Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di riabilitazione specifica ex art. 26 L. 833/78 erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate per il triennio 2005 – 2007 dalla rete riabilitativa extra ospedaliera privata accreditata ex art. 26 della legge 833/1978 - Definizione del budget complessivo per il 2005 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore accreditato.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 8-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992;
Visto l’art. 6 comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto l’art. 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995 n. 549;
Visto l’art. 32, comma 8 e 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n° 893/97 con la quale venivano adottati provvedimenti in ordine alla introduzione del sistema di accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie eroganti prestazioni di assistenza sanitaria residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare in materia di riabilitazione extraospedaliera di cui all’art. 26 della legge 833/78;
Dato Atto che le strutture private di riabilitazione con le quali procedere alla negoziazione delle prestazioni per gli anni 2005 - 2006 - 2007 sono quelle autorizzate ed accreditate con formali atti della Regione;
Dato Atto, altresì, che la tipologia delle prestazioni da rendere da parte di ciascuna struttura è quella prevista dagli atti di autorizzazione ed accreditamento delle strutture stesse;
Ritenuto opportuno precisare a mente dell’art. 2 comma 7 del D.P.R. de 14 gennaio 1997, richiamato dall’art. 8 quater, comma 2 del D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi stipulati sulla scorta delle linee negoziali stabilite dalla Regione;
Visto il verbale (allegato 1) dell’incontro con le strutture private provvisoriamente accreditate erogatrici di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 tenutosi presso la Direzione Regionale Sanità in Pescara il giorno 8 febbraio 2005, nel corso del quale è stato condiviso e definito che:
- la proposta di contratto, allegato al verbale in argomento quale parte integrante e sostanziale (allegato 2), avrà una durata triennale (2005 – 2006 – 2007) e fisserà per ciascun erogatore il relativo budget, fisso ed insuperabile indipendentemente dalle prestazioni c.d. “ineludibili” e con il vincolo del non superamento dei progressivi di periodo;
- per l’anno 2005, nel rispetto degli accordi già stipulati nell’anno 2004, il budget generale, sarà pari a quello di cui alla delibera di G.R. n. 754/C del 30 agosto 2004 incrementato del 15% per i Centri che hanno stipulato l’accordo contrattuale nell’anno 2004 e con l’aggiunta di € 5.068.696 per i Centri accreditati di recente di cui:
a) € 768.696 (per l’anno 2005) assegnato al Centro di Riabilitazione denominato “Welnes e C. S.a.s.” di Montorio al Vomano (TE) accreditato con delibera G.R. n. 1192 del 26 novembre 2004;
b) € 4.300.000 (per l’anno 2005) assegnato al alla Casa di Cura “Villa Serena” per il Centro di Riabilitazione di alta intensità denominato “S. Agnese” di Pineto (TE) accreditato con delibera G.R. 1153 del 22 novembre 2004; così come risultante dal prospetto (allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- per gli anni 2006 e 2007, il budget sarà incrementato sulla base dell’indice F.O.I. (Cosumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati) Istat;
- a partire dal 1 gennaio 2005, le tariffe di tutte le tipologie di prestazioni ex art. 26 L. 833/78 saranno incrementate del 10% rispetto al tariffario in vigore alla data del 31 dicembre 2004, come risulta dal verbale sottoscritto dagli intervenuti erogatori accreditati e dal Componente la Giunta, parte integrante e sostanziale del presente deliberato (allegato 1) trasmesso alla Direzione Sanità con nota prot. n. 47/S del 18 febbraio 2005 (acquisito al prot. con n. 4834/DG – 4 del 23 febbraio 2005);
Dato Atto che la Giunta Regionale si impegna a mettere in condizione la Direzione Sanità di:
- introdurre
meccanismi di controllo e di gestione del contenimento della spesa sanitaria
riabilitativa entro i tetti programmati;
- pervenire in ambito regionale alla prefigurazione di comportamenti
omogenei di tutti gli erogatori accreditati;
- di potenziare le procedure di controllo tese a contrastare la non corretta applicazione del sistema di remunerazione a prestazione, anche alla luce dei contenuti del Dpcm 29 novembre 2001, che ha definito i livelli essenziali di assistenza (Lea);
Visto l’art. 122 comma 4 della L.R. n. 15 del 26 aprile 2004 che individua nella F.I.R.A. S.p.a. (Finanziaria Regionale Abruzze) per lo sviluppo dell’economia abruzzese, l’organismo di gestione e monitoraggio finanziario;
Vista la legge n° 77 del 14 settembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato Atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità e il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate
1) Di fissare il budget globale complessivo, quale tetto invalicabile relativo alla spesa 2005 per i servizi di riabilitazione extra ospedaliera ex art. 26 della L. 833/78 nella misura di €. 90.227.255;
