Direzione Turismo – Ambiente - Energia

SETTORE GESTIONE DEI RIFIUTI

Ufficio Attività Amministrativa

DETERMINAZIONE N° DF3/31 del 25.03.2005

D. Lgs. 05/02/1997 n° 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni  – L.R.  28.04.2000 n° 83 – CONSIDAN (Consorzio Intercomunale Depurazione Acque Nere) – Via Tamigi n° 10 – 65016 MONTESILVANO (PE) – Richiesta di integrazione dell’autorizzazione regionale  al trattamento conto terzi, nonché la relativa autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti liquidi nell’impianto di depurazione sito in Montesilvano – Via Tamigi n. 10 – rilasciata con Ordinanza n° 64 dell’11.07.2001 – identificabile nel N.C.T. del Comune di Montesilvano al foglio n° 8 particella 623 mq 14.180 particella 624 mq 720 -  foglio n° 12 particella n° 563 mq 32.680 particella 570 mq 17.350 -  per una superficie complessiva di mq 64.930.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

1)   di approvare, ai sensi del D. Lgs. 05/02/1997 n° 22  artt. 27 e 28 – L.R. 28.04.2000 n° 83 – la richiesta presentata dalla Ditta CONSIDAN (Consorzio Intercomunale Depurazione Acque Nere) – Via Tamigi n° 10 – 65016 MONTESILVANO (PE) -  di integrazione dell’autorizzazione regionale al trattamento conto terzi, nonché la relativa autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti liquidi nell’impianto di depurazione sito in Montesilvano – Via Tamigi n. 10 – rilasciata con Ordinanza n° 64 dell’11.07.2001 – identificabile nel N.C.T. del Comune di Montesilvano al foglio n° 8 particella 623 mq 14.180 particella 624 mq 720 -  foglio n° 12 particella n° 563 mq 32.680 particella 570 mq 17.350 -  per una superficie complessiva di mq 64.930 – in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa  e di seguito riportati: 

Allegato a) - Copia dell’Ordinanza di autorizzazione regionale n° 64 dell’ 11.07.2001;

Allegato b) - Elenco dei Componenti il Consiglio di Amministrazione;

Allegato c) - Dichiarazione del Direttore del Consorzio;

Allegato d) - Nomina Responsabile Tecnico e Relazione Tecnica;

Allegato e) - Elenco delle nuove tipologie di rifiuti con relativi  codici C.E.R.;

 

Allegato n. 1 - Studio di Verifica di Compatibilità Ambientale

 

Elaborati progettuali

Elaborati grafici in Pianta e Sezioni relativi a:

Allegato n. 2 - Linea acqua dell’impianto con pozzetto di ispezione finale

Allegato n. 3 - Linea fanghi

Allegato n. 4 - Stoccaggi a monte della linea acqua, bacini di contenimento e punti di prelievo

Allegato n. 5 - Particolari dell’area di scarico dei rifiuti

Elaborati cartografici

Allegato n. 6 - Sub 1 – Corografia d’assieme scala 1:25.000

Allegato n. 7 - Sub 2 – Stralcio P.R.G.  scala 1:5.000

Allegato n. 8 - Sub 3 – Viabilità su carta provinciale e regionale

Allegato n. 9 - Sub 4 – Vincoli:  paesaggistico, archeologico, idrogeologico, forestale, sismico

Allegato n. 10 - Sub 5 – Carta vegetazione

Allegato n. 11 - Sub 6 – Carta uso del suolo

Allegato n. 12 - sub 7 – Carta geolitologica

Allegato n. 13 - Sub 8 – Carta idrogeologica, Carta topografica (Planimetria scala 1:5.000 – area ricadente  all’interno di un raggio di ml 3.000 dall’impianto)

Allegato n. 14 - Sub 9 – documentazione fotografica

Allegato n. 15 - Relazione geologica

Allegato n. 16 - Allegato 1 - Relazione per la verifica della compatibilità con i criteri previsti nella tabella di sintesi allegata al Piano Regionale dei Rifiuti vigente (pag. 1749)

Allegato n. 17 - Allegato 2 - Corografica in scala 1:25.000 con ubicazione dell’area oggetto di interventi

Allegato n. 18 - Allegato 3 - Stralcio planimetrico del vigente P.R.G.

Allegato n. 19 - Allegato 4 - Planimetria in scala 1:5.000,  con l’indicazione delle distanze dai fabbricati  limitrofi, estesa per un raggio di ml 3.000

Allegato n. 20 - Allegato 5 - Carta dei vincoli esistenti sul territorio: idrogeologico, paesaggistico, sismico, ecc.

Allegato n. 21 - Allegato 6 - Documentazione fotografica

Allegato n. 22 - Allegato 7 - Verifica di Compatibilità Ambientale ai sensi del D.P.R. 12.04.96 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 119/02, art. 9, co. 2

Allegato n. 23 - Allegato 8 – Relazione tecnica (contenente i dati richiesti)

Allegato 9 – Elaborati grafici in Pianta e Sezione relativi a:

Allegato n. 24 - Linea acqua dell’impianto con pozzetto di ispezione finale;

Allegato n. 25 - Linea fanghi;

Allegato n. 26 - Stoccaggi a monte della linea acqua, bacini di contenimento e punti di prelievo;

Allegato n. 27 - particolari dell’area di scarico dei rifiuti;

2)   di autorizzare il CONSIDAN (Consorzio Intercomunale Depurazione Acque Nere)   a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione di cui al punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo – Ambiente – Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano n. 75 – Pescara;

 

4)   di autorizzare il Consorzio  in oggetto, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, all’esercizio dell’impianto indicato al punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

 

1.        dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara prot. n° 6632/CA-SC del 28.10.2003, nella quale si esprime parere tecnico favorevole alla richiesta di integrazione dell’autorizzazione regionale al trattamento dei liquidi nell’impianto di depurazione sito in Montesilvano, Via Tamigi n. 10, rilasciata con Ordinanza n. 64 del 11.07.2001  a condizione che:

 

-    Il trattamento dei rifiuti liquidi, per cui è richiesta l’autorizzazione, non dovrà assolutamente essere effettuato in caso di sovraccarico o malfunzionamento dell’impianto;

-    I rifiuti liquidi, a seconda del loro carico organico, dovranno essere immessi nell’impianto in quantità compatibili con la capacità depurativa  residua dell’impianto medesimo. In tal senso andranno verificati continuamente il corretto funzionamento e la potenzialità residua dell’impianto, rispettando rigorosamente il programma di controllo dei reflui illustrato al punto 3 della relazione integrativa datata 24.07.2003, con particolare riferimento al monitoraggio in continuo realizzato mediante sonde e apparecchiature, che dovranno essere sempre mantenute in perfetta efficienza. Relativamente al controllo dei reflui  in ingresso e in uscita dall’impianto, la Ditta dovrà assicurare controlli bimensili per i parametri BOD5, COD  e Solidi Sospesi, in analogia a quanto indicato nel Paragrafo 1 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/99.

-    Nella conduzione dell’impianto siano attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la tutela dell’ambiente, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

-    Inoltre, per quanto riguarda:

 

1 – Fase di sperimentazione del trattamento acque di vegetazione:

 

-    L’inizio della sperimentazione prospettata per le acque di vegetazione dovrà essere comunicato anche al Dipartimento almeno 15 giorni prima;

-    In caso gli accorgimenti previsti dal Consorzio per impedire la propagazione di cattivi odori dovessero risultare insufficienti, dovranno essere attuati prontamente idonei sistemi integrativi di contenimento dei medesimi.

-    A conclusione positiva della sperimentazione dovranno essere valutate le condizioni e le eventuali prescrizioni integrative per il successivo trattamento a regime dei reflui oleari, che in ogni caso dovrà essere autorizzato in maniera definitiva ai sensi del D.Lgs. 22/97.

-    Durante il periodo 1 maggio – 30 settembre, il trattamento in fase di sperimentazione dei reflui oleari non potrà essere attuato.

 

2 – Trattamento degli altri reflui richiesti dall’autorizzazione

 

-    Il trattamento degli altri codici di rifiuto richiesti ad autorizzazione non potrà essere effettuato nel periodo 1 maggio – 30 settembre e ciò sino a che il Consorzio abbia realizzato la prevista terza linea  di ossidazione-nitrificazione.

-    Il trattamento non  potrà avere inizio se non dopo la installazione delle apparecchiature di monitoraggio previste dal CONSIDAN nella sua relazione integrativa in data 24 luglio 2003.

-    Una volta realizzata e collaudata con esito positivo la sopra richiamata terza linea, dovranno essere valutate condizioni, e eventuali prescrizioni integrative, per il trattamento a regime dei reflui richiesti ad autorizzazione.

Infine, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 45 comma 10, prima dell’avvio del trattamento dei rifiuti liquidi nell’impianto, dovrà essere acquisita idonea autorizzazione per lo scarico in acque superficiali  dell’effluente depurato, in quanto risultante non solo dalla depurazione di acque reflue urbane ma anche dal trattamento dei rifiuti.

A integrazione del parere del 28.10.2003 prot. n. 6632/CA-SC, l’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 05.02.2004 aggiunge le prescrizioni di seguito riportate:

1    Come già richiesto dalla nostra precedente nota  prot. n. 2942/02 i rifiuti individuati da codice generico, o da codice la cui descrizione non risulti esaustiva ad individuare l’esatta tipologia, dovranno essere corredati da certificazioni  analitiche;

2    Con riferimento ai sistemi di aspirazione degli “ambienti chiusi nei quali avverranno tutte le operazioni di pretrattamento di rifiuti liquidi”, per le emissioni in atmosfera derivanti dalle suddette operazioni dovranno essere rispettate quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.

2    del Servizio V.I.A. – Valutazione Impatto Ambientale – di L’Aquila  n. 5537/2003, con la quale viene espresso parere tecnico favorevole con le  prescrizioni di seguito elencate:

-           L’esclusione degli “inchiostri di stampa” di cui al codice CER 08 03 13;

-           Nell’ipotesi in cui l’impianto dovesse ricadere all’interno del redigendo Piano di Rischio Esondazioni, occorrerà prevedere opere per la difesa delle acque;

3    della A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara n. 2634 del 05.02.2004,  con la quale si esprime parere tecnico favorevole con le prescrizioni di seguito elencate:

 

Al fine del contenimento delle molestie olfattive, è necessario:

 

Fase di sperimentazione trattamento acque di vegetazione

-    che la copertura del bacino  monoblocco e del pozzetto d’ispezione siano a perfetta tenuta onde evitare immissione nell’aria di sostanze maleodoranti. Tali acque, già chimicamente trattate, dovranno essere immesse nell’impianto del depuratore senza sversamenti intermedi.

La AUSL si riserva ulteriori eventuali prescrizioni, nel caso se ne ravveda la necessità, al fine della sperimentazione con esito positivo e successiva autorizzazione definitiva.

 

Trattamento degli altri reflui per i quali viene richiesta l’autorizzazione

 

-    Gli ambienti chiusi, nei quali, come da relazione tecnica, avverranno tutte le operazioni di pretrattamento dei rifiuti liquidi (dallo scarico dall’autobotte fino alla fase precedente l’immissione graduata dei rifiuti liquidi nella sezione dei pretrattamenti della linea dell’impianto consortile), siano mantenuti costantemente in lieve depressione mediante adeguata aspirazione dell’aria confinata e suo convogliamento nelle torri di lavaggio.

-    I cassonetti contenenti le sabbie ed i materiali solidi provenienti dalla fase di stacciatura dei rifiuti liquidi, dovranno essere collocati all’interno di ambienti con caratteristiche di cui al punto precedente, fino al momento del conferimento a Ditta autorizzata.

-    I sistemi di aspirazione e lavaggio dell’aria dovranno essere tenuti in costante e perfetta efficienza con regolare manutenzione dell’impianto stesso.

-    Il trattamento dei rifiuti per i quali è richiesta l’autorizzazione , non dovrà iniziare prima della completa messa  a regime dell’impianto di aspirazione e lavaggio dell’aria provenienti dagli ambienti sopra descritti.

L’eventuale avaria di tali sistemi dovrà comportare automaticamente un’arresto del trattamento dei rifiuti liquidi fino a ripristino delle condizioni di buon funzionamento degli impianti.

-    Che comunque venga adottato ogni altro accorgimento atto a contenere le molestie olfattive.

Dieci giorni prima della messa  in funzione sia dello stoccaggio delle acque di vegetazione che del trattamento degli altri rifiuti, né dovrà essere data comunicazione all’Ufficio di Sanità Pubblica della AUSL di Pescara.

Il successivo ampliamento del periodo di funzionamento dei suddetti trattamenti (continuativo e senza interruzione  da marzo a settembre) è condizionato, oltre che dall’attivazione della terza linea di ossidazione-nitrificazione indicata nella relazione tecnica, anche dalla capacità del Gestore di contenere le molestie olfattive nei mesi estivi estremamente critici per tale problematica.

 

Per quanto riguarda il programma di disinfestazione e derattizzazione, già attuato dal Consorzio al fine di limitare la proliferazione di roditori ed insetti, è necessario che:

 

-    la disinfestazione, da attuare nei confronti degli insetti striscianti e volanti, dovrà essere effettuata sia nella forma della lotta alle larve che all’insetto adulto. Si precisa però che tali interventi dovranno privilegiare i trattamenti rivolti alle forme larvali ( con particolare riguardo alla lotta contro le zanzare) sia per la loro maggiore efficacia  sia perché consentono di utilizzare prodotti a bassissimo impatto ambientale;

 

-    Sia gli interventi di disinfestazione che quelli di derattizzazione dovranno  essere raccordati, al fine della massima efficacia, con i calendari  predisposti dall’Azienda AUSL per le aree pubbliche limitrofe al depuratore.

Che comunque sia adottato ogni altro accorgimento atto a contenere il rischio biologico, chimico e fisico al fine della tutela della salute pubblica.

5)   di stabilire che l’autorizzazione integrativa viene rilasciata per il trattamento conto terzi, nonché la relativa autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti liquidi per le seguenti tipologie con codice CER di seguito  elencati:

 

CODICI  C.E.R.

DESCRIZIONE

02 01

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca

02 01 01

Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 06

Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate) effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 03

Scarti di tessuti vegetali

02 02

Rifiuti della preparazione e del trattamento della carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01

Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 04

Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti

02 02 99

Rifiuti non specificati altrimenti

02 03

Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01

Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 05

Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

02 03 99

Rifiuti non specificati altrimenti

02 04

Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 03

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05

Rifiuti dell’industria lattiero-casearia

02 05 01

Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02

Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 99

Rifiuti non specificati altrimenti

02 07

Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01

Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02

Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 05

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 99

Rifiuti non specificati altrimenti

12 03

Rifiuti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)

12 03 01*

Soluzioni acquose di lavaggio

16 03

Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 04

Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 06

Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce  16 03 05

19 07

Percolato di discarica

19 07 03

Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08

Rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti

19 08 02

Rifiuti dell’eliminazione della sabbia

20 03

Altri rifiuti urbani

20 03 04

Fanghi delle fosse settiche

20 03 06

Rifiuti della pulizia delle fognature

 

6)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di cinque anni dalla data di avvio dell’impianto, comunicata in numero tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale, nelle forme e nei modi previsti al comma 03, dell’art. 22, della LR. 28.04.2000, n. 83. ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 05 della predetta L.R. n. 83/2000;

7)   di prescrivere  che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,  ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8)   di PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere  evitato  ogni  danno  o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza  della collettività e   dei singoli;

-    deve  essere   garantito   il   rispetto   delle   esigenze   igienico sanitarie   ed  evitato ogni  rischio  di inquinamento  dell'aria dell'acqua,  del suolo e del  sottosuolo, nonché ogni   inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere  salvaguardate la  fauna e  la  flora  e  deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;  le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;

9)   di richiamare il Consorzio CONSIDAN (Consorzio Intercomunale Depurazione Acque Nere), agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n° 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio  Ecologico Provinciale di Pescara  e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

10) di obbligare il Consorzio CONSIDAN (Consorzio Intercomunale Depurazione Acque Nere),  al pieno rispetto dei divieti contenuti negli artt. 28 e 29   della L.R. 83/2000;

11) di obbligare il Consorzio CONSIDAN (Consorzio Intercomunale Depurazione Acque Nere),  beneficiario della presente autorizzazione a produrre, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti  - Direzione Turismo, Ambiente Energia - Regione Abruzzo, una polizza assicurativa  a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale  n° 1387 del 29.12.2004;

12) di obbligare il Consorzio CONSIDAN (Consorzio Intercomunale Depurazione Acque Nere) ai sensi delle D.G.R. n° 1198/10.12.2003 e n° 1387/20.12.2004, alla  trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n° 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia , conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale  n° 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2); detta “garanzia finanziaria” sarà controfirmata e restituita a codesto Consorzio, previa verifica da parte di questo Servizio;

13) di obbligare, il Consorzio a conformarsi alla normativa per le emissioni in atmosfera, i cui esiti devono essere comunicati alla Provincia di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. n° 203/88;

14) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

15) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Montesilvano (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, All’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, All’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;

16) di notificare ai sensi di Legge il presente provvedimento al Consorzio CONSIDAN (Consorzio Intercomunale Depurazione Acque Nere) – Via Tamigi n° 10 – 65016 MONTESILVANO (PE) –

17) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo,  sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Massimo Di Giacinto