Direzione Turismo –
Ambiente - Energia
SETTORE GESTIONE DEI RIFIUTI
Ufficio Attività Amministrativa
DETERMINAZIONE N°
DF3/31 del 25.03.2005
D. Lgs. 05/02/1997 n°
22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni – L.R.
28.04.2000 n° 83 – CONSIDAN (Consorzio Intercomunale Depurazione Acque
Nere) – Via Tamigi n° 10 – 65016 MONTESILVANO (PE) – Richiesta di integrazione
dell’autorizzazione regionale al
trattamento conto terzi, nonché la relativa autorizzazione allo stoccaggio di
rifiuti liquidi nell’impianto di depurazione sito in Montesilvano – Via Tamigi
n. 10 – rilasciata con Ordinanza n° 64 dell’11.07.2001 – identificabile nel
N.C.T. del Comune di Montesilvano al foglio n° 8 particella 623 mq 14.180
particella 624 mq 720 - foglio n° 12
particella n° 563 mq 32.680 particella 570 mq 17.350 - per una superficie complessiva di mq 64.930.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Omissis
determina
1) di approvare, ai sensi del D. Lgs. 05/02/1997
n° 22 artt. 27 e 28 – L.R. 28.04.2000
n° 83 – la richiesta presentata dalla Ditta CONSIDAN (Consorzio Intercomunale
Depurazione Acque Nere) – Via Tamigi n° 10 – 65016 MONTESILVANO (PE) - di integrazione dell’autorizzazione
regionale al trattamento conto terzi, nonché la relativa autorizzazione allo
stoccaggio di rifiuti liquidi nell’impianto di depurazione sito in Montesilvano
– Via Tamigi n. 10 – rilasciata con Ordinanza n° 64 dell’11.07.2001 –
identificabile nel N.C.T. del Comune di Montesilvano al foglio n° 8 particella
623 mq 14.180 particella 624 mq 720 -
foglio n° 12 particella n° 563 mq 32.680 particella 570 mq 17.350 - per una superficie complessiva di mq 64.930
– in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:
Allegato a) -
Copia dell’Ordinanza di autorizzazione regionale n° 64 dell’ 11.07.2001;
Allegato b) -
Elenco dei Componenti il Consiglio di Amministrazione;
Allegato c) -
Dichiarazione del Direttore del Consorzio;
Allegato d) -
Nomina Responsabile Tecnico e Relazione Tecnica;
Allegato e) -
Elenco delle nuove tipologie di rifiuti con relativi codici C.E.R.;
Allegato n. 1
- Studio di Verifica di Compatibilità Ambientale
Elaborati progettuali
Elaborati grafici in
Pianta e Sezioni relativi a:
Allegato n. 2
- Linea acqua dell’impianto con pozzetto di ispezione finale
Allegato n. 3
- Linea fanghi
Allegato n. 4
- Stoccaggi a monte della linea acqua, bacini di contenimento e punti di
prelievo
Allegato n. 5
- Particolari dell’area di scarico dei rifiuti
Elaborati cartografici
Allegato n. 6
- Sub 1 – Corografia d’assieme scala 1:25.000
Allegato n. 7
- Sub 2 – Stralcio P.R.G. scala 1:5.000
Allegato n. 8
- Sub 3 – Viabilità su carta provinciale e regionale
Allegato n. 9
- Sub 4 – Vincoli: paesaggistico,
archeologico, idrogeologico, forestale, sismico
Allegato n. 10
- Sub 5 – Carta vegetazione
Allegato n. 11
- Sub 6 – Carta uso del suolo
Allegato n. 12
- sub 7 – Carta geolitologica
Allegato n. 13
- Sub 8 – Carta idrogeologica, Carta topografica (Planimetria scala 1:5.000 –
area ricadente all’interno di un raggio
di ml 3.000 dall’impianto)
Allegato n. 14
- Sub 9 – documentazione fotografica
Allegato n. 15
- Relazione geologica
Allegato n. 16
- Allegato 1 - Relazione per la verifica della compatibilità con i criteri
previsti nella tabella di sintesi allegata al Piano Regionale dei Rifiuti
vigente (pag. 1749)
Allegato n. 17
- Allegato 2 - Corografica in scala 1:25.000 con ubicazione dell’area oggetto
di interventi
Allegato n. 18
- Allegato 3 - Stralcio planimetrico del vigente P.R.G.
