COMUNE DI CHIETI

Commissario ad Acta

Deliberazione N. 2888                               del 11 gennaio 2005

Approvazione della riclassificazione di una area del P.R.G. di Chieti riportata in Catasto foglio 33, particella 4337, di superficie complessiva pari a 1377 mq, di proprietà della ditta Febbo Giustino e Lino.

IL COMMISSARIO AD ACTA Avv. Tiziano Ferrante

L'anno duemilacinque, il giorno undici del mese di gennaio il sottoscritto avv. Tiziano Ferrante, nominato dal Presidente della Provincia di Chieti con Decreto n.43/GAB del 13.06.02 quale Commissario ad Acta con il compito di adottare una nuova disciplina urbanistica dell'area distinta in epigrafe, in forza di sentenza n. 446/01 del TAR Abruzzo sez. di Pescara. alla presenza e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune di Chieti dott. Sergio Di Luca ha proceduto a quanto segue:

Premesso

Che a seguito della nomina disposta dal Presidente della Provincia di Chieti il sottoscritto ha provveduto con delibera n. 258 del 23.09.2002 a classificare l'area sopra descritta;

Visti

I pareri rimessi dal Servizio Tecnico del Territorio Ufficio di Chieti con nota del 06.09.2002, prot. 4286 e dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota del 28.03.2003 prot. 01610;

Richiamata

La delibera n. 329 del 03.07.2003 avente ad oggetto adozione controdeduzioni relative alle osservazioni trasmesse dalla ditta proprietaria;

Vista

La delibera commissariale n. 368 del 23.03.2004 avente ad oggetto la dichiarazione di conformità della nuova normativa rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

Considerato

Che nota del 29.6.2004 il sottoscritto Commissario ad Acta ha convocato la Conferenza dei Servizi in merito alla riclassificazione in oggetto, tenuta il 22.11.2004;

Preso Atto

Del parere espresso dalla Sezione Urbanistica Provinciale di Chieti n. 61/1 nella seduta del 18.11.2004 e delle relative osservazioni;

Considerato

L'intervento di trasformazione urbanistico-edilizio si attua attraverso strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata previsti dalla vigente legislazione statale o regionale assistiti da convenzione. In particolare, l'attuazione di tale intervento è diretta condizionata ad alcuni prerequisiti urbanistici del territorio, alla effettiva realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie ed alla cessione dei suoli necessari al soddisfacimento dello standard, di cui al D.M. 1444/68, limitatamente alla capacità insediativa dell'area stessa e secondo le modalità ed i tempi specificati in apposito atto d'obbligo con la precisazione che, in ogni caso, l'area interessata dalla viabilità e dal servizio pubblico garantisce un diritto edificatorio sulla base dell'indice di utilizzazione territoriale assegnato al lotto.

In particolare tali strumenti di iniziativa pubblica o privata, saranno formati secondo le indicazioni seguenti e sulla base del principio della perequazione urbanistica, in modo da garantire ai proprietari interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree e proporzionalmente alte quote proprietarie, l'equa ripartizione sia dei diritti edificatori sia degli oneri da assumere nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Le presenti norme prevedono l'attuazione mediante "intervento urbanistico diretto" mediante progettazione unitaria del lotto assistita da convenzionamento tra proprietari ed amministrazione volto ad assicurare il perseguimento delle finalità e dei caratteri prestazionali di seguito stabiliti.

Inoltre, con riferimento ai rilievi espressi dalla SUP di Chieti, si precisa che la riclassificazione in oggetto interessa una area limitata del territorio comunale comportando un intervento di trasformazione urbanistica unitaria e marginale rispetto all'intero territorio; che in quanto tale la riclassificazione garantisce una dotazione di superfici da destinare a servizi pubblici di cui al D.M. 1444/68; che non si rischiano fenomeni di frammentazione a seguito della riclassificazione, considerato che la particella contigua n. 4338 risulta di fatto già trasformata ed acquisita al patrimonio comunale con destinazione di pubblica viabilità denominata Via Atri; che i parametri di insediabilità urbanistica individuati in sede di controdeduzioni in realtà sono coerenti con i valori presenti sulle aree confinanti, e dunque non strettamente assimilabili a quelli assegnati ad altra area richiamata nel parere della Provincia, che per allocazione e consistenza presenta caratteri diversi rispetto al lotto in oggetto;

Visto il citato Decreto di nomina del Presidente della Provincia;

Vista la Legge Urbanistica n.1150/42 e successive integrazioni;

Visto il D.M. n.1444 del 2.4.68;

Vista la L.28.1.77 n.10;

Visti i DPR n.8/72 e 616/77;

Vista la L.R. n.11/99;

Vista la L.R. n.70/95;

Vista la L.R. 26/00;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

L'approvazione della nuova normativa urbanistica dell'area foglio 33, particelle 4337, di superficie complessiva pari a mq. 1377, in testa alle ditte Febbo Giustino e Lino nei termini che seguono:

In tale area, come individuata e delimitata, gli interventi di trasformazione edilizia sono vincolati al rispetto degli indici e dei parametri edilizi seguenti:

-    Sf (superficie fondiaria) = 1377 mq

-    Uef (indice di utilizzazione fondiaria) = 0.7 mq/mq;

-    Sul (superficie utile lorda) = 964 mq

-    Cir (capacità insediativa residenziale) = 32 abitanti

-    Superficie Servizi di cui D.M.1444/68 = 768 mq;

-    Rc (rapporto di copertura) < 45% della Sf (1377);

-    Hf (altezza massima)= 16 mt.;

-    Df (distanza minima tra fabbricati)= non inferiore a metri 10;

-    Dc (distanza minima dai confini)= metri 5 ovvero la metà della massima altezza dell'edificio qualora questo abbia una altezza superiore a metri 10;

-    Ds (distanza minima dalle strade) = 5 metri, ovvero in allineamento ai fabbricati esistenti che ricadono, nei lotti confinanti, a distanza maggiore o minore della minima prevista dal ciglio stradale. Il nuovo edificio può essere costruito anche sul confine della proprietà e quella di cessione. In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, occorrerà richiedere il sopralluogo per la redazione del verbale di linee e quote, al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che, a sua volta, provvederà a verificare la validità dell'allineamento proposto dal progettista dell'opera.

Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:

a)   Abitative

-    Abitazioni; "Residence" e abitazioni collettive;

b)   Terziarie

Servizi privati: uffici e studi professionali, servizi alla persona, servizi culturali, servizi alle attività produttive, altri servizi privati, attrezzature commerciali, attrezzature per il tempo libero, cultura, formazione spettacolo, sedi istituzionali e rappresentative;

Definizioni:

(Sul) –Superficie utile lorda: misura in mq (metri quadrati) la somma delle superfici lorde, comprese entro il perimetro esterno delle murature per uno spessore massimo di cm 30 di tutti i livelli sovrapposti, fuori e dentro terra degli edifici, qualunque sia la destinazione d'uso, compresa la proiezione orizzontale di muri, servizi tecnologici ed impianti (centrali termiche cabine elettriche, locali per raccolta rifiuti solidi, etc.)

Rimangono in ogni caso esclusi:

-    gli spazi non interamente chiusi perimetralmente, anche se coperti, quali logge, balconi, porticati a piano terra, questi ultimi entro il limite di superficie del 30% della Sc;

-    i locali o i porticati a piano terra con superficie non eccedente 1/10 della cubatura dell'intero fabbricato, purchè con l'altezza interna non superiore a ml. 3,00 e a condizione che siano destinati esclusivamente ad autorimessa privata di pertinenza;

-    i locali interrati o seminterrati entro i limiti della superficie coperta ammessa, anche se parzialmente, purche' di altezza non superiore a ml. 2,40 ed a condizione che siano destinati a locali ripostigli, cantine e simili, autorimesse singole asserviti agli usi ed alle unità funzionali dei livelli sovrastanti;

-    i locali sotto tetto ricavati tra l'intradosso del solaio di copertura e l'estradosso del solaio dell'ultimo livello di calpestio, con altezza media inferiore a ml. 2,20 a condizione che siano destinati a ripostigli asserviti agli usi delle unità funzionali dei livelli sottostanti:

-    i vani ascensori e i vani scala;

-    ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di spessore, per motivi di risparmio energetico;

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia, alle ulteriori previsioni di cui alle NTA e REC del Comune di Chieti in quanto dotate di valenza generale.

DISPONE

la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia di approvazione di provvedimenti relativi allo strumento urbanistico e relative varianti,

Il Comune di Chieti provvederà a tutti gli adempimenti di legge e di regolamento connessi, conseguenti e successivi. derivanti dalla riclassificazione dell'area oggetto del presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione sul B.U.R.A..

La presente deliberazione resterà affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi (dall’11 al 26 gennaio 2005)

IL COMMISSARIO AD ACTA

Avv. Tiziano Ferrante

Il segretario generale

Dott. Sergio Di Luca