2) Di approvare il Piano Preventivo 2005 di riparto del tetto annuo invalicabile e di fissare per l’anno 2005, il budget generale, pari a quello fissato con la delibera G.R. 745/C, incrementato del 15%, e con l’aggiunta di € 5.068.696 per i Centri accreditati di recente di cui:
- €. 768.696 (per l’anno 2005) assegnato al Centro di Riabilitazione denominato “Welnes e C. S.a.s.” di Montorio al Vomano (TE), accreditato con delibera G.R. n. 1192 del 26 novembre 2004;
- € 4.300.000 (per l’anno 2005) assegnato al alla Casa di Cura “Villa Serena” per il Centro di Riabilitazione di alta intensità denominato “S. Agnese” di Pineto (TE), accreditato con delibera G.R. 1153 del 22 novembre 2004, così come risultante dal prospetto (allegato 3) parte integrante e sostanziole del presente deliberato;
3) Di fissare sin d’ora, per le annualità 2006 e 2007, il budget complessivo pari a quello dell’anno precedente, incrementato sulla base della variazione percentuale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI ISTAT);
4) Di stabilire che il tetto di spesa mensile progressivo cumulato, come riportato nella (tabella allegato 3), rappresenta per ciascun erogatore di prestazioni extra-ospedaliere ex art. 26 L. 833/1978 il tetto massimo di spesa invalicabile;
5) Di stabilire la verifica su base campionaria delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità attraverso Commissione Ispettiva permanente, costituita con deliberazione della Giunta Regionale. Il campione oggetto di verifica non può essere inferiore al 5% del numero di prestazioni erogate. Le risultanze pervenute della Commissione Ispettiva vengono inviate anche alle altre Regioni del territorio nazionale, di provenienza dell’assistito, al fine di far corrispondere alle strutture riabilitative le relative remunerazioni sulla base della congruità delle prestazioni erogate;
6) Di approvare lo schema di contratto negoziale per le Prestazioni di Assistenza Riabilitativa extra-ospedaliera ex art. 26 L. 833/1978 erogate dalle Strutture Private riportato in allegato al verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato 2), condiviso con gli erogatori di prestazioni extra-ospedaliere ex art. 26 L. 833/1978 presenti, come da verbale;
7) Di stabilire che i suddetti contratti devono essere sottoscritti dagli erogatori di prestazioni extra-ospedaliere ex art. 26 L. 833/1978 accreditati entro dieci giorni dalla notifica del presente deliberato e a seguito di formale convocazione presso la Direzione Regionale Sanità, e che, in caso di mancata sottoscrizione, viene temporaneamente sospeso l’accreditamento dell’erogatore inadempiente, mediante deliberazione di Giunta Regionale;
8) Di autorizzare ai sensi del comma 3 lettera a) dell’articolo 117 della legge regionale del 26 aprile 2004 n. 15, alla sottoscrizione dei contratti il Dirigente dell’Ufficio Unico degli Acquisti;
9) Di stabilire che annualmente, relativamente al 2006 e 2007, entro il 30 novembre dell’anno precedente, si provvederà all’approvazione del piano preventivo annuale, nel rispetto del presente deliberato, con determina dirigenziale del Responsabile dell’Ufficio Unico degli Acquisti;
10) Di proporre al Consiglio Regionale, competente l’adozione del relativo provvedimento, la fissazione del nuovo tariffario, con decorrenza successiva all’adozione del provvedimento stesso, stabilendo un incremento delle tariffe di tutte le tipologie di prestazioni ex art 26 L. 833/78 nella misura del 10% rispetto al tariffario in vigore alla data del 31 dicembre 2004;
11) Di inviare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio Regionale, per il seguito di competenza relativamente a quanto previsto al precedente punto 10);
12) Di stabilire che ciascun Direttore Generale / Legale Rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all’adozione di tutti gli atti amministrativi che si rendessero necessari in relazione al contratto di cui all’Allegato 2, su richiesta del Responsabile dell’U.U.A. entro sette giorni dalla richiesta medesima. La mancata adozione da parte dei Direttori Generali / Legali rappresentanti di tali eventuali atti costituisce grave motivo ai fini della risoluzione del contratto con il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3 bis comma 7 Dlgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
13) Di procedere alla notifica del presente atto ai Direttori generali delle AUSL;
14) Di pubblicare il presente atto sul BURA.
15) La Giunta adotta la presente delibera in relazione alle linee negoziali sulla regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di riabilitazione specifica ex art. 26 L. 833/78 erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate per il triennio 2005-2007 dalla rete riabilitativa extra ospedaliera privata accreditata ex art. 26 della L. 833/1978 e in relazione al budget, e ciò potendo fare in quanto atto di ordinaria amministrazione. Relativamente all'aumento tariffario previsto nella detta delibera, la Giunta stralcia e cassa dalla medesima il dispositivo relativo, in quanto l'aumento è materia proponibile al Consiglio Regionale - al quale è demandata la decisione finale - e perciò non deliberabile oggi in quanto è già avvenuto lo scioglimento del Consiglio Regionale.