Allegato n. 19
- Allegato 4 - Planimetria in scala 1:5.000,
con l’indicazione delle distanze dai fabbricati limitrofi, estesa per un raggio di ml 3.000
Allegato n. 20
- Allegato 5 - Carta dei vincoli esistenti sul territorio: idrogeologico,
paesaggistico, sismico, ecc.
Allegato n. 21
- Allegato 6 - Documentazione fotografica
Allegato n. 22
- Allegato 7 - Verifica di Compatibilità Ambientale ai sensi del D.P.R.
12.04.96 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 119/02, art. 9, co. 2
Allegato n. 23
- Allegato 8 – Relazione tecnica (contenente i dati richiesti)
Allegato 9 – Elaborati grafici in Pianta e Sezione relativi a:
Allegato n. 24
- Linea acqua dell’impianto con pozzetto di ispezione finale;
Allegato n. 25
- Linea fanghi;
Allegato n. 26
- Stoccaggi a monte della linea acqua, bacini di contenimento e punti di prelievo;
Allegato n. 27
- particolari dell’area di scarico dei rifiuti;
2) di autorizzare il CONSIDAN (Consorzio
Intercomunale Depurazione Acque Nere)
a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di
cui al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione alla
realizzazione di cui al punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due
dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga
motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo –
Ambiente – Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano n. 75 –
Pescara;
4) di autorizzare il Consorzio in oggetto, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs.
22/97, all’esercizio dell’impianto indicato al punto 1) alle condizioni e
prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:
1.
dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –
Dipartimento Provinciale di Pescara prot. n° 6632/CA-SC del 28.10.2003, nella quale si esprime parere tecnico favorevole
alla richiesta di integrazione dell’autorizzazione regionale al trattamento dei
liquidi nell’impianto di depurazione sito in Montesilvano, Via Tamigi n. 10,
rilasciata con Ordinanza n. 64 del 11.07.2001
a condizione che:
- Il trattamento dei rifiuti liquidi, per cui
è richiesta l’autorizzazione, non dovrà assolutamente essere effettuato in caso
di sovraccarico o malfunzionamento dell’impianto;
- I rifiuti liquidi, a seconda del loro carico
organico, dovranno essere immessi nell’impianto in quantità compatibili con la
capacità depurativa residua
dell’impianto medesimo. In tal senso andranno verificati continuamente il
corretto funzionamento e la potenzialità residua dell’impianto, rispettando
rigorosamente il programma di controllo dei reflui illustrato al punto 3 della
relazione integrativa datata 24.07.2003, con particolare riferimento al
monitoraggio in continuo realizzato mediante sonde e apparecchiature, che
dovranno essere sempre mantenute in perfetta efficienza. Relativamente al
controllo dei reflui in ingresso e in
uscita dall’impianto, la Ditta dovrà assicurare controlli bimensili per i
parametri BOD5, COD e Solidi Sospesi,
in analogia a quanto indicato nel Paragrafo 1 dell’Allegato 5 del D.Lgs.
152/99.
- Nella conduzione dell’impianto siano attuate
tutte le procedure di buona gestione che assicurino la tutela dell’ambiente,
nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.
- Inoltre, per quanto riguarda:
1 – Fase di
sperimentazione del trattamento acque di vegetazione:
- L’inizio della sperimentazione prospettata
per le acque di vegetazione dovrà essere comunicato anche al Dipartimento
almeno 15 giorni prima;
- In caso gli accorgimenti previsti dal
Consorzio per impedire la propagazione di cattivi odori dovessero risultare
insufficienti, dovranno essere attuati prontamente idonei sistemi integrativi
di contenimento dei medesimi.
- A conclusione positiva della sperimentazione
dovranno essere valutate le condizioni e le eventuali prescrizioni integrative
per il successivo trattamento a regime dei reflui oleari, che in ogni caso
dovrà essere autorizzato in maniera definitiva ai sensi del D.Lgs. 22/97.
- Durante il periodo 1 maggio – 30 settembre,
il trattamento in fase di sperimentazione dei reflui oleari non potrà essere
attuato.
2 –
Trattamento degli altri reflui richiesti dall’autorizzazione
- Il trattamento degli altri codici di rifiuto
richiesti ad autorizzazione non potrà essere effettuato nel periodo 1 maggio –
30 settembre e ciò sino a che il Consorzio abbia realizzato la prevista terza
linea di ossidazione-nitrificazione.
- Il trattamento non potrà avere inizio se non dopo la installazione delle
apparecchiature di monitoraggio previste dal CONSIDAN nella sua relazione
integrativa in data 24 luglio 2003.
- Una volta realizzata e collaudata con esito
positivo la sopra richiamata terza linea, dovranno essere valutate condizioni,
e eventuali prescrizioni integrative, per il trattamento a regime dei reflui
richiesti ad autorizzazione.
Infine, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 45 comma 10, prima dell’avvio del trattamento dei
rifiuti liquidi nell’impianto, dovrà essere acquisita idonea autorizzazione per
lo scarico in acque superficiali
dell’effluente depurato, in quanto risultante non solo dalla depurazione
di acque reflue urbane ma anche dal trattamento dei rifiuti.
A integrazione del
parere del 28.10.2003 prot.
n. 6632/CA-SC, l’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento
Provinciale di Pescara in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno
05.02.2004 aggiunge le prescrizioni di seguito riportate:
1 Come già richiesto dalla nostra precedente
nota prot. n. 2942/02 i rifiuti
individuati da codice generico, o da codice la cui descrizione non risulti
esaustiva ad individuare l’esatta tipologia, dovranno essere corredati da
certificazioni analitiche;
2 Con riferimento ai sistemi di aspirazione
degli “ambienti chiusi nei quali avverranno tutte le operazioni di
pretrattamento di rifiuti liquidi”, per le emissioni in atmosfera derivanti
dalle suddette operazioni dovranno essere rispettate quanto stabilito dalle
normative vigenti in materia.
2 del Servizio
V.I.A. – Valutazione Impatto Ambientale – di L’Aquila n.
5537/2003, con la quale viene espresso parere
tecnico favorevole con le
prescrizioni di seguito elencate:
- L’esclusione degli “inchiostri di
stampa” di cui al codice CER 08 03 13;
- Nell’ipotesi in cui l’impianto
dovesse ricadere all’interno del redigendo Piano di Rischio Esondazioni,
occorrerà prevedere opere per la difesa delle acque;
3 della
A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara n. 2634 del 05.02.2004, con la quale si esprime parere
tecnico favorevole con le prescrizioni di seguito elencate:
Al
fine del contenimento delle molestie olfattive, è necessario:
Fase di sperimentazione trattamento acque di
vegetazione
- che la copertura del bacino monoblocco e del pozzetto d’ispezione siano
a perfetta tenuta onde evitare immissione nell’aria di sostanze maleodoranti.
Tali acque, già chimicamente trattate, dovranno essere immesse nell’impianto
del depuratore senza sversamenti intermedi.
La AUSL si riserva
ulteriori eventuali prescrizioni, nel caso se ne ravveda la necessità, al fine
della sperimentazione con esito positivo e successiva autorizzazione
definitiva.
Trattamento
degli altri reflui per i quali viene richiesta l’autorizzazione
- Gli ambienti chiusi, nei quali, come da
relazione tecnica, avverranno tutte le operazioni di pretrattamento dei rifiuti
liquidi (dallo scarico dall’autobotte fino alla fase precedente l’immissione
graduata dei rifiuti liquidi nella sezione dei pretrattamenti della linea
dell’impianto consortile), siano mantenuti costantemente in lieve depressione
mediante adeguata aspirazione dell’aria confinata e suo convogliamento nelle
torri di lavaggio.
- I cassonetti contenenti le sabbie ed i
materiali solidi provenienti dalla fase di stacciatura dei rifiuti liquidi,
dovranno essere collocati all’interno di ambienti con caratteristiche di cui al
punto precedente, fino al momento del conferimento a Ditta autorizzata.
- I sistemi di aspirazione e lavaggio
dell’aria dovranno essere tenuti in costante e perfetta efficienza con regolare
manutenzione dell’impianto stesso.
- Il trattamento dei rifiuti per i quali è
richiesta l’autorizzazione , non dovrà iniziare prima della completa messa a regime dell’impianto di aspirazione e
lavaggio dell’aria provenienti dagli ambienti sopra descritti.
L’eventuale avaria di
tali sistemi dovrà comportare automaticamente un’arresto del trattamento dei
rifiuti liquidi fino a ripristino delle condizioni di buon funzionamento degli
impianti.
- Che comunque venga adottato ogni altro
accorgimento atto a contenere le molestie olfattive.
Dieci giorni prima della
messa in funzione sia dello stoccaggio
delle acque di vegetazione che del trattamento degli altri rifiuti, né dovrà
essere data comunicazione all’Ufficio di Sanità Pubblica della AUSL di Pescara.
Il
successivo ampliamento del periodo di
funzionamento dei suddetti trattamenti (continuativo e senza interruzione da marzo a settembre) è condizionato, oltre
che dall’attivazione della terza linea di ossidazione-nitrificazione indicata
nella relazione tecnica, anche dalla capacità del Gestore di contenere le
molestie olfattive nei mesi estivi estremamente critici per tale problematica.
Per quanto riguarda il
programma di disinfestazione e derattizzazione, già attuato dal Consorzio
al fine di limitare la proliferazione di roditori ed insetti, è necessario che:
- la disinfestazione, da attuare nei confronti
degli insetti striscianti e volanti, dovrà essere effettuata sia nella forma
della lotta alle larve che all’insetto adulto. Si precisa però che tali
interventi dovranno privilegiare i trattamenti rivolti alle forme larvali ( con
particolare riguardo alla lotta contro le zanzare) sia per la loro maggiore
efficacia sia perché consentono di
utilizzare prodotti a bassissimo impatto ambientale;
- Sia gli interventi di disinfestazione che
quelli di derattizzazione dovranno
essere raccordati, al fine della massima efficacia, con i calendari predisposti dall’Azienda AUSL per le aree pubbliche
limitrofe al depuratore.
Che comunque sia adottato ogni altro accorgimento atto a contenere il rischio biologico, chimico
e fisico al fine della tutela della salute pubblica.
5) di stabilire
che l’autorizzazione
integrativa viene rilasciata per il trattamento conto terzi, nonché la relativa
autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti liquidi per le seguenti tipologie con
codice CER di seguito elencati:
CODICI
C.E.R. |
DESCRIZIONE |
02
01 |
Rifiuti
prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e
pesca |
02 01 01 |
Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
02 01 06 |
Feci animali, urine e letame (comprese le
lettiere usate) effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito |
02 01 03 |
Scarti di tessuti vegetali |
02
02 |
Rifiuti
della preparazione e del trattamento della carne, pesce ed altri alimenti di
origine animale |
02 02 01 |
Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
02 02 04 |
Fanghi dal trattamento in loco degli
effluenti |
02 02 99 |
Rifiuti non specificati altrimenti |
02 03 |
Rifiuti
della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli
alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve
alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della
preparazione e fermentazione di melassa |
02 03 01 |
Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio,
pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti |
02 03 05 |
Fanghi dal trattamento sul posto degli
effluenti |
02 03 99 |
Rifiuti non specificati altrimenti |
02
04 |
Rifiuti
prodotti dalla raffinazione dello zucchero |
02 04 03 |
Fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti |
02
05 |
Rifiuti
dell’industria lattiero-casearia |
02 05 01 |
Scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione |
02 05 02 |
Fanghi dal trattamento in loco degli
effluenti |
02 05 99 |
Rifiuti non specificati altrimenti |
02
07 |
Rifiuti
della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e
cacao) |
02 07 01 |
Rifiuti prodotti dalle operazioni di
lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
02 07 02 |
Rifiuti prodotti dalla distillazione di
bevande alcoliche |
02 07 05 |
Fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti |
02 07 99 |
Rifiuti non specificati altrimenti |
12
03 |
Rifiuti
da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11) |
12 03 01* |
Soluzioni acquose di lavaggio |
16
03 |
Prodotti
fuori specifica e prodotti inutilizzati |
16 03 04 |
Rifiuti inorganici, diversi da quelli di
cui alla voce 16 03 03 |
16 03 06 |
Rifiuti organici, diversi da quelli di cui
alla voce 16 03 05 |
19
07 |
Percolato
di discarica |
19 07 03 |
Percolato di discarica diverso da quello di
cui alla voce 19 07 02 |
19
08 |
Rifiuti
prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue non specificati
altrimenti |
19 08 02 |
Rifiuti dell’eliminazione della sabbia |
20
03 |
Altri
rifiuti urbani |
20 03 04 |
Fanghi delle fosse settiche |
20 03 06 |
Rifiuti della pulizia delle fognature |
6) di stabilire
che l’autorizzazione
all’esercizio, di cui al precedente punto 4),
è concessa per un periodo di cinque anni
dalla data di avvio dell’impianto, comunicata in numero tre copie originali o
in numero tre copie dichiarate conformi all’originale, nelle forme e nei modi
previsti al comma 03, dell’art. 22, della LR. 28.04.2000, n. 83. ed è
prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 05 della predetta L.R.
n. 83/2000;
7) di
prescrivere che nell’impianto oggetto della presente
autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti
e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli
impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla
Regione Abruzzo;
8) di PRECISARE
che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti
ulteriori prescrizioni:
- deve essere
evitato ogni danno
o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve
essere garantito il
rispetto delle esigenze
igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di
inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni
inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna
e la
flora e deve essere evitato ogni degrado
dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l’osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio
dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- è vietata la miscelazione dei rifiuti
pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti
che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a
reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra
rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;
9) di
richiamare il Consorzio
CONSIDAN (Consorzio Intercomunale Depurazione Acque Nere), agli obblighi
previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n° 22/97, e alla trasmissione con cadenza
trimestrale, al Servizio Ecologico
Provinciale di Pescara e all’A.R.T.A. –
Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, di una
comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e
la loro destinazione;
10) di obbligare il Consorzio CONSIDAN (Consorzio Intercomunale
Depurazione Acque Nere), al pieno
rispetto dei divieti contenuti negli artt. 28 e 29 della L.R. 83/2000;
11) di obbligare il Consorzio CONSIDAN (Consorzio Intercomunale
Depurazione Acque Nere), beneficiario
della presente autorizzazione a produrre, entro sessanta giorni dalla
notifica del presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia -
Regione Abruzzo, una polizza assicurativa
a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione
dell’impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n° 1387 del 29.12.2004;
12) di obbligare il Consorzio CONSIDAN (Consorzio Intercomunale
Depurazione Acque Nere) ai sensi delle D.G.R. n° 1198/10.12.2003 e n°
1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima
dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione
dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge
Regionale 28.04.2000, n° 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti
contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita “garanzia
finanziaria” in duplice copia , conformi all’originale, a favore del Servizio
Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni
ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n° 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2);
detta “garanzia finanziaria” sarà controfirmata e restituita a codesto
Consorzio, previa verifica da parte di questo Servizio;
13) di obbligare, il Consorzio a conformarsi alla normativa
per le emissioni in atmosfera, i cui esiti devono essere comunicati alla
Provincia di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente -
Dipartimento Provinciale di Pescara entro sessanta giorni dalla notifica del
presente provvedimento ai sensi del D.P.R. n° 203/88;
14) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a
revoca o modifica ove risulti accertata
pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di
legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;
15) di trasmettere
copia del presente provvedimento al Comune di Montesilvano (PE),
all’Amministrazione Provinciale di Pescara, All’A.R.T.A. – Agenzia Regionale
Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, All’A.R.T.A. – Agenzia
Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara e all’Albo
Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera
di Commercio di L’Aquila;
16) di notificare
ai sensi di Legge il presente
provvedimento al Consorzio CONSIDAN (Consorzio Intercomunale Depurazione Acque
Nere) – Via Tamigi n° 10 – 65016 MONTESILVANO (PE) –
17) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento,
limitatamente all’oggetto e al dispositivo,
sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto