Il dirigente del servizio

Visto il D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 avente per oggetto “Attuazione delle direttive nn. 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;

Vista la L.R. 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti” art. 24;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 2803 del 29/11/1999 con la quale viene concesso, al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro, (A.S.I.) [Via S. Nicola 46 – 66043 Casoli], l’autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di essiccamento fanghi, di un impianto di pretrattamento reflui di difficile biodegradabilità in agro di Paglieta-Atessa, di una discarica di tipo 2/B per lo smaltimento dei fanghi essiccati in loc. Cerratina del Comune di Lanciano (CH) e di un impianto di pretrattamento del percolato da discariche in loc. Cerratina del Comune di Lanciano (CH);

Richiamata la nota del 28.06.2001 prot. n. 2634 con la quale il Consorzio ASI Sangro, chiede, una proroga di almeno 24 mesi, al fine di ultimare le opere previste;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con nota del 29.08.2001 prot. 7373, ha richiesto all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti), il rilascio del proprio parere di competenza inerente, la richiesta di proroga;

Vista la nota n. 5287 del 20.1202001, con la quale il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro, chiede, a questo Servizio di procedere all’istruttoria del rinnovo in oggetto indicato per gli impianti di seguito riportati;

-    impianto di essiccamento fanghi da depuratore in agro di Paglieta-Atessa;

-    impianto di pretrattamento reflui di difficile biodegradabilità in agro di Paglieta-Atessa.

Vista la nota n. 360 del 14.02.2002 con la quale l’A.R.T.A. (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Chieti, esprime parere favorevole al rinnovo limitatamente ad una parte del progetto approvato ed in particolare:

-    impianto di essiccamento fanghi;

-    impianto Fenton di pretrattamento reflui di difficile biodegradabilità.

Vista la nota n. 2300 del 05.06.2003 con la quale il Consorzio ASI Sangro trasmette:

a)   per l’impianto di pretrattamento reflui di difficile biodegradabilità:

-    Elenco rifiuti liquidi speciali non pericolosi – Allegato “A”;

-    Elenco rifiuti liquidi speciali pericolosi – Allegato “B”;

b)  per l’impianto di essiccamento fanghi:

-    Elenco rifiuti liquidi speciali non pericolosi – Allegato “C”;

-    Elenco rifiuti liquidi speciali pericolosi – Allegato “D”;

Dato atto che lo scrivente Servizio con nota del 23.09.2003 prot. n. 7947, ha richiesto all’A.R.T.A. [Dipartimento Provinciale di Chieti], il parere tecnico di competenza per quanto attiene  la trascodifica dei codici CER;

Vista la nota del 21.12.2004 prot. 4983 con la quale l’A.R.T.A. [Dipartimento Provinciale di Chieti], ha espresso parere tecnico favorevole al rinnovo dell’autorizzazione, nonché all’istanza prodotta per il trattamento delle tipologie di rifiuto riportate rispettivamente nell’allegato “A aggiornato” e nell’Allegato “C aggiornato”, sottolineando, inoltre, che il Consorzio in oggetto ha rinunciato all’utilizzo dei codici relativi ai rifiuti pericolosi da conferire all’impianto di pretrattamento reflui di difficile biodegrabilità (Allegato “B”), e all’impianto di essiccamento fanghi (Allegato “D”).  Pertanto, gli allegati “A1” e “C1”, riferiti all’utilizzo dei rifiuti non pericolosi, e i codici riportati  negli allegati “B” e “C”, riferiti all’utilizzo dei rifiuti pericolosi, non saranno in alcun modo trattati negli impianti in oggetto;

Considerato, pertanto, che dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi al provvedimento in oggetto;

Vista la legge n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1)   di RINNOVARE, ai sensi dell’27 del D.Lgs 05/02/1997, n. 22, a favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro, [Via S. Nicola 46 - 66043 Casoli], l’autorizzazione regionale n. 2803 del 29/11/1999, per il completamento delle opere inerenti esclusivamente:

a)   impianto di essiccamento fanghi da depuratore in  agro di Paglieta-Atessa;

b)  impianto di pretrattamento reflui di difficile biodegradabilità in agro di Paglieta-Atessa.

2)   di STABILIRE che, i rifiuti ammissibili all’impianto sono quelli di natura non pericolosa, riportati negli allegati “A aggiornato” e nell’allegato “C aggiornato”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3)   di PRECISARE che il rinnovo indicato al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dalla Legge Regionale n. 83/2000;

4)   di CONFERMARE, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nella precedente autorizzazione, non riportate nel presente provvedimento;

5)   di DARE ATTO che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente  applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

6)   di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Amministrazione  Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. (Direzione Centrale di Pescara), ai Comuni di Lanciano, Atessa e Paglieta;

7)   di NOTIFICARE copia del presente provvedimento al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro, (A.S.I.) [Via S. Nicola 46 – 66043 Casoli];

8)   di DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

      Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Massimo Di Giacinto