la giunta regionale
Omissis
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:
1) Di approvare lo schema di convenzione di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente disposizioni per la gestione della suddetta Sovvenzione Globale;
2) Di autorizzare il Dirigente del Servizio Programmazione della Direzione PALFI alla correzione di eventuali errori materiali rinvenibili nel testo dell’Allegato “A”, nonché all’integrazione dello stesso, ove necessario.
3) Di
pubblicare la presente deliberazione, unitamente all’Allegato “A” parte
integrante della stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
REPUBBLICA ITALIANA
GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
SCHEMA DI Convenzione per la gestione della Sovvenzione Globale, avente ad oggetto l’attuazione dell’intervento Piccoli Sussidi - Misura B1 “Inserimento lavorativo e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati” – POR Abruzzo – Obiettivo 3 – 2000/2006 – biennio 2003/2004.
presso la Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e
dell’Istruzione della Regione ABRUZZO, Via Raffaello 137 Pescara,
TRA
La Regione Abruzzo (C.F. 80003170661) rappresentata dal…………………… Dirigente del Servizio Implementazione, Programmi e Progetti, nato a …………il …………., che interviene al presente atto ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R. 14.09.1999 n° 77 e che elegge a domicilio come sede la Direzione delle Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione della Giunta Regionale, via Raffaello, 137 - Pescara;
____________________________________ (C.F…………….), nel prosieguo denominato per brevità anche e semplicemente “Organismo Intermediario”, con sede legale in…………………………………………. Via …………………………………- rappresentato dal sig. …………………..., nato a …………..…… il ……………..………...
- il Regolamento (CE) n° 1260/99 del 21 giugno 1999 concernente disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari nel quale vengono definiti, in particolare, gli obiettivi sui cui concentrare l’azione dei fondi nonché il Capo VI articolo 27 dello stesso regolamento relativo alla Sovvenzione globale;
- il Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 per il periodo 2000/2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C)/1120 del 18 luglio 2000, come modificato dalla Decisione della C.E. C(2004) 1967 del 25 maggio 2004;
- la Decisione della Commissione C/2080 del 21 settembre 2000, che approva il Programma operativo della Regione Abruzzo – F.S.E. – Ob. 3 – 2000/2006, come modificata dalla Decisione della Commissione C(2004)1966 del 25 maggio 2004;
- il Complemento di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 26/5 del 23.01.2001, come modificato dal Comitato di Sorveglianza 2003, con procedura scritta, conclusasi in data 21.02.2005.
- Con Deliberazione della G. R. 730 del 06/09/2003 è stato approvato il Piano degli interventi delle Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione – Annualità 2003 e relative norme, procedure e strumenti per l’attuazione, con il quale sono state accantonate risorse per la gestione della Sovvenzione Globale aventi ad oggetto l’attuazione delle iniziative previste dalla linea d’intervento Piccoli sussidi – Misura B1 del P.O.R. Abruzzo Obiettivo 3 2000/2006 – per le annualità 2003/2004;
- con Deliberazione della G. R. n. 451 del 04.06.2004 è stato approvato l’Avviso concernente la “Selezione degli Organismi Intermediari per la gestione delle Sovvenzioni Globali aventi ad oggetto l’attuazione delle iniziative previste dalla linea d’intervento Piccoli sussidi – Misura B1 del P.O.R. Abruzzo Obiettivo 3 2000/2006 – per le annualità 2003/2004”;
TENUTO CONTO CHE
- con Determinazione Dirigenziale è stato individuato …………………………………….., quale Organismo Intermediario, per l’attuazione della Sovvenzione Globale relativamente alla provincia di…………………….;
- con Determinazioni Dirigenziali DL9/886 del 09/12/2003 e DL9/626 del 17/12/2004 sono state impegnate le risorse finanziarie per le annualità 2003 e 2004.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto e durata
1 - La presente convenzione fissa le procedure per la gestione della Sovvenzione Globale in oggetto, affidata dalla Regione all’Organismo Intermediario con la finalità di sviluppare il settore dell’economia sociale, attraverso il sostegno delle organizzazioni non governative e dei raggruppamenti locali impegnati nella promozione e nell’integrazione sociale di soggetti svantaggiati, valorizzandone la funzione di promozione e integrazione sociale di categorie svantaggiate e migliorandone la capacità di intervento attraverso servizi reali di supporto alle realtà operanti nel settore, Misura B1,– P.O.R. F.S.E. – Obiettivo 3 per il biennio 2003/2004
Per le attività e gli obiettivi previsti si rimanda a quanto specificato dall’allegato progetto presentato da ………………………….. ai fini dell’assegnazione dell’incarico di cui alla D.G.R. n.451 del 04.06.2004.
2 – La presente convenzione resta in vigore dalla data della stipulazione fino a ……………………………………….
Articolo 2
Ammontare della sovvenzione
globale
1 – L’importo relativo alla gestione della Sovvenzione Globale per il biennio 2003-2004, è pari alla somma di euro ________________ e assegnata, secondo le modalità previste dal successivo art. 8, per l’attuazione di quanto indicato nella presente convenzione.
2 –Le spese ammissibili nell’ambito della gestione della Sovvenzione Globale affidata all’Organismo Intermediario sono riconducibili, nel rispetto della normativa di cui al successivo articolo, a 2 categorie:
- spese direttamente connesse alle azioni nei confronti dei beneficiari finali;
- spese indirette, ovvero i costi di funzionamento dell’Organismo Intermediario, i costi di utilizzazione della Sovvenzione Globale, i costi di progettazione, pubblicità, valutazione, monitoraggio, e comunque ogni spesa non direttamente connessa alle azioni nei confronti dei beneficiari finali. I costi gestionali nella Sovvenzione Globale non devono superare il 5% del finanziamento assegnato.
Articolo 3
Area geografica interessata
In conformità a quanto previsto dall’Avviso, l’Organismo Intermediario provvede ad attivare, nel territorio della Provincia di …………………., la linea di intervento “Piccoli Sussidi” nell’ambito della Misura B1 –, per la gestione della Sovvenzione Globale.
L’Organismo Intermediario cura che nell’area geografica sopra specificata le attività siano realizzate secondo criteri di equa ripartizione, che tengano conto degli obiettivi e delle strategie definite nel Quadro comunitario di sostegno e nel P.O.R..
Articolo 4
Attuazione della Sovvenzione Globale
L’Organismo Intermediario, è responsabile dell’attuazione della Sovvenzione Globale relativa alla Misura nei termini, per gli oggetti e secondo le modalità specificate nel progetto approvato dalla Regione Abruzzo allegato alla presente convenzione in quanto parte integrante.
Le finalità che l’Organismo Intermediario si impegna a perseguire sono le seguenti:
- promozione di azioni finalizzate alla creazione ed al consolidamento dei consorzi di cooperative (con particolare riferimento alle cooperative sociali di tipo B);
- promozione di azioni finalizzate al miglioramento dei servizi offerti dalle strutture operanti nel settore dell’inclusione sociale;
- erogazione di contribuiti ai singoli lavoratori di cooperative;
- concessione di contributi in conto capitale;
- realizzazione di azioni di pubblicizzazione, animazione territoriale ed accompagnamento.
L’attenzione centrale dell’attività, conformemente con gli obiettivi strategici del F.S.E, dovrà essere rivolta alla promozione di azioni finalizzate alla creazione e consolidamento dei consorzi di cooperative sociali, al miglioramento dei servizi offerti dalle strutture operanti nel settore dell’esclusione sociale, ai contributi ai singoli lavoratori di cooperative, alla capitalizzazione di cooperative sociali.
Nell’assegnazione dei contributi i criteri per la scelta dei destinatari dovranno essere preventivamente concordati con il competente Servizio della Regione
Nella realizzazione e gestione dei servizi previsti, l’Organismo Intermediario si impegna a rispettare le indicazioni contenute negli Allegati “A” e “B” alla D.G.R. del 04.06.2004 n. 451.
Al fine di fornire, per quanto di competenza, in tutte le fasi di realizzazione del progetto, consulenza per la diffusione o correzione delle linee metodologiche, verrà costituito un gruppo di lavoro a cura della Direzione Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione.
Articolo 5
Normativa da osservare
Nell’ambito dell’attuazione della presente convenzione, l’Organismo Intermediario si dovrà attenere alle norme relative al rispetto delle politiche comunitarie definite nel P.O.R. e in particolare:
- regolamenti n° 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, (CE) n° 1685/00 recante disposizioni di applicazione del regolamento (spese ammissibili), n° 1159/2000 della Commissione Europea, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Europei e nn. 438/01 e 448/01 (monitoraggio e controllo) e Regolamento (CE) n° 448 della Commissione del 10/03/04 che modifica il Regolamento (CE) n° 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali e che revoca il Regolamento CE n° 1145 della Commissione del 27/06/03;
- alle disposizioni comunitarie di cui agli art. 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato in regime “de minimis” previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione 12/1/2001, pubblicato in GUCE L 10 del 13/1/2001.
L’Organismo Intermediario dovrà inoltre osservare la disciplina degli indirizzi e delle direttive regionali vigenti in materia. e fornire tutte le necessarie informazioni fisiche, finanziarie e procedurali necessarie ad alimentare il sistema nazionale di monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali.
Articolo 6
Modifica del progetto esecutivo
Qualunque modifica del progetto esecutivo deve essere concordata tra le parti mediante accordo scritto.
Articolo 7
Sorveglianza, valutazione e controllo
Sia durante che dopo la loro applicazione, le azioni di cui alla Misura B1 –oggetto della Sovvenzione Globale, attuate in esecuzione della presente convenzione, sono soggette ad una procedura di monitoraggio fisico e finanziario, sorveglianza e valutazione in conformità a quanto previsto nel P.O.R, nel Complemento di Programmazione e nel documento approvato dal CdS del QCS Ob.3 in data 20.07.2001 (Allegato “A” alla D.G.R. n°451 del 04.06.2004).
L’Organismo Intermediario mette a disposizione della Regione tutti i dati necessari per la sorveglianza e la valutazione. Tali dati saranno forniti anche al Comitato di Sorveglianza del P.O.R per l’espletamento delle sue funzioni, attraverso l’Autorità di Gestione del P.O.R. Abruzzo Ob.3.
La valutazione è attuata sotto la responsabilità del Valutatore indipendente previsto dal P.O.R.
L’Organismo Intermediario s’impegna a mettere a punto un proprio sistema di monitoraggio quali/quantitativo atto a valutare l’andamento della Sovvenzione Globale nel suo complesso.
L’Organismo Intermediario può essere invitato alle riunioni del Comitato di Sorveglianza dal Presidente dello stesso.
L’Organismo Intermediario è vincolato alle disposizioni e procedure relative al controllo finanziario e all’eventuale riduzione del contributo in conformità a quanto indicato nel P.O.R..
Le attività di controllo, nel rispetto delle normative sopra citate, sono esercitate dal Servizio competente della Direzione PALFI.
Articolo 8
Modalità di pagamento
Il trasferimento delle risorse da parte della Regione Abruzzo all’Organismo Intermediario avviene come segue:
- 15% delle risorse complessive a titolo di acconto a seguito del perfezionamento dell’assegnazione dell’incarico;
- versamenti successivi a titolo di rimborso delle spese sostenute in base alle certificazioni trimestrali presentate da parte dell’Organismo Intermediario fino al raggiungimento del 95% delle risorse complessive;
- 5% previa verifica del rendiconto delle attività e delle spese sostenute da redigersi con le modalità e nei termini specificati al successivo art. 9.
L’Organismo Intermediario deve produrre, in sede di stipulazione della convenzione, una garanzia fidejussoria pari al 15% dell’importo contrattuale. Tale cauzione, costituita secondo le forme e le modalità stabilite dalla L. 348/1982 s.m.i., garantisce l’adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto e deve contenere l’espressa esclusione della preventiva escussione ex art. 1944 C.C. della decadenza ex art. 1957 C.C..
Articolo 9
Certificazioni trimestrali e rendiconto finale
L’Organismo Intermediario si impegna a certificare trimestralmente (31/3 – 30/6 – 30/9 e 31/01) le spese sostenute in ottemperanza alle disposizioni dettate in materia dai regolamenti comunitari e regionali.
Con cadenza trimestrale, saranno fornite delle relazioni illustrative dell’andamento della Sovvenzione Globale. Alla conclusione della convenzione, l’Organismo Intermediario fornirà una relazione finale comprensiva del rendiconto.
Articolo 10
Gestione e rendicontazione
L’Organismo Intermediario dovrà gestire la Sovvenzione Globale e rendicontare le azioni connesse, di cui alla Sovvenzione stessa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 11
Informazione e pubblicità
A norma di quanto previsto dal regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione Europea, relativo alle azione informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali, l’Organismo Intermediario dovrà in particolare:
- sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali circa le possibilità offerte dall’azione;
- sensibilizzare l’opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità nel contesto dell’azione.
L’Organismo Intermediario informa la Regione in merito alle iniziative proposte. Riferisce inoltre regolarmente alla Regione in merito alle misure di informazione e pubblicità adottate facendone menzione nella relazione annuale con le modalità declinate all’art. 9 della presente Convenzione.
Articolo 12
Trattamento dei dati
personali
L’Organismo Intermediario s’impegna a trattare i dati personali, dei quali verrà in possesso, unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione e nel rispetto del D. Lgs. Del 30 giugno 2003, n° 196 recante “Tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
Articolo 13
Modalità operative di
gestione della Convenzione
La Regione ha diritto di verificare tutti i conti relativi all’esecuzione delle convenzione ed all’ammissibilità delle spese.
L’Organismo Intermediario:
- designa le persone necessarie al corretto espletamento delle mansioni di competenza, per l’esecuzione della presente convenzione;
- predispone e mette a disposizione della Regione tutti i documenti che consentono di stabilire la configurazione delle attività oggetto della presente convenzione;
- è unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio causato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all’esecuzione della convenzione;
- è unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio subito nel contesto dell’esecuzione e gestione della convenzione.
Articolo 14
Oneri fiscali
Le spese relative al bollo e a all’eventuale registrazione, che avverrà solo in caso d’uso, sono a carico dell’Organismo Intermediario.
Articolo 15
Controversie
Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come foro competente il Tribunale di L’Aquila.
Pescara lì,
L’ORGANISMO INTERMEDIARIO
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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