IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 11/1/84 n. 1, concernente “Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare;

Vista la L.R. 10/5/2002 n. 7, concernente Legge finanziaria regionale per il 2002, ed in particolare l’art. 19 c.4, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla citata Legge, demandando altresì a Determinazione dirigenziale la disciplina puntuale dell’accesso ai relativi benefici;

Dato atto che, con Determinazione DH18/55 del 13/11/2003, sono state definite ed approvate le modalità attuative di detto regime di aiuti, che sono state codificate nel relativo allegato B – “Disciplinare attuativo dell’Aiuto di Stato 400/2002 concernente “Aiuti alle Imprese di Pesca per i danni causati da eventi eccezionali”, di seguito denominato “Disciplinare”;

Dato atto che, in prima applicazione del suddetto disciplinare, sono emerse le seguenti difficoltà applicative:

-    L’impossibilità di produrre, nel caso di danni accaduti non in fase di navigazione, la prescritta “copia della denuncia di evento straordinario” ;

-    La impossibilità di produrre, nel caso di danni avvenuti  in mare aperto a causa di condizioni meteo-marine avverse ed oggetto di rilevazione tramite bollettini meteo, la “Dichiarazione dell’Ufficio marittimo competente comprovante l’effettiva sussistenza, nelle condizioni di tempo e di luogo denunciate dal richiedente, del/degli eventi straordinari denunciati, l’attitudine di essi a provocare i danni lamentati, l’assenza, per quanto consti all’Ufficio stesso in relazione alla fase procedimentale di sua competenza, di dolo o colpa grave”;

-    L’opportunità di snellire la predisposizione delle istanze consentendo agli interessati di produrre , in alternativa “all’Attestazione dell’Ufficio marittimo competente che il natante al momento dell’evento era convenientemente armato ed equipaggiato”, copia autenticata del ruolino di equipaggio ;

-    L’opportunità di consentire alle ditte danneggiate un lasso di tempo più adeguato per l’esecuzione degli acquisti/riparazioni necessari a reintegrare il danno subito, nonché per l’acquisizione della documentazione tecnica e fiscale relativa ai giustificativi di spesa;

-    La necessità di semplificare la presentazione della domanda di contributo e della relativa documentazione integrativa o mancante, prevedendo, oltre all’invio con lettera Raccomandata Postale con Avviso di Ricevimento, anche la consegna diretta presso gli uffici della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - via Catullo n. 17 65127 Pescara;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario modificare il disciplinare attuativo dell’accesso al regime di aiuti n. 400/2002 di cui alla determinazione DH18/55 del 13/11/2003;

Ritenuto che le modifiche in questione, in quanto favorevoli alla generalità degli interessati, debbano essere applicate anche alle istanze in corso di istruttoria, relative a danni insorti nel periodo Novembre –Dicembre 2004;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1.   di sostituire l’Allegato B) della Determinazione DH18/55 del 13/11/2003 con l’Allegato A) alla presente Determinazione e di stabilire che le disposizioni contenute in tale Allegato si applicano, anche alle istanze prodotte nel 2004;

2.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in via straordinaria ed urgente ed in forma integrale sul B.U.R.A. e sul sito Internet www.regione.abruzzo.it/pesca;

3.   di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Monitoraggio e Controllo Politiche Ittiche Regionali e Nazionali di comunicare alle Imprese di Pesca che hanno prodotto istanza di contributo nel 2004 la possibilità di avvalersi delle disposizioni più favorevoli contenute nell’allegato A);

4.   di dichiarare l’Allegato A) parte integranti e sostanziali della presente Determinazione;

Il Dirigente del Servizio Economia
Ittica e Programmazione venatoria

Dott. Antonio Di Paolo

Allegati:

Allegato A - Disciplinare attuativo dell’Aiuto di Stato 400/2002 concernente “Aiuti alle Imprese di Pesca per i danni causati da eventi eccezionali”