Direzione SANITA’

Servizio VETERINARIO

DG11/71 DEL 22 MARZO 2005

“Piano di emergenza per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue). Regione Abruzzo”  Impegno ed assegnazione alle Aziende U.S.L. regionali delle somme per l’attuazione dei programmi di intervento per l’anno 2005

Visto il T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il D.P.R. n. 320 dell’8.2.1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”

Visto il D. Lgs. 22.5.1999, n. 196 “Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica ed aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Vista la Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20.11.2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute  11 maggio 2001, recante misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria con la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);

Visto il Provvedimento del Ministero della Salute n. 608/BT/1241 dell’8.4.2001, recante “Vaccinazione pianificata di tutti i ruminanti – II campagna di vaccinazione 2003 – Modifica dei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione di cui alla pag. 3 del programma di vaccinazione della nota ministeriale 608/BT/14 del 7.1.2003, con il quale è stata estesa la vaccinazione a tutto il territorio della Regione Abruzzo;

Vista la Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20.11.2000 che stabilisce disposizioni specifiche in materia di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 225;

Vista la Decisione 2003/828/CE del 25.11.2003 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini,. come modificata dalla  Decisione 2004/550/CE del 13.7.2004 per quanto riguarda i movimenti degli animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione;

Visto il documento protocollo n. 263132/50.03.61 del 25.5.2004, concordato nel tavolo tecnico dalle regioni, nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue-Tongue tra le regioni del territorio nazionale;                                                                    

Vista la delibera di G.R.A. n. 281 del 24.4.2003 “Piano di emergenza per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nella Regione Abruzzo. Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001;

Visto il D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 225 “Attuazione della Direttiva 2000/75/CE relativa alle misura di lotta e di eradicazione del morbo “Lingua Blu” degli ovini;

Vista la  L.R. 23 ottobre 2003, n. 15: “Interventi a sostegno delle Aziende Zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie”;

Vista la nota del Ministero della Salute prot. n. DGVA.VIII/9682/P I.8d/18 del 2.4.2004 ad oggetto: “Blue Tongue. Ordinanza Interministeriale 2 aprile 2004”, con la quale viene trasmessa l’Ordinanza Interministeriale stessa;

Vista l’Ordinanza Interministeriale (Ministeri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali)  8.2.2005, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene stabilito (art.1) che devono essere sottoposti a campagna di vaccinazione 2004/2005, entro il 30 aprile 2005, tutti gli animali elle specie ovina e caprina e, ai fini dello spostamento, gli animali della specie bovina e bufalina;

Accertato che lo stesso art. 1 dell’Ordinanza 8 febbraio 2005 concede alle Regioni la possibilità di prorogare la campagna di vaccinazione 2004/2005, in ogni caso non oltre il 31 maggio 2005 e ritenuto di doversi avvalere di detta facoltà di proroga e di procrastinare al 31 maggio 2005 la campagna vaccinale 2004/2005 sul territorio della Regione Abruzzo;

Tenuto conto delle indicazioni emerse nella riunione del 15.03.2005, indetta sull’argomento e sulla circolazione dei sierotipi virali, con i Dirigenti dei Servizi Veterinario delle Aziende U.S.L. regionali, l’Università degli Studi di Teramo, la Direzione Agricoltura della G.R.A. e l’Ufficio U.V.A.C. di Pescara;

Accertato che sul Cap. 81500/R/2003 della parte Spesa del bilancio regionale di previsione 2005, risulta attualmente disponibile la somma di € 332.921,13, come da impegno disposto con propria Determinazione n. DG/11/71 del 9.12.2003 (impegno n. 59 del 09.01.2004);

Ritenuto che per l’attuazione della Campagna Vaccinale contro la Blue-Tongue per l’anno 2004/2005 possano essere assegnate alle A.U.S.L., le suddette risorse economiche, ripartite equamente secondo una stima proporzionata al patrimonio zootecnico ovino regionale e al numero degli allevamenti ovini, come dalla seguente tabella:

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”  e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

1)   di applicare su tutto il territorio regionale, ai fini della vaccinazione contro la Blue-Tongue di tutti i ruminanti domestici (ovini e caprini), nonché della vaccinazione per tutti i ruminanti della specie bovina e bufalina soggetta a movimentazione extraregionale, l’allegata Ordinanza Interministeriale 8 febbraio 2005 ed il Piano Regionale di Vaccinazione per la Febbre Catarrale degli Ovini (Blue-Tongue) allegato alla delibera di G.R.A. n. 281 del 24.4.2003;

2)   di precisare che per la predetta campagna vaccinale, anno 2004/2005, dovranno essere utilizzati i sierotipi 2) e 9), così come deciso nella riunione del 15.3.2005 richiamata in premessa;

3)   la campagna vaccinale dovrà terminare il 31 maggio 2005 e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo provvederà alla fornitura del vaccino nei confronti dei Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. regionali e dei Veterinari Operatori riconosciuti;

4)   di dare atto che restano efficaci le disposizioni di cui alla nota del Servizio Veterinario Regionale prot. n. 3365/DG11/SA.7 del 9.2.2005, in quanto  non in  contrasto con le disposizioni dettate dalla richiamata Circolare Interministeriale 8.2.2005;

5)   di assegnare, alle Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo, per l’attuazione della Campagna di Vaccinazione Blue-Tongue relativa all’anno 2004/2005, la complessiva somma di € 332.921,13, ripartita come in narrativa;

6)   di imputare la complessiva spesa di € 332.921,13, sul Cap. 81500/R/2003 della parte Spesa del bilancio regionale di previsione 2005, come impegnata con Determinazione DG/11/71 del 9.12.2003 (impegno n. 59 del 9.1.2004);

7)   di incaricare i Direttori Generali delle Aziende U.S.L. di trasmettere al Servizio Veterinario Regionale gli atti formali di approvazione dei programmi di attività inerenti l’attuazione del Piano di vaccinazione in parola, la cui spesa complessiva dovrà essere contenuta nei limiti dello stanziamento assegnato, dando atto dell’approvazione, con specifico provvedimento, della parte di attività svolta con personale aziendale, anche sotto forma di “progetto obiettivo” qualora contrattualmente assentito, ove dovranno essere specificatamente indicati sia il personale coinvolto (nominativamente), sia la parte di spesa per ognuno impegnata;

8)   le Aziende U.S.L., per lo svolgimento della attività di cui ai Piani in parola, potranno altresì avvalersi del supporto di Medici-Veterinari Libero Professionisti appositamente incaricati ed autorizzati con gli atti formali di cui al punto precedente, regolarmente iscritti all’Albo Regionale dei Medici-Veterinari riconosciuti o a contratto, secondo il vigente ordinamento, riconoscendo loro i compensi dettagliatamente indicati nel Piano di Vaccinazione allegato alla delibera di G.R.A. n. 281 del 24.4.2003;

9)   i piani trasmessi dai Direttori Generali delle Aziende U.S.L. si intenderanno assentiti qualora il Servizio Veterinario regionale non formuli osservazioni nel termine di 30 gg dalla loro ricezione;

10) di dare atto che le somme sopra evidenziate, così come accertate sulla base del presente provvedimento di assegnazione, saranno indicate nelle rispettive unità previsionali dei Costi e dei ricavi dei bilanci delle Aziende U.S.L. regionali, ai fini dello svolgimento delle attività o interventi ivi previsti;

11) il sottoscritto dirigente del Servizio Veterinario procederà all’adozione degli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi comprese le liquidazioni dei fondi alle Aziende U.S.L. regionali, previa acquisizione dei relativi rendiconti di attività ed economici;

12) di stabilire che i rendiconti presentati dalle Aziende U.S.L. potranno presentare, al massimo, un scostamento dall’attività programmata, non superiore al 20% per singola voce di conto;

13) di pubblicare la presente determinazione ed il relativo allegato che fa parte integrante della stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

14) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli