LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione n. 651 del 9/8/03 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la Società “Villa Dorotea” s.r.l. di Roma ad attivare una R.S.A. per complessivi 60 p.l. residenziali articolati in 3 moduli da 20 p.l. destinati ad anziani non autosufficienti nel Comune di Scoppito (AQ);

Vista la nota del 17/01/05 con la quale la Società “Villa Dorotea” s.r.l. sollecita l’accreditamento della struttura di che trattasi;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 265 del 1 marzo 2000, n. 706 del 12 aprile 2000, n. 491 del 13 giugno 2001, n. 570 del 4 luglio 2001, n. 1248 del 12 dicembre 2001, n. 672 dell'1 agosto 2002 e n. 728 del 10 agosto 2002 aventi ad oggetto: "Accreditamento provvisorio R.S.A.";

Dato atto:

-    che con i citati provvedimenti si procedeva ad accreditare provvisoriamente, fino alla definizione dei criteri e requisiti previsti per l'accreditamento definitivo, alcune strutture pubbliche e private già autorizzate, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1175/1996 e del D.P.R. 14 gennaio 1997, con salvezza delle determinazioni che saranno assunte a completamento dei programmi previsti;

-    che i predetti atti possano essere integrati con l'accreditamento provvisorio della R.S.A. di che trattasi, limitatamente a n. 48 posti letto dei 60 autorizzati (80%);

-    che l'accreditamento in parola è ricompreso all'interno delle percentuali, riservate alle strutture private, previste dal Piano Sanitario Regionale per il triennio 1999/2001, pag. 1923, come da prospetto allegato “A”;

-    che la richiesta di accreditamento della struttura in parola è in linea con le disposizioni contenute al punto 1 del dispositivo della delibera di Giunta Regionale n 649 del 9/8/03 di sospensione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, come da prospetto allegato “B”;

Atteso che:

-         l’accreditamento in parola comporta la verifica annuale del volume delle attività svolte e della qualità dei risultati raggiunti e che l’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento;

-         che, per quanto concerne l’ambito di applicazione degli accordi contrattuali da stipulare, si fa riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 753 del 30/8/04;

-         l’accreditamento di cui al presente atto opera a condizione che la struttura accetti espressamente il sistema di remunerazione delle tariffe determinate con atto di Giunta Re3gionale n. 661 dell’1/8/2002;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ed il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte-

1.   di procedere all’accreditamento provvisorio della R.S.A. in parola per n. 48 posti letto, per le seguenti motivazioni:

-    l'accreditamento in parola è ricompreso all'interno delle percentuali, riservate alle strutture private, previste dal Piano Sanitario Regionale per il triennio 1999/2001, pag. 1923, come da prospetto allegato “A”;

-    è in linea con le disposizioni contenute al punto 1 del dispositivo della delibera di Giunta Regionale n. 649 del 9 agosto 2003 di sospensione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, come da prospetto allegato “B”;

2.   l'accreditamento in parola comporta la verifica annuale del volume delle attività svolte e della qualità dei risultati raggiunti e che l'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento concesso;

3.   che, per quanto concerne l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali da stipulare, si fa rinvio alla delibera di Giunta Regionale n. 753 del 30/8/04;

4.   l'accreditamento di cui al presente atto opera a condizione che la struttura accetti espressamente il sistema di remunerazione delle tariffe determinate con atto di Giunta Regionale n. 661 dell'1/8/2002;

5.   di predisporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.