comune di
san salvo
(Provincia di Chieti)
statuto comunale
INDICE
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 |
Il Comune |
Art. 2 |
Le finalità |
Art. 3 |
Documento primario |
Art. 4 |
I principi di azione, libertà, uguaglianza, solidarietà, sussidiarietà, giustizia e associazione |
Art. 5 |
Sede, stemma e gonfalone |
TITOLO II
LE FUNZIONI
Art. 6 |
Le funzioni del Comune |
Art. 7 |
I principi e i modi di organizzazione dei servizi pubblici |
Art. 8 |
I servizi pubblici locali |
Art. 9 |
La programmazione |
Art. 10 |
Lo sviluppo economico |
TITOLO III
GLI ORGANI DEL COMUNE
Art. 11 |
Gli organi di governo |
Capo I
Il Consiglio Comunale
Art. 12 |
Il Consiglio Comunale |
Art. 13 |
I Consiglieri comunali |
Art. 14 |
I gruppi consiliari |
Art. 15 |
L’elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vice Presidenti |
Art. 16 |
Il Presidente del Consiglio Comunale |
Art. 17 |
Le Commissioni consiliari |
Art. 18 |
Presentazione e verifica delle linee programmatiche |
Art. 19 |
Funzioni di indirizzo e controllo |
Art. 20 |
Ineleggibilità e incompatibilità |
Art. 21 |
Comunicazione dei componenti della Giunta |
Art. 22 |
Il Presidente del Consiglio Comunale – Durata |
Art. 23 |
Rapporti tra il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco |
Art. 24 |
Rapporti tra il Sindaco e il Consiglio Comunale – Attività ispettiva |
Art. 25 |
Indirizzi per le nomine |
Art. 26 |
Sessione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo |
Art. 27 |
Illustrazione delle proposte |
Art. 28 |
Dimissione del Consigliere |
Art. 29 |
Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale |
Art. 30 |
La rimozione e la sospensione degli amministratori |
Art. 31 |
Responsabilità patrimoniale e disciplinare degli amministratori |
Capo II
La Giunta
Art. 32 |
Composizione della Giunta |
Art. 33 |
Competenze |
Art. 34 |
Il funzionamento della Giunta |
Art. 35 |
Gli Assessori |
Capo III
Il Sindaco
Art. 36 |
Il Sindaco |
Art. 37 |
La cessazione dalla carica di Sindaco |
Art. 38 |
Il Vice Sindaco |
Art. 39 |
Divieto generale di incarichi e consulenze |
Art. 40 |
Difensore ideale dei bambini – Sindaco dei bambini |
Capo IV
Elezione del Sindaco e della Giunta
Art. 41 |
Dimissioni del Sindaco |
Art. 42 |
Mozione di sfiducia |
Capo V
Delle adunanze
Art. 43 |
Dovere di astensione |
Art. 44 |
Numero legale |
Art. 45 |
Seduta di seconda convocazione |
Art. 46 |
Sostituzione del Segretario |
Art. 47 |
Disciplina delle adunanze |
Art. 48 |
Delle votazioni |
Art. 49 |
Dei regolamenti |
Art. 50 |
Albo Pretorio |
TITOLO IV
ACCESSO E PARTECIPAZIONE
Capo I
Partecipazione popolare
Art. 51 |
Descrizione |
Art. 52 |
Pari opportunità |
Art. 53 |
Valorizzazione delle libere forme associative |
Art. 54 |
Gli organismi di partecipazione popolare |
Art. 55 |
Il referendum |
Art. 56 |
Il Comitato dei garanti |
Art. 57 |
Esito del referendum e azioni conseguenti |
Capo II
Accesso all’attività amministrativa
Art. 58 |
Diritto di accesso e di informazione |
Art. 59 |
Diritto di istanza e di reclamo |
Art. 60 |
Diritto di petizione e proposta |
TITOLO V
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 61 |
Istituzione del Difensore Civico |
Art. 62 |
Le funzioni |
Art. 63 |
I requisiti |
Art. 64 |
Elezione e durata in carica – Revoca e incompatibilità |
Art. 65 |
Poteri istruttori |
Art. 66 |
Rapporti con gli organi comunali |
TITOLO VI
IL DECENTRAMENTO
Art. 67 |
Gli organi decentrati |
TITOLO VII
L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Capo I
L’organizzazione
Art. 68 |
L’autonomia organizzativa |
Art. 69 |
L’articolazione degli uffici |
Art. 70 |
Il regolamento di organizzazione e l’attività di controllo |
Capo II
Il personale
Art. 71 |
I principi |
Art. 72 |
Il Segretario Generale |
Art. 73 |
La dirigenza |
Art. 74 |
La gestione del personale |
TITOLO VIII
LA FINANZA
Art. 75 |
Autonomia finanziaria ed impositiva |
Art. 76 |
Vincoli di destinazione delle entrate straordinarie |
Art. 77 |
La programmazione finanziaria |
Art. 78 |
La gestione finanziaria |
Art. 79 |
L’organo di revisione contabile |
TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 80 |
Norme transitorie |
Art. 81 |
Modifiche, integrazioni e abrogazioni dello Statuto |
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1
Il Comune
1. Il Comune della Città di San Salvo è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune, Ente territoriale, nell’ambito della unità ed indivisibilità della Repubblica, è sede di decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato. Il suo territorio è autonomamente dichiarato denuclearizzato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate con contestuale assicurazione delle riserve necessarie.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalle Leggi e recepite dallo Statuto.
Art. 2
Le finalità
1. Il Comune informa la sua attività al principio del pieno sviluppo della persona umana.
2. Attua una politica a sostegno e valorizzazione della famiglia, riconoscendone il determinante ruolo sociale.
3. Concorre alla realizzazione di un sistema educativo equo ed efficiente e concorre a realizzare le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio.
4. Attua una politica a sostegno della formazione professionale e dell’inserimento dei giovani nella vita sociale ed economica e promuove politiche finalizzate alla crescita dell’offerta formativa.
5. Persegue la piena affermazione giuridica, sociale ed economica della donna.
6. Riconosce e tutela i diritti all’infanzia, facendo propri i principi delle convenzioni adottate dall’UNICEF e dall’ONU.
7. Riconosce e tutela il ruolo sociale delle persone anziane e ne valorizza l’esperienza.
8. Riconosce il fondamentale diritto alla salute con particolare riguardo alle condizioni di salute nei luoghi di lavoro e attua politiche di prevenzione e di tutela del disagio psichico e fisico.
9. Riconosce e promuove il valore del patrimonio artistico, storico ed archeologico e li tutela quali fondamenti dell’identità cittadina.
10. Riconosce e tutela il patrimonio ambientale, promuove e sostiene la diffusione di modelli sociali ed economici compatibili con lo sviluppo sostenibile.
11. Promuove le attività ludiche e sportive riconoscendone la funzione educativa, formativa e di prevenzione del disagio, soprattutto giovanile.
12. Sostiene iniziative per favorire l’integrazione degli immigrati.
13. Adotta le misure necessarie a rendere gli orari degli uffici e dei servizi pubblici coerenti ed armonizzati con i tempi di vita dei cittadini.
14. Il Comune ripudia la guerra, promuove la cultura della pace e la cooperazione tra i popoli come valori universali insopprimibili per tutte le donne e gli uomini, inscindibili dal diritto alla giustizia e alla democrazia.
Art. 3
Documento
primario
1. Lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione comunale e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia dl organizzazione dell’ente, l’indirizzo politico-amministrativo e gestionale, le forme di collaborazione con comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dello Statuto e dei principi fissati dalla legge.
Art. 4
I principi di
azione, libertà, uguaglianza, solidarietà, sussidiarietà, giustizia e associazione
1. II Comune di San Salvo fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di sussidiarietà, di giustizia e di pace, indicati dalla Costituzione, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese, senza distinzione di età, di sesso, di razza, di religione e cultura.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana; sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni, della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni ed organizzazioni sul principio di partecipazione del cittadino all’attività amministrativa.
4. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, secondo criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni. Sulla base di tale principio favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e servizi di interesse generale.
Art. 5
Sede, stemma
e gonfalone
1. La sede del Comune di San Salvo è situata nel Palazzo civico ubicato in Piazza Papa Giovanni XXIII°. Gli organi comunali possono riunirsi anche in sede diversa.
2. Lo stemma del Comune è quello riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica del 9 Aprile 1979, registrato alla Corte dei Conti il 5 Maggio 1979 al reg. n. 3 Presidenza, foglio 248 ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti Locali.
3. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone sul quale campeggia lo stemma.
4. Il Consiglio Comunale determina, con proprio atto di indirizzo, su parere favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, i criteri di esibizione del Gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere accompagnata dal Sindaco, da un Assessore o da un Consigliere Comunale e scortata da almeno due vigili urbani.
5. Il bianco e il celeste costituiscono i colori ufficiali della Città e compongono le insegne del Comune.
6. La riproduzione e l’uso dello stemma e del gonfalone comunali sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.
TITOLO II
LE FUNZIONI
Art. 6
Le funzioni
del Comune
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione, ivi compresi i non residenti, ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e gli altri Enti pubblici e privati operanti sul territorio.
3. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.
Art. 7
I principi e
i modi di organizzazione dei servizi pubblici
1. Il Comune garantisce lo svolgimento dei servizi necessari nell’interesse del pubblico.
2. Laddove se ne ravvisi l’esigenza e l’opportunità, il Comune deve promuovere l’adozione di apposite carte dei servizi. Queste si ispirano ai principi di continuità, trasparenza, eguaglianza ed efficienza, nonché all’utilizzo equilibrato delle risorse naturali. Le carte stabiliscono indicatori di qualità, generali e specifici, non inferiori a quelli stabiliti in sede nazionale dalle specifiche Autorità di settore e, comunque, tali da indurre ad un miglioramento continuo delle prestazioni erogate.
3. Nell’organizzazione dei servizi pubblici, sono utilizzate le forme di gestione previste dalla legislazione vigente che consentano di elevarne l’efficienza, il rendimento e di diminuirne i costi.
4. I rapporti con i soggetti erogatori sono regolati da contratti di servizio.
Art. 8
I servizi
pubblici locali
1. Il Comune nell’ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle seguenti forme giuridiche definite:
a) in economia;
b) in concessione a terzi;
c) a mezzo di azienda speciale;
d) a mezzo di istituzione;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria;
g) a mezzo di altre forme consentite dalla legge.
3. Con apposito Regolamento può essere istituita un’autorità locale di regolazione dei servizi pubblici, con il compito di verificare, anche in contraddittorio con i gestori dei servizi, l’adeguatezza degli standard e l’osservanza dei relativi contratti di servizio , anche in rapporto alla congruità delle tariffe. Tale funzione può essere attribuita anche ad uno o più uffici, organizzati per servizi pubblici specifici o per settori omogenei.
Art. 9
La
programmazione
1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; elabora ed attua il programma di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriali nel proprio territorio, articolandoli in progetti a breve, medio e lungo termine.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle categorie professionali e dei datori di lavoro; assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della:
- autonomia;
- trasparenza;
- pubblicità degli atti amministrativi;
- efficacia degli interventi;
- funzionalità;
- efficienza ed economicità della gestione;
- verifica dei risultati rispetto ai programmi stabiliti.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.
Art. 10
Lo sviluppo
economico
1. Il Comune finalizza i metodi ed i criteri di cui ai precedenti articoli all’ottenimento dello sviluppo economico attraverso il metodo della concertazione, della piena occupazione attraverso il sistema locale-integrato e della libera iniziativa.
2. Il Comune sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione dei servizi, delle attrezzature e delle strutture ricettive e cura adeguate attività promozionali, nazionali ed estere, in forma diretta e/o associata, per la qualificazione dell’immagine della città.
3. Il Comune promuove l’ampliamento ed il consolidamento delle attività industriali e manifatturiere non inquinanti. Promuove e sviluppa le moderne e più avanzate attività di servizi.
4. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, adotta iniziative tese a stimolare l’attività e ne favorisce l’associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed un’equa remunerazione del lavoro.
5. Il Comune promuove e potenzia le attività imprenditoriali connesse al settore dell’agricoltura e della trasformazione dei prodotti e favorisce l’introduzione di tecniche di coltivazione specializzata che tendano alla tutela dell’ambiente.
6. Il Comune promuove e coordina le attività commerciali e l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, favorendo la cooperazione.
7. Il Comune promuove le attività culturali ed artistiche finalizzate allo sviluppo sociale e turistico della città.
8. Il Comune può deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti e alla partecipazione a società di capitali.
TITOLO III
GLI ORGANI DEL COMUNE
Art. 11
Gli organi di
governo
1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, Il Sindaco, la Giunta.
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 12
Elezione e attribuzioni
del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale viene eletto nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 73 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Alle elezioni per il Consiglio Comunale e del Sindaco partecipano, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, anche i cittadini stranieri regolarmente residenti che ne facciano esplicita richiesta.
3. Il Consiglio Comunale determina l’indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali ed i Regolamenti di competenza espressamente attribuiti dalla legge e dallo Statuto. Non può delegare tale potestà ad altri organi.
4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
5. L’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati, nel rispetto delle norme statutarie, da un apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri attribuiti.
6. Il Consiglio Comunale può dedicare specifiche sessioni di lavoro organizzate secondo il modulo del Question Time che possono avere per oggetto esclusivamente: interrogazioni, interpellanze, mozioni e domande a risposta immediata, indirizzate al Sindaco, agli Assessori e ai Presidenti delle Commissioni Consiliari. Il Regolamento di cui al precedente comma disciplina le modalità di convocazione, l’organizzazione dell’agenda di lavoro, il contingentamento dei tempi e la periodicità delle sedute.
7. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia finanziaria e il Regolamento di cui al precedente comma 3 disciplina le modalità di esercizio di tale autonomia nonché le risorse, umane e materiali, necessarie per il funzionamento dell’organo consiliare.
8. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni, aziende speciali e società partecipate, provvedendo alla nomina degli stessi esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
9. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
10. Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere anziano, il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed a voto palese:
- provvede alla convalida degli eletti;
- giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge e dispone le eventuali surrogazioni;
- elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale;
- elegge il Presidente e due Vice Presidenti del Consiglio Comunale.
11. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale o si sciolga per sopravvenuta mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale rimane convocato, con lo stesso orario, ad decimo giorno feriale successivo per la trattazione dell’ordine del giorno non trattato.
12. Nel
corso della seduta, il Sindaco presta giuramento nella formula che segue:
“Giuro di rispettare e difendere la
Costituzione e le leggi della Repubblica e di improntare la mia attività
amministrativa al rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale, dei
principi di trasparenza e collegialità
nell’azione e dei principi e finalità contenuti nello Statuto”.
Art. 13
I Consiglieri
Comunali
1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge.
3. I Consiglieri hanno il più ampio diritto di iniziativa nell’ambito delle competenze del Consiglio Comunale. Hanno inoltre diritto di rivolgere interrogazioni e interpellanze, promuovere mozioni e proporre emendamenti su tutti gli atti consiliari, osservando le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
4. Possono richiedere ai dirigenti comunali pareri tecnici preventivi sulle proposte di emendamento, sulle mozioni e sulle altre iniziative che intendono sottoporre al Consiglio Comunale.
5. Ai Consiglieri Comunali viene corrisposto, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli Comunali, alle Commissioni Consiliari e alle Conferenze dei capigruppo. E’ consentito il cumulo degli stessi per la partecipazione a più di una seduta al giorno purché l’ammontare percepito in un mese dal Consigliere Comunale non superi l’importo pari ad un terzo dell’indennità di carica mensile attribuita al Sindaco.
6. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza legale in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché nel merito del procedimento che li riguarda non vi sia conflitto di interesse con l’Ente.
7. Nei procedimenti di cui al comma precedente, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune, fatto salvo ogni altro provvedimento derivante dalla stessa sentenza, recupererà dall’Amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
8. Al Consigliere Comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti, partecipate o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
Art. 14
I gruppi
consiliari
1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi ed eleggono al proprio interno i rispettivi Presidenti di gruppo.
2. L’Amministrazione, con modalità e misura stabilite dal Regolamento, mette a disposizione del Consiglio Comunale e dei gruppi consiliari adeguate strutture, attrezzature e risorse finanziarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
3. Il Consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello della lista elettorale con la quale è stato eletto, deve darne formale comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale unitamente con l’accettazione del nuovo gruppo.
4. Non possono essere istituiti nuovi gruppi consiliari, in aggiunta ai gruppi eletti nella competizione elettorale, se questi hanno consistenza numerica inferiore a due.
5. Può cambiare la denominazione dei gruppi consiliari dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale.
Art. 15
L’elezione
del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vice Presidenti
1. L’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti avviene, nella prima seduta del Consiglio Comunale a scrutinio segreto, voto unico e votazione separata per il Presidente ed i Vice Presidenti.
2. Il Presidente ed i Vice Presidenti sono scelti tra i Consiglieri, con esclusione del Sindaco.
3. E’ eletto Presidente il Consigliere che, in sede di prima votazione, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Ove, nel corso della prima votazione, non si raggiunga la predetta maggioranza, la votazione va immediatamente ripetuta e risulta eletto il Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il Consigliere più anziano d’età.
4. Con votazione unica sono eletti Vice Presidenti i Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede immediatamente al ballottaggio. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano d’età.
5. Il Vice Presidente che risulta eletto con il maggior numero di voti svolge le funzioni di vicario.
Art. 16
Il Presidente
del Consiglio Comunale
1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale.
2. Presiede il Consiglio Comunale. In sua assenza o in caso di impedimento presiede il Vice Presidente vicario e in sua assenza l’altro Vice Presidente. Qualora anche quest’ultimo sia assente o impedito, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere anziano di cui al comma 6 dell’art. 73 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
3. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, ne dirige i lavori e le attività. E’ tenuto ad assicurare un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte all’esame del Consiglio Comunale.
4. Il Regolamento stabilisce le modalità di convocazione del Consiglio Comunale prevedendo, i tempi e le modalità di adeguata e preventiva informazione di cui al comma precedente e, laddove utilizzabili, anche il ricorso a strumenti informatici e telematici, l’impiego dei quali è disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Il Presidente, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, predispone l’ordine del giorno del Consiglio Comunale e fissa il giorno e l’ora della seduta, assicurando in ogni caso l’iscrizione degli oggetti preventivamente comunicatigli dal Sindaco.
6. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, entro venti giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l’avviso di convocazione, con allegato l’ordine del giorno, deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
7. I verbali delle deliberazioni consiliari sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci.
8. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale possono essere revocati su richiesta motivata dal mancato rispetto delle norme regolamentari e legislative, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dai 2/5 dei Consiglieri in carica. La revoca, per essere valida, deve essere votata, da almeno i 4/6 dei Consiglieri assegnati.
Art. 17
Le
Commissioni consiliari
1. Sono istituite Commissioni Consiliari permanenti, per aree organiche ed omogenee, con funzioni preparatorie, istruttorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio Comunale.
2. Oltre alla Commissione elettorale, istituita nella prima seduta del Consiglio Comunale, in ogni caso devono essere istituite le Commissioni:
- Affari Generali, Istituzionali e di Organizzazione Amministrativa;
- Bilancio, Programmazione e Attività Produttive;
- Ecologia ed Ambiente;
- Politiche Sociali e dell’Istruzione;
- Pari Opportunità.
3. Le Commissioni permanenti, composte di Consiglieri, sono costituite con criterio proporzionale, garantendo nel complesso, la rappresentanza di tutti i gruppi.
4. A richiesta del Sindaco o suo delegato, oppure anche di propria iniziativa, le Commissioni possono porre in discussione qualsiasi argomento inerente all’attività dell’ente e relativo al proprio ambito operativo.
5. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e, fermo restando il diritto di cui al precedente comma, disciplina l’organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e le strutture organizzative di supporto. Le sedute sono pubbliche tranne i casi previsti dal Regolamento.
6. In funzione della materia trattata e per l’esame di specifici argomenti, possono avvalersi della consultazione di rappresentanti e funzionari di ordini e collegi professionali, organizzazioni di categoria e sindacali, di associazioni, di istituzioni aventi carattere tecnico, scientifico e culturale, di esperti e di altri organismi politici, sociali, economici e di volontariato. Ove intendano avvalersi di tale facoltà rivolgono preventivamente formale richiesta al Presidente del Consiglio Comunale, affinché gli incarichi di consulenza retribuiti siano conferiti per mezzo di formale atto dell’organo competente. Hanno inoltre facoltà di richiedere l’audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Revisori dei Conti, dei funzionari, dei dirigenti comunali, degli amministratori e dirigenti di enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
7. Possono invitare ai propri lavori anche non Consiglieri, ove la loro presenza sia ritenuta utile in relazione all’argomento da trattare.
8. I presidenti delle Commissioni permanenti istituite con finalità di controllo sono eletti tra i rappresentanti dei gruppi consiliari di opposizione.
9. Alle Commissioni permanenti può essere deferito dal Consiglio Comunale, con eventuale predeterminazione di criteri-guida, il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura regolamentare e di indirizzo, che possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio Comunale senza discussione generale qualora abbiano ottenuto il voto unanime favorevole della Commissione competente, fatte salve le dichiarazioni di voto.
10. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire Commissioni d’inchiesta. Il Regolamento ne disciplina le modalità di costituzione. Esse riferiscono per iscritto, al Consiglio Comunale, i risultati delle indagini svolte entro un termine e su materie specificate nella delibera di istituzione. Possono far parte di tali Commissioni esperti esterni al Consiglio Comunale.
11. La presidenza delle Commissioni d’inchiesta è assegnata ad un rappresentante dei gruppi consiliari delle opposizioni.
12. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali per l’esame di problemi particolari e riferiscono per iscritto, al Consiglio Comunale, l’esito dell’attività svolta.
13. Le Commissioni speciali si ritengono sciolte di diritto una volta esauriti gli scopi della loro istituzione.
Art. 18
Presentazione
e verifica delle linee programmatiche
1. Entro sessanta giorni dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale un documento contenente le linee programmatiche relative all’azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi venti giorni, ciascun Consigliere può proporre modifiche, adeguamenti ed integrazioni, mediante la presentazione di appositi emendamenti al documento. Nei seguenti dieci giorni, il Sindaco, sentita la Giunta, sottopone il documento al Consiglio Comunale nella sua forma definitiva, per ottenerne l’approvazione.
2. La medesima procedura deve essere seguita per l’eventuale adeguamento del documento.
Art. 19
Funzioni di
indirizzo e controllo
1. La funzione di programmazione propria del Consiglio Comunale si esprime, in particolare, nell’adozione, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, di un documento di indirizzi che contenga un’ipotesi sull’andamento complessivo delle risorse disponibili per l’Ente con riferimento alle entrate, alle spese ed agli investimenti, che determini, su questa base, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.
2. Tali indirizzi sono adottai per politiche, finalità ed attività omogenee e devono esplicitare i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati e i costi degli interventi.
3. Il Sindaco e la Giunta forniscono, anche su richiesta del Consiglio Comunale, rapporti per settori di attività che consentono di apprezzare la congruità dell’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.
Art. 20
Ineleggibilità
e incompatibilità
1. Il Consigliere nominato Presidente o Vice Presidente cessa, all’atto dell’accettazione, da ogni altra funzione rivestita per l’Ente e nell’Ente come rappresentante, amministratore o consulente di istituzioni, enti dipendenti o sottoposti al Consiglio Comunale ed alla vigilanza del Comune nonché delle Società per Azioni a maggioranza di capitale comunale, componente di commissioni interne dell’Ente, consultive, di inchiesta, di studio e similari.
Art. 21
Comunicazione
dei componenti della Giunta
1. Dopo la nomina del Presidente la riunione del Consiglio Comunale continua per ascoltare la comunicazione dei Sindaco sull’intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.
Art. 22
Il Presidente
del Consiglio Comunale Durata
1. La nomina a Presidente ed a Vice Presidente ha la durata pari a quella del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della municipalità.
Art. 23
Rapporti fra
il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco
1. Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco, su proposta del Segretario Generale, individuano, con atto congiunto; gli uffici o parti di essi destinati al supporto delle attività del Presidente, del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
2. I poteri di sovrintendenza su detti uffici sono trasferiti dal Sindaco al Presidente. Il Presidente ricerca l’intesa del Sindaco sulla data di convocazione del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente, sentito il parere della Conferenza dei capi gruppo, fissa direttamente la data di convocazione. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nell’avviso di convocazione.
Art. 24
Rapporti fra
il Sindaco e il Consiglio Comunale - Attività ispettiva
1. Ad ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco o all’Assessore delegato un adeguato periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
2. Il Regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione e di discussione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date in Consiglio Comunale.
Art. 25
Indirizzi per
le nomine
1. Il Consiglio Comunale è convocato in una data compresa nei 15 giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di Governo per formulare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri. Assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
2. Qualora il Consiglio Comunale non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.
Art. 26
Sessione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo
1. Le proposte del bilancio preventivo e del rendiconto annuale, sono consegnate alla Presidenza del Consiglio Comunale nei termini previsti dal comma 2 del successivo art. 77.
2. Il Consiglio Comunale è riunito entro il 10° giorno feriale antecedente il termine finale di legge.
Art. 27
Illustrazione
delle proposte
1. Il Sindaco o l’Assessore delegato hanno facoltà di illustrare al Consiglio Comunale la proposta presentata dal Sindaco o dalla Giunta, prima dell’inizio della sua discussione generale e, al termine, di intervenire sulla stessa.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei Consiglieri presenti, può rinviare la trattazione di un argomento posto all’ordine del giorno.
Art. 28
Dimissioni
del Consigliere
1. Le dimissioni del Consigliere dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale o dichiarate nel corso di una seduta consiliare.
2. Esse sono comunque irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e divengono efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la delibera di surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
Art. 29
Lo
scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, per i motivi e con le procedure di cui all’art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 30
La rimozione
e la sospensione degli amministratori
1. Con decreto del Ministro dell’Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Art. 31
Responsabilità
patrimoniale e disciplinare degli amministratori
1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi, salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.
4. Qualora ricorra qualcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 58, nonché alle lettere a), b), c) del comma 1 dell’articolo 59 del Decreto Legislativo n.267/2000 nei confronti di personale dipendente del Comune, si fa luogo alla immediata sospensione dell’interessato dalla funzione o dall’ufficio ricoperti. La sospensione è disposta dal responsabile dell’ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
5. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le disposizioni del comma 5 dell’articolo 58 e del comma 6 dell’articolo 59 del Decreto Legislativo citato previa attivazione del procedimento disciplinare.
CAPO II
LA GIUNTA
Art. 32
Composizione
della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di sette Assessori tra cui il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco, nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo 267/2000, nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, assicurando la presenza di ambo i sessi.
3. Il Vice Sindaco e gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Comunale purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
Art. 33
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non sono riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale; riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
Art. 34
Il
funzionamento della Giunta
1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco o, se impedito, del Vice Sindaco;
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa;
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Generale.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli Assessori e dei dipendenti a cui siano state attribuite funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
Art. 35
Gli Assessori
1. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l’integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto.
2. In particolare, ciascun Assessore, sulla base del documento programmatico presentato dal Sindaco ed approvato dal Consiglio Comunale, degli indirizzi consiliari e degli altri atti a contenuto generale in corso di esecuzione, elabora ed aggiorna annualmente un programma delle attività del settore a cui sovrintende, nel quale sono determinati gli indirizzi di azione, i risultati di gestione e gli standard di qualità dei singoli servizi che devono essere conseguiti.
3. Tale programma, predisposto con il contributo del dirigente competente, è approvato dalla Giunta, portato alla conoscenza del Consiglio Comunale e costituisce il termine di riferimento per la stesura del piano di azione elaborato dai dirigenti, sulla cui attuazione l’Assessore vigila e risponde personalmente al Sindaco ed alla Giunta.
4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto.
5. Non possono partecipare al dibattito se non per ciò che attiene alle deliberazioni, atti e decisioni riguardanti i rispettivi settori delegati che sovrintendono.
6. Gli Assessori non concorrono a determinare il quorum per la validità delle adunanze e sedute del Consiglio Comunale.
7. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi di gestione o assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti, partecipate o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
8. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Sindaco; esse hanno effetto dal momento della loro presa d’atto da parte del Sindaco.
9. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
CAPO III
IL SINDACO
Art. 36
Il Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini, a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dall’art. 72 del Decreto Legislativo 267/2000.
2. Nella prima seduta utile successiva alle elezioni comunica al Consiglio Comunale la composizione della Giunta e i settori di competenza attribuiti ad ogni singolo componente.
3. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione.
5. Sovrintende all’attività dell’ente, garantendone l’unitarietà di gestione e la conformità con le linee programmatiche. Svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende, altresì, all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
6. Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
7. Il Sindaco, nel rispetto della legge e dello Statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli Assessori, al Segretario Generale ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione nonché – per attività e durata circoscritte a singoli compiti di analisi, studio e proposta di azione – ai Consiglieri.
8. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi di gestione ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti, partecipate o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
9. Il Sindaco, sentita la Giunta, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni, aziende speciali e società partecipate, in conformità agli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.
Art. 37
La cessazione
dalla carica di Sindaco
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale di una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dalla legge.
2. Le dimissioni del Sindaco, una volta divenute efficaci ed irrevocabili, producono lo scioglimento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un commissario ai sensi dell’art. 141 comma 3, del D.Lvo n. 267/2000.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. In tali evenienze, il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco.
4. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
Art. 38
Il Vice
Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 53 del D.Lvo n. 267/2000.
2. Quando il vice sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano d’età reperibile.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza. o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal vice sindaco sino alle elezioni del nuovo Sindaco.
Art. 39
Divieto
generale di incarichi e consulenze
1. Al Sindaco, al vice sindaco, agli assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenza presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque. sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
Art. 40
Difensore
ideale dei bambini. Sindaco dei bambini
1. L’Amministrazione Comunale convoca, almeno una volta l’anno, il Consiglio Comunale per l’esame delle problematiche relative ai minori. In quella occasione il Sindaco è tenuto a relazionare al Consiglio Comunale sulle attività svolte in favore dei minori.
2. L’Amministrazione, inoltre, promuove l’attuazione della figura istituzionale del "Sindaco dei Bambini" che si avvarrà di una propria Giunta e Consiglio Comunale.
3. Il Comune, nell’ambito delle finalità e degli obiettivi di cui alla Funzione 10-Servizio 01 del proprio bilancio di previsione, stanzia annualmente una cifra non inferiore allo 0.5% del totale dei Titoli I, II e III del bilancio medesimo, da destinare esclusivamente ad interventi ed opere finalizzate a migliorare la qualità della vita dell’infanzia ed a sostenere ogni iniziativa che promuova e accresca la socialità, la socializzazione e il benessere di tutti i bambini che vivono nella città di San Salvo.
CAPO IV
ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
Art. 41
Dimissioni
dei Sindaco
1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale che riunisce l’organo entro il decimo giorno feriale successivo.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni. dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio Comunale divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco.
Art. 42
Mozione di
sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. II Sindaco e le rispettive Giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta. da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000.
CAPO V
DELLE ADUNANZE
Art. 43
Dovere di
astensione
1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Identicamente gli amministratori hanno l’obbligo di astensione per delibere interessanti persone fisiche o giuridiche alle quali siano legati da vincoli societari, con l’esclusione delle associazioni no-profit.
2. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore, del coniuge o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Art. 44
Numero legale
1. Per la validità della seduta di prima convocazione deve intervenire almeno la metà più uno dei componenti. La seduta non può iniziare se non dopo aver verificato l’esistenza del numero legale. Durante la seduta chiunque può richiedere la verifica del numero legale. Il Presidente quando viene meno il numero legale dichiara deserta la seduta.
Art. 45
Seduta di
seconda convocazione
1. La seduta di seconda convocazione è valida se intervengono almeno 1/3 dei componenti. Deve essere tenuta entro otto giorni dalla seduta di prima convocazione.
2. Nella seduta di seconda convocazione possono essere discussi soltanto argomenti all’ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
Art. 46
Sostituzione
del Segretario
1. Nel caso in cui il Segretario debba lasciare la sala della adunanza dell’organo collegiale, o sia assente o impedito, è sostituito da chi ne ha la funzione.
2. Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente per l’oggetto sul quale il Segretario è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull’oggetto già in discussione.
3. Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può aver luogo.
Art. 47
Disciplina
delle adunanze
1. Chi presiede l’adunanza di un organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza della legge e dello Statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza facendolo risultare a verbale.
3. Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l’espulsione dall’auditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.
Art. 48
Delle
votazioni
1. I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano. Le astensioni sono chiamate e dichiarate all’inizio delle votazioni. Votano per appello nominale quando è richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti su richiesta di un suo membro.
2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.
3. Nel caso di votazione per nomine, nella quale l’espressione del voto sia limitata ad un numero inferiore a quello dei soggetti di designazione comunale, si adotta la maggioranza relativa e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti, a scalare.
4. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione di legge o dello Statuto.
Art. 49
Dei
regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti divenuti esecutivi entrano in vigore dopo essere stati pubblicati per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio.
3. Il Comune provvede alla stampa dei regolamenti comunali vigenti, consegnando copie al prezzo di puro costo.
Art. 50
Albo Pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio, per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali, disposto presso la sede comunale.
TITOLO IV
ACCESSO E PARTECIPAZIONE
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 51
Descrizione
1. Il Comune di San Salvo valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale.
2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge.
Art. 52
Pari
opportunità
1. Il presente Statuto assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al sensi della legge 10.4.1991, n. 125.
2. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti; gestisce la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all’incidenza percentuale dei due sessi, arrotondata all’unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente.
3. Assicura, inoltre, a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione e di carriera.
Art. 53
Valorizzazione
delle libere forme associative
1. Il Comune valorizza le libere forme associative , le organizzazioni di volontariato, e tutti gli altri organismi operanti senza scopo di lucro, favorendo e promuovendo la loro partecipazione all’elaborazione delle decisioni inerenti gli interessi da loro rappresentati.
2. Per il raggiungimento delle finalità indicate al comma 1, il Comune può istituire ed aggiornare periodicamente l’albo delle libere forme associative. A tale albo, che può essere suddiviso in sezioni, sono iscritti tutti gli organismi indicati al comma 1 che ne facciano richiesta mediante la presentazione di una domanda nella quale siano indicate le finalità perseguite, la relativa attività, la consistenza associativa, l’entità del bilancio e gli organi dotati della rappresentanza e del controllo. Ai fini dell’iscrizione, il Comune, nelle forme e nei modi indicati in via generale dal Regolamento, può richiedere il possesso di determinati requisiti.
3. Il Comune sostiene le attività e i programmi dei soggetti iscritti all’albo delle libere forme associative, anche mettendo a loro disposizione le strutture e i servizi occorrenti per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni di rilevante interesse socio-culturale, alle quali può assegnare i fondi necessari, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge e dai Regolamenti.
4. Assicura il coinvolgimento dei rappresentanti di tali soggetti nella soluzione di singole questioni di loro interesse, anche tramite le Commissioni consiliari.
Art. 54
Gli organismi
di partecipazione popolare
1. Il Comune favorisce la costituzione, su base democratica e rappresentativa, di organismi di partecipazione popolare, quali ad esempio: Consulte, Comitati e Forum dei cittadini aventi anche un ambito territoriale limitato.
2. Laddove se ne ravvisi l’esigenza o particolari situazioni locali li rendano opportuni, uno o più dei predetti organismi di partecipazione, possono anche essere istituiti in forma permanente.
3. Il Consiglio Comunale, con proprio atto deliberativo, promuove la costituzione di tali organismi, disciplinandone il funzionamento, le finalità, la composizione, le risorse dedicate a garantirne il funzionamento e la durata che, comunque, non potrà andare oltre quella del Consiglio Comunale che li istituisce.
Art. 55
Il referendum
1. Con le modalità previste da apposito Regolamento di attuazione, adottato dal Consiglio Comunale entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Sindaco può indire referendum di tipo consultivo.
2. I promotori dei referendum possono essere:
a) almeno due terzi del Consiglio Comunale;
b) almeno dieci cittadini elettori del Comune costituitisi in comitato promotore che nell’istanza eleggano domicilio e nominino un soggetto referente;
3. I referendum possono avere ad oggetto materie di esclusiva competenza locale. In ogni caso non possono riguardare:
- i bilanci ed i relativi allegati;
- i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
- i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui, o l’emissione di prestiti;
- i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
- gli atti di gestione adottati dai Dirigenti / Responsabili di Servizio;
- i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
- gli atti concernenti la salvaguardia e la tutela di minoranze etniche, religiose o di soggetti socialmente deboli.
4. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità.
5. L’istanza di referendum deve essere accompagnata da un numero di sottoscrizioni non inferiori al 12% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, escludendo dal computo gli iscritti all’A.I.R.E.
6. La data della consultazione referendaria viene fissata dal Sindaco secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione.
7. La concomitanza tra consultazione referendaria locale e ogni altra consultazione elettorale, politica o amministrativa, è incompatibile. Il Regolamento di attuazione disciplina l’effettuazione tra le diverse consultazioni.
Art. 56
Il Comitato
dei garanti
1. Il Consiglio Comunale elegge, con il criterio della preferenza unica, un Comitato di garanti che decide sull’ammissibilità dell’istanza di referendum. Nel medesimo atto deliberativo viene stabilita la misura e le modalità degli eventuali compensi da corrispondere ai componenti.
2. Possono essere eletti tutti i cittadini, residenti ed elettori del Comune, in possesso dei requisiti che la legge richiede per le funzioni di Presidente di seggio elettorale. Il Comitato è composto di cinque componenti e non possono farne parte i membri del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, con votazione a maggioranza.
3. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto.
4. I locali, le strutture tecniche ed il personale a disposizione del Comitato sono stabilite dal Segretario generale in misura tale da garantirne il buon funzionamento.
5. Per ogni altra questione o fattispecie che risultassero non disciplinati dal presente Statuto, o dal Regolamento di attuazione, valgono le norme di legge vigenti in materia di consultazioni referendarie.
Art. 57
Esito del
referendum e azioni conseguenti
1. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio o alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.
2. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell’organo di governo non possono discostarsi dall’indicazione consultiva.
3. In caso di esito negativo, l’organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni, in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.
CAPO II
ACCESSO ALL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 58
Diritto di
accesso e di informazione
1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l’esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, il Comune assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, organizzazioni di volontariato e associazioni.
Art. 59
Diritto di
istanza e di reclamo
1. I cittadini residenti, singoli ed associati, hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità.
2. Ogni istanza deve produrre un atto scritto con il quale il Sindaco o il Segretario a cui è stata affidata l’istruttoria dell’istanza, formula le valutazioni conseguenti.
3. L’ufficio “Relazione con i cittadini” cura la tenuta del “Registro dei reclami”, sollecita l’evasione, riferisce sulle inadempienze ed espleta quanto disposto dalla Legge n. 241/90.
Art. 60
Diritto di
petizione e proposta
1. Gli iscritti alle liste elettorali del Comune possono rivolgersi in modo associato, nel numero minimo di 100 cittadini, al Consiglio Comunale ed alla Giunta per richiedere, motivandole, l’assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l’adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l’integrazione o la riduzione dei documenti programmatori comunali, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant’altro abbia comunque caratteristica di rilevanza cittadina esclusa la materia tributaria.
2. I documenti di cui sopra, una volta istruiti, sono comunque sottoposti entro trenta giorni all’organo di governo cittadino, avvertendone il primo firmatario.
TITOLO V
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 61
Istituzione
del Difensore Civico
1. E’ istituito l’ufficio del Difensore Civico con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché per lo svolgimento delle funzioni di controllo nell’ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 127 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Al Difensore Civico compete l’indennità di carica stabilita dal Consiglio Comunale.
3. In conformità dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, l’elezione, le prerogative, i mezzi ed i rapporti con il Consiglio Comunale, sono disciplinati dal presente Statuto
Art. 62
Le funzioni
1. Il Difensore Civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza. Non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. E’ compito del Difensore Civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza o ritardo, dell’Amministrazione Comunale, nei confronti dei cittadini.
3. I Consiglieri Comunali ed i membri della Giunta, nell’esercizio delle loro funzioni, non possono rivolgere richiesta di intervento al Difensore Civico.
4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune o dagli enti, aziende, istituzioni, società dipendenti, copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
5. Il responsabile dell’ufficio, del procedimento o il dipendente che impedisca o ritardi ingiustificatamente l’espletamento delle funzioni del Difensore Civico, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente.
Art. 63
I requisiti
1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini, residenti e non, che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
2. Egli deve essere in possesso di adeguata preparazione ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo, da documentare mediante deposito di curriculum, presentato a seguito di pubblico avviso.
3. Non sono eleggibili alla carica:
a) coloro che versano in stato di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c) gli amministratori di enti, aziende, istituzioni dipendenti o partecipati dal Comune.
Art. 64
Elezione e
durata in carica – Revoca e incompatibilità
1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati. Può stipularsi convenzione con altro ente pubblico per l’espletamento delle funzioni del Difensore Civico.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.
3. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto.
4. In caso di perdita dei requisiti per la nomina, la decadenza è pronunciata a maggioranza dal Consiglio Comunale.
5. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi e motivate ragioni connesse all’esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati, salvo che per accertata violazione degli obblighi di cui al comma 2 del successivo art. 65, nel qual caso la revoca può avvenire a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
Art. 65
Poteri
istruttori
1. Il Difensore Civico per l’adempimento dei suoi compiti può:
a) chiedere l’esibizione, senza limite del segreto d’ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento;
b) convocare il responsabile dell’ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili sullo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;
c) accedere agli uffici per ogni accertamento ritenuto necessario.
2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto delle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni d’ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi della normativa vigente, nonché osservare l’obbligo di riservatezza sui dati personali e su ogni altro dato sensibile, come definito dall’art. 22 della L. n. 675 del 3.12.1996, cui accede per l’espletamento dei propri compiti d’istituto.
3. Qualora, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria competente e informarne il Sindaco.
Art. 66
Rapporti con
gli organi comunali
1. Il Difensore Civico invia:
a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni di carattere particolare;
b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale su argomenti di interesse generale;
c) relazione annuale, entro il 31 Marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale sull’attività svolta nel precedente anno solare, in base alla quale può formulare osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, enti, aziende, società, istituzioni dipendenti o partecipate dal Comune.
2. Il Difensore Civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente sulla materia riferita al suo singolo intervento e dalla conferenza dei capigruppo.
3. La conferenza dei capigruppo e le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull’attività svolta.
TITOLO VI
IL DECENTRAMENTO
Art. 67
Gli organi
decentrati
1. Il Comune, qualora le condizioni economiche e giuridiche lo consentano, istituisce organismi, uffici e/o istituzioni decentrate sul territorio, con particolare riguardo alla Marina di San Salvo, finalizzate alla promozione della partecipazione dei cittadini e al miglioramento dell’efficienza dei servizi prestati ai cittadini.
2. Le modalità e le procedure istitutive, i criteri di funzionamento e le risorse di supporto, nonché gli ambiti e le materie di competenza di tali organismi, saranno disciplinate mediante apposito Regolamento da adottare contestualmente alla delibera istitutiva degli stessi.
TITOLO VII
L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
CAPO I
L’ORGANIZZAZIONE
Art. 68
L’autonomia
organizzativa
1. Il Comune ha autonomia organizzativa.
Art. 69
L’articolazione
degli uffici
1. Il Comune, nel rispetto della legge, articola i propri uffici secondo aree funzionali, in modo che sia assicurata l’integrazione delle attività, l’imparzialità ed il buon andamento.
2. Determina la propria struttura organizzativa e la dotazione organica assicurando il maggior grado di flessibilità del lavoro in relazione agli obiettivi degli organi di governo, alle esigenze dei cittadini ed alle risorse finanziarie disponibili.
3. Possono essere istituiti appositi uffici con scopi e durata predeterminati.
Art. 70
Il
Regolamento di organizzazione e l’attività di controllo
1. Il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.
2. Il Regolamento è adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. In attuazione di quanto previsto dall’art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000, può essere previsto, dal Regolamento di organizzazione, anche l’istituzione di un organismo di controllo delle attività amministrative svolte dal Comune.
4. Tale organismo ha il compito di effettuare controlli comparativi dei costi e dei rendimenti delle attività amministrative svolte dal Comune, nonché vagliarne le prospettive, suggerendo eventuali correttivi.
5. Il Regolamento di organizzazione può prevedere altri compiti. In tal caso, ne disciplina le modalità di espletamento.
6. Gli esiti delle valutazioni effettuate sono resi noti, oltre che al Sindaco, al Consiglio Comunale, almeno in sede di rendiconto. Il Regolamento di organizzazione determina le forme di pubblicità degli esiti delle valutazioni.
7. I controlli interni sono strutturati secondo le tipologie previste dalla legge, anche a sostegno dell’attività di programmazione.
CAPO II
IL PERSONALE
Art. 71
I principi
1. Sulla base delle risorse assegnate dal bilancio, il Sindaco impartisce le direttive generali sull’azione amministrativa.
2. Nell’attribuzione degli incarichi devono risultare distinte le sfere di attribuzione e le relative responsabilità.
3. Fermo restando la validità del riferimento al DPCM – Dipartimento della Funzione Pubblica del 28.11.2000, recante disposizioni circa il “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, il Comune può adottare appositi codici etici che dettino norme di comportamento per la generalità del personale dipendente, compreso quello eventualmente comandato presso altre amministrazioni, e prevedere specificazioni particolari per i dipendenti che assolvano, a qualsiasi titolo, compiti e mansioni che comportino un quotidiano contatto con i cittadini e gli utenti dei vari servizi.
Art. 72
Il Segretario
Generale
1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. Il Segretario Generale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
Art. 73
La dirigenza
1. I dirigenti svolgono tutti i compiti di gestione, inclusa l’adozione degli atti di rilevanza esterna che non può in alcun modo essere effettuata dagli organi di governo. Adottano, inoltre, gli atti delegati loro dal Sindaco.
2. Sono responsabili dei risultati ottenuti dagli uffici cui sono preposti. Il Regolamento di organizzazione disciplina le forme di pubblicità dei risultati.
3. L’incarico di Direttore Generale è conferito, con contratto a tempo determinato, dal Sindaco a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale o al Segretario Generale.
4. Il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Predispone il piano dettagliato delle attività e formula la proposta di Piano Esecutivo di Gestione. Sovrintende alla gestione degli uffici nei modi previsti dal Regolamento, curandone gli aspetti decisionali e organizzativi per il miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei servizi. Attua i compiti previsti dal Regolamento di organizzazione e quelli affidatigli dal Sindaco.
5. La copertura dei posti dei responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, in conformità di quanto previsto al comma 3 dell’art. 110 del Decreto Legislativo 267/2000.
6. I responsabili di settore e di servizio svolgono le funzioni previste nel presente articolo in assenza di dirigenti.
Art. 74
La gestione
del personale
1. Il Comune assicura la partecipazione e il coinvolgimento dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di gestione, in quanto principale condizione per la loro valorizzazione personale, nonché il miglioramento delle prestazioni individuali e collettive, al fine di ottenere la massima qualificazione nell’offerta di servizi e il contenimento dei costi individuali e collettivi, al fine di ottenere la massima qualificazione nell’offerta di servizi e il contenimento dei costi complessivi.
2. La gestione del personale è di competenza dei dirigenti.
3. Le decisioni relative all’assunzione, alla gestione e alla carriera del personale, nel rispetto delle direttive degli organi di governo dell’ente, sono assunte con criteri di trasparenza, indipendenza ed imparzialità.
4. Il Comune promuove l’utilizzo delle tecniche dell’informazione e della comunicazione che consentano lo svolgimento dell’attività presso gli uffici decentrati o altri luoghi idonei.
TITOLO VIII
LA FINANZA
Art. 75
Autonomia
finanziaria ed impositiva
1. Il Comune ha autonomia finanziaria e impositiva, che esercita per dotarsi dei mezzi necessari al perseguimento dei propri obiettivi, nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario.
2. Il Comune con apposito Regolamento disciplina le proprie entrate e la gestione del bilancio, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge.
3. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune in armonia con la Costituzione, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
4. Stabilisce tariffe, come corrispettivo dei servizi resi al pubblico, in modo da assicurarne l’equilibrio di gestione e il miglioramento delle prestazioni.
5. Può disporre che le tariffe siano poste a carico degli utenti anche in modo differenziato e selettivo, secondo regole e discipline specifiche ed imparziali adottate dal Consiglio Comunale.
Art. 76
Attività
finanziarie e destinazione delle entrate straordinarie
1. Il Comune può ricorrere a forme di indebitamento per il finanziamento degli investimenti pubblici, secondo le modalità ammesse dai principi generali dell’ordinamento finanziario.
2. Sono destinati agli investimenti pubblici anche i proventi derivanti dalle alienazioni dei beni patrimoniali. Le entrate relative hanno destinazione vincolata.
Art. 77
La
programmazione finanziaria
1. L’acquisizione e l’impiego delle risorse finanziarie si ispirano ai principi della coerenza e dell’adeguatezza rispetto alle funzioni e ai servizi da espletare, della programmazione, del pareggio economico e finanziario, dell’universalità, dell’integrità, dell’unità, dell’annualità, della veridicità e della pubblicità.
2. Il bilancio annuale di previsione, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, è presentato al Consiglio Comunale almeno venti giorni prima del termine fissato dalla legge per l’approvazione. Il Regolamento di contabilità fisserà i termini entro i quali i Consiglieri Comunali possono depositare le proposte di emendamento al documento di bilancio.
3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale è assicurato idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.
4. Il bilancio e gli allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. Il Regolamento di contabilità assicura la pubblicità dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati. Può disporre altrettanto per gli altri atti di indirizzo.
6. A norma di quanto previsto dall’art. 141, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Prefetto provvede alla nomina un commissario affinchè lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario ad acta, all’amministrazione inadempiente e avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000.
Art. 78
La gestione
finanziaria
1. La gestione finanziaria avviene nel rispetto del principio della copertura finanziaria.
2. I servizi di tesoreria e di riscossione delle entrate tributarie sono affidati in concessione in base alle procedure stabilite dalla legge.
3. Per ogni deliberazione che comporti impegni finanziari è obbligatorio il parere di regolarità contabile da parte dell’ufficio di ragioneria.
4. I risultati della gestione sono rilevati nel rendiconto, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità.
5. Al rendiconto è allegata una relazione contenente, tra l’altro, dati relativi ai costi e ai rendimenti delle attività svolte e dei servizi erogati, nonché ai possibili miglioramenti conseguibili attraverso specifiche azioni correttive.
6. Ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, il Regolamento adotta il sistema di contabilità più idoneo per l’assolvimento delle funzioni del Comune.
Art. 79
L’organo di
revisione contabile
1. L’organo di revisione economico-finanziaria collabora con il Consiglio Comunale secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità.
2. Il Regolamento di contabilità può affidare all’organo di revisione altre funzioni. Ne disciplina i modi di scelta, di esercizio delle attribuzioni e di cessazione dall’incarico.
3. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente e partecipa all’assemblea dell’organo consiliare per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 80
Norme
transitorie
1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all’entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate e in quanto compatibili, le norme regolamentari vigenti.
2. Il Sindaco, decorsi i tempi di pubblicazione dello Statuto, nella prima riunione utile del Consiglio Comunale comunica l’eventuale adeguamento della composizione della Giunta di cui al comma 1 del precedente art. 32. Nella stessa riunione il Consiglio Comunale effettua le relative surroghe.
Art. 81
Decorrenza,
modifiche, integrazioni e abrogazioni dello Statuto
1. L’adozione definitiva e la decorrenza del presente Statuto, le modificazioni e le integrazioni, nonché l’abrogazione totale o parziale del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le proposte di abrogazione totale o parziale di parti del presente Statuto devono essere accompagnate dal testo scritto della nuova formulazione che si intende sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale, al fine di evitare lacune e vacanze normative.