 Cupello];

6)   di DISPORRE la pubblicazione, del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Massimo Di Giacinto