GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 13.12.2004, n. 46 recante “Interventi a sostegno degli stranieri immigrati”;
Atteso, in particolare, che la Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, deve provvedere a stabilire le modalità di nomina dei rappresentanti della Consulta regionale dell’immigrazione, di cui al comma 2 dell’articolo stesso, lettere k), l) ed m) della legge stessa, che prevede la nomina di:
- lettera k): n. 10 rappresentanti designati dalle Associazioni di stranieri immigrati iscritte al Registro regionale delle Associazioni di stranieri immigrati ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b);
- lettera l): n. 4 rappresentanti designati dai Centri per i Servizi di prima e di seconda accoglienza istituiti sul territorio regionale;
- lettera m): n. 4 rappresentanti dei Centri per i Servizi del volontariato, uno per ogni provincia, designati dai Centri stessi.
Ritenuto, per quanto sopra, di stabilire le seguenti modalità di nomina dei componenti della Consulta Regionale per l’Immigrazione di cui all’articolo 20, lettere k), l) ed m) della L.R. 13.12.2004, n. 46:
art. 20, lettera k):
i n. 10 rappresentanti vengono designati dalle Associazioni di stranieri immigrati iscritte al Registro regionale di cui all’articolo 23, comma 3, lettera b), nel modo seguente:
n. 2 rappresentanti per ciascuna provincia abruzzese ed i rimanenti n. 2 rappresentanti, per le due province abruzzesi dove maggiore è la presenza di stranieri immigrati residenti, sulla base dei dati ISTAT esistenti al momento della richiesta di designazione.
Il Presidente della Giunta Regionale comunica alle Associazioni iscritte al Registro regionale di cui all’articolo 23, comma 3, lettera b) di ciascuna provincia abruzzese, il numero dei rappresentanti da nominare e le stesse devono far conoscere i rappresentanti designati entro 30 giorni dalla richiesta.
La individuazione dei rappresentanti da parte delle Associazioni di stranieri immigrati di ciascuna provincia abruzzese deve avvenire democraticamente, a scrutinio segreto.
art. 20, lettera l):
i n. 4 rappresentanti designati dai Centri di servizi di prima e di seconda accoglienza istituiti sul territorio regionale, vengono individuati nel modo seguente:
n. 2 designati dai Centri di prima accoglienza e n. 2 dai Centri di seconda accoglienza, ognuno dei quali in rappresentanza di una provincia, stabilendo una turnazione quinquennale fra i Centri di prima e di seconda accoglienza rispetto alle province rappresentate.
Considerata l’attuale carenza di Centri di prima e di seconda accoglienza nel territorio regionale, si provvederà ad effettuare le nomine dei rappresentanti degli stessi unicamente per le province dove esistenti.
art. 20, lettera m):
I n. 4 rappresentanti dei Centri per i Servizi del volontariato, vengono individuati nel modo seguente:
n. 1 rappresentante per ciascun Centro per i Servizi del Volontariato esistenti in ciascuna provincia abruzzese, designati dagli stessi;
Atteso che il Presidente della Giunta Regionale, in caso di mancata risposta delle suddette Associazioni di stranieri immigrati, dei Centri di prima e di seconda accoglienza e dei Centri per i Servizi del Volontariato entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, comunque, ai sensi dell’articolo 20, comma 6, della L.R. 46/2004, alla nomina dei componenti la Consulta regionale, sulla base delle altre designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni della stessa;
Ritenuto di dover approvare dette modalità di nomina dei rappresentanti della Consulta regionale dell’immigrazione;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale” in ordine alla presenta proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), della L.R. 14.9.1999, n. 77 e s.m.i., con la firma in calce al presente provvedimento;
A voti unamini espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa,
- di approvare le modalità di nomina dei rappresentanti della Consulta regionale per l’immigrazione di cui all’articolo 20, comma 2, lettere k), l) ed m) della l.r. 13.12.2004, n. 46 descritte in premessa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo del presente atto;
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A. -