GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 18.05.89 n. 183 recante “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni, ed in particolare:

-    l’art. 17, comma 1, che definisce il «piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;

Visto l’art. 12 della L. 04.12.93 n. 493, che ha integrato l’art. 17 della suddetta legge 183/89 prevedendo, al comma 6 ter, la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso piano di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il D.L. 11 giugno 1998 n. 180 recante “misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, come da ultimo modificato con L. 13 luglio 1999 n. 226, che:

-    all’art. 1, comma 1, impone alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per i restanti bacini, l’adozione dei Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della L. 183/89 e successive modificazioni, contenenti in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

Visto il D.P.C.M. del 29 settembre 1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180”, pubblicato sulla G.U. del 5 gennaio 1999, Serie Generale n. 3;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni nella L. 11 dicembre 2000 n. 365 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile” che, all’art. 1 bis, reca norme procedurali per l’adozione dei progetti di piani stralcio per l’assetto idrogeologico;

Viste:

-    la legge della Regione Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18 “Norme per la conservazione tutela e trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

-    la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi;

-    la legge della regione Abruzzo 24 agosto 2001 n. 43 “Istituzione dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro”;

Dato atto che, in relazione alle sopra richiamate disposizioni legislative, nonché alle competenze ascritte:

-    l’Autorità dei Bacini di rilievo regionale ha adottato, con verbale del Comitato Istituzionale n. 1 del 09.11.2004, i Progetti di Piano stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Difesa dalle Alluvioni” e “Fenomeni gravitativi e Processi Erosivi”;

-    con deliberazione n. 1386 del 29.12.2004 la Giunta Regionale ha preso atto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera p) bis della L.R. 81/98, come integrato dall’art. 19 della L.R. n. 43/2001, ed adottato, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. 83/18 e successive modificazioni ed integrazioni, i Progetti di Piano stralcio di bacino “Difesa dalle Alluvioni” e “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”;

-    la citata deliberazione di Giunta Regionale 29.12.2004 n. 1386 con annessi allegati, costituiti nello specifico dal Verbale del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale n. 1 del 09.11.2004 di adozione dei Progetti di Piano e dai relativi Atti di Indirizzo e Direttive, è stata pubblicata sul BURA n. 8 del 04.02.2005;

Considerato che in base a quanto stabilito nella citata deliberazione di G.R. 1386/2004:

-    viene, tra l’altro, posto un termine generale di 60 giorni per la visione dei Progetti di Piano e presentazione delle osservazioni legislativamente consentite ai destinatari dell’azione amministrativa, decorrenti dalla stessa data di pubblicazione sul BURA dell’avviso di adozione dei Progetti di Piano. Nel medesimo periodo le Province indicono, al fine di acquisire le osservazioni al Progetto di Piano, le conferenze programmatiche di cui all’art. 1 bis del D.L. 279/2000 convertito con L. 365/2000, articolate per sezioni provinciali alle quali partecipano i Comuni interessati, unitamente alla Provincia stessa, alla Regione e ad un rappresentante dell’Autorità di Bacino. Le Province trasmettono, entro i successivi 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra indicati, le istanze ed osservazioni acquisite ed, entro 90 giorni dalla data di ricezione delle suddette osservazioni, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino si esprime sulle osservazioni, recepisce quelle ritenute di interesse ed adotta il Piano per poi trasmetterlo a Giunta e Consiglio per definitiva approvazione e consentirne la necessaria attuazione;

Evidenziato che, per quanto sopra detto, la pubblicazione della delibera di adozione da parte della Giunta Regionale dei Progetti di Piani stralcio “Difesa dalle Alluvioni” e “Fenomeni gravitativi”, avvenuta sul BURA n. 8 del 04.02.2005, costituisce “dies a quo” delle osservazioni al Piano legislativamente previste, da acquisire sia attraverso il deposito documentale nelle sedi delle province interessate sia nelle sedi istituzionali delle Conferenze Programmatiche previste ex L. 365/2000;

Considerato che “medio tempore”, in particolare in sede di svolgimento delle conferenze programmatiche, è stata rappresentata alle strutture regionali competenti in materia la impossibilità per le Amministrazioni comunali interessate di osservare il termine fissato per la presentazione delle osservazioni ai Progetti di Piano, sia in considerazione dei tempi necessari alla redazione degli studi tecnico-scientifici a supporto delle osservazioni stesse, sia soprattutto per gli ultimi fenomeni di dissesto idrogeologico indotti dalle calamità naturali dei mesi di Gennaio-Febbraio 2005, che richiedono  agli EE.LL., interessati a proporre osservazioni, nuovi studi ed approfondimenti specifici che superino il livello di informazione sinora posseduto;

Ritenuto che non può prescindersi in questa fase da un serio ed effettivo contraddittorio con il sistema delle Autonomie Locali, che si pone quale presupposto ineliminabile di una efficace e legittima azione amministrativa di governo del territorio, finalizzata ad una possibile condivisione delle zone a rischio e delle conseguenti scelte operative di intervento, nel rispetto del giusto procedimento e della massima acquisizione degli interessi e nella consapevolezza che la qualità della conoscenza dei problemi presenti sul territorio sia direttamente connessa al criterio della “vicinitas spaziale”;

Constatato, altresì, che la scadenza del termine originariamente prefissato per la presentazione delle osservazioni ai Progetti di Piano coincide con lo svolgimento delle operazioni elettorali regionali e con il rinnovo degli stessi organi istituzionali deputati ad esaminare le osservazioni e ad adottare in via definitiva gli stessi Piani;

Vista la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle osservazioni al Progetto di Piano,  formulata dal Sindaco del Comune di Pietracamela, Prot. 1050 CG/2005 del 18.03.2005, rappresentativa della volontà espressa nella conferenza dei Sindaci della relativa Comunità Montana (zona “O”) nel giorno 17.03.2005 (ALL. 1);

Vista la analoga richiesta del Presidente dell’Associazione Regionale Comuni d’Abruzzo Prot. 27/Pres.za del 21.03.2005 (ALL.2);

Dato atto che si rende necessario prorogare di 180 giorni consecutivi il termine sopra previsto per la presentazione delle osservazioni ai progetti di Piano, fissato “ab origine” in 60 giorni consecutivi decorrenti dal giorno 04.02.2005;

Dato atto che nel nuovo termine sopra visto, prorogato di 180 giorni decorrenti dal 05.04.2005, devono essere inderogabilmente presentate e prodotte le osservazioni ai contenuti dei Progetti di Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico, nonché ogni documentazione studio ed elaborati tecnico-scientifici a corredo e supporto delle osservazioni stesse;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. 77/99;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1.   DI MODIFICARE la precedente deliberazione 29.12.2004 n. 1386 nella parte in cui viene stabilito, quale termine per la presentazione delle osservazioni ai Progetti di Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Difesa dalle Alluvioni” e “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi, un termine pari a 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURA della stessa delibera di adozione dei Progetti di Piano, avvenuta per l’appunto il giorno 04.02.2005 (BURA n. 8);

2.   DI PROROGARE di 180 giorni consecutivi, decorrenti dal 05.04.2005, il termine ultimo consentito per la presentazione delle osservazioni ai Progetti di Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Difesa dalle Alluvioni” e “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”, nonché per la presentazione di tutta la documentazione studi ed elaborati tecnico-scientifici a supporto delle osservazioni stesse;

3.   DI PRENDERE ATTO del consequenziale slittamento dei termini previsti per le fasi successive del complesso iter procedurale finalizzato alla definitiva approvazione dei Piani Stralcio di Bacino;

4.   DI INVIARE la presente deliberazione al BURA per la pubblicazione, conferendo mandato alla Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA., Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